Gentile Cliente,
di seguito un’informativa sulle principali novità in materia di redditi di lavoro autonomo.
Trattamento fiscale del riaddebito delle spese comuni
Una delle novità più rilevanti riguarda il trattamento fiscale delle spese sostenute per l’uso comune di immobili e servizi con altri professionisti. Il decreto chiarisce che il rimborso di tali importi non concorre alla formazione del reddito, a condizione che il riaddebito avvenga in modo analitico, ossia con l’indicazione dettagliata delle spese effettivamente sostenute e della loro ripartizione tra i diversi soggetti coinvolti. Questa specifica è fondamentale per evitare che il riaddebito venga considerato come un’entrata imponibile, con conseguente aggravio fiscale. Ad esempio, se un professionista condivide uno studio con altri colleghi e riaddebita loro una quota delle spese per affitto, utenze e segreteria, dovrà documentare con precisione l’ammontare delle singole voci e la quota a carico di ciascun professionista per beneficiare dell’esclusione dal reddito imponibile.
Trattamento fiscale dei rimborsi spese con particolare riferimento ai riaddebiti analitici
Il decreto prevede un trattamento fiscale specifico per i rimborsi delle spese sostenute in esecuzione di un incarico. In particolare, i rimborsi per vitto, alloggio, viaggio e trasporto addebitati analiticamente al committente non concorrono alla formazione del reddito del professionista. Le medesime spese non sono quindi deducibili dal reddito di lavoro autonomo del soggetto che le sostiene.
Tuttavia, è previsto che, se tali spese non vengono rimborsate, il professionista potrà dedurle, ma solo in determinate circostanze. In particolare, le spese diventano deducibili se il committente è soggetto a una procedura concorsuale, se la procedura esecutiva nei suoi confronti risulta infruttuosa o se il diritto alla riscossione del credito è prescritto. Per importi modesti (fino a 2.500 euro), la deducibilità è automatica dopo un anno dalla fatturazione se il rimborso non è stato effettuato.
Cessione della clientela
Il decreto prevede che i corrispettivi percepiti per la cessione della clientela siano assoggettati a tassazione separata, a meno che il contribuente non opti per l’applicazione del regime ordinario. La norma chiarisce che il pagamento può avvenire anche in più rate, ma affinché sia applicabile la tassazione separata, è necessario che l’incasso avvenga all’interno dello stesso periodo d’imposta.
Criterio di imputazione temporale dei compensi
Viene confermato il principio di cassa per la determinazione del reddito di lavoro autonomo. Tuttavia, il decreto introduce una precisazione importante per evitare disallineamenti temporali: i proventi percepiti nel periodo d’imposta successivo a quello in cui il committente ha effettuato il pagamento devono essere imputati al periodo in cui sussiste l’obbligo di effettuazione della ritenuta. Questa modifica elimina lo sfasamento tra il momento di pagamento delle prestazioni e il versamento delle ritenute (problema che si verificava spesso per pagamenti disposti dal cliente a fine anno ma accreditati al professionista nei primi giorni dell’anno successivo), riducendo il rischio di contestazioni fiscali da parte dell’Amministrazione Finanziaria e garantendo una maggiore coerenza tra la dichiarazione dei redditi del professionista e le certificazioni rilasciate dai committenti.
Spese di manutenzione degli immobili
Il decreto prevede che le spese per l’ammodernamento, la ristrutturazione e la manutenzione straordinaria degli immobili utilizzati per l’attività professionale siano deducibili in quote costanti nell’anno di sostenimento e nei cinque successivi. Nel caso di immobili ad uso promiscuo (sia abitativo che professionale), la deduzione è ridotta al 50%. Le spese di manutenzione ordinaria, invece, restano integralmente deducibili nell’esercizio di sostenimento, sempre con la riduzione al 50% per gli immobili a uso promiscuo.
Ammortamento di beni mobili e immobili
Per i beni strumentali, il decreto conferma la disciplina dell’ammortamento, con due importanti novità: la quota deducibile nel primo anno è ridotta alla metà e il costo residuo del bene non ancora ammortizzato diventa integralmente deducibile in caso di eliminazione del bene stesso.
Regime fiscale per la riorganizzazione di studi professionali
Viene introdotto un regime di neutralità fiscale per le operazioni di aggregazione tra studi professionali, tra cui conferimenti, fusioni e scissioni. Questo regime si applica solo se il trasferimento riguarda un complesso unitario di attività, inclusa la clientela, e non singoli beni. Ai fini delle imposte indirette, tali operazioni sono escluse dall’IVA e soggette a imposta di registro in misura fissa.
Lo Studio rimane a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento.
Ricordiamo infine che le Circolari di Studio sono liberamente fruibili nel nostro sito al link https://www.cmsmcommercialisti.it/novita/