Circolare di Studio n.6 del 14 febbraio 2025

Versamento della Tassa di Concessione Governativa per i libri sociali e invio delle Certificazioni Uniche

 

Gentile Cliente, 

di seguito le informazioni aggiornate riguardanti il versamento della Tassa di Concessione Governativa per i libri sociali e le nuove scadenze relative all'elaborazione, all'invio e alla consegna delle Certificazioni Uniche.

Attenzione alle novità principali:

•    La trasmissione delle Certificazioni Uniche per redditi di lavoro autonomo (arte o professione abituale) è stata anticipata al 31 marzo (prima era il 31 ottobre, in concomitanza con la presentazione del modello 770).

•    Non è più obbligatorio rilasciare e trasmettere la Certificazione Unica per i compensi erogati ai contribuenti in regime forfettario e nel regime dei minimi.


VERSAMENTO DELLA TASSA DI CC.GG. PER I LIBRI SOCIALI

Tutte le società di capitali e gli enti commerciali devono versare la Tassa di concessione governativa per la vidimazione dei libri sociali entro il 17 marzo 2025 (in quanto la scadenza ordinaria del 16 marzo cade di domenica) tramite modello F24.

Chi deve pagare la tassa:

•    le società di capitali, anche quelle in liquidazione

•    le società consortili a responsabilità limitata

•    i consorzi tra enti territoriali

•    le aziende speciali.

L’importo è calcolato in base all’entità del capitale sociale o del fondo di dotazione (non rileva pertanto l’ammontare del patrimonio netto) ed è dovuto a prescindere dal numero dei registri tenuti e dal numero delle pagine utilizzate:

Capitale sociale o Fondo di dotazione all’1/01/2025

Tassa annuale dovuta

inferiore o pari a € 516.456,90

€ 309,87

superiore a € 516.456,90

€ 516,46


Sono escluse dal versamento le imprese individuali, le società di persone, le società cooperative e di mutua assicurazione, le ONLUS, i consorzi tra imprese che non assumono la forma di società consortili, gli enti non commerciali e le società dichiarate fallite.

Il versamento va effettuato, esclusivamente in modalità telematica, con le seguenti modalità:

-    entro il 17 marzo 2025;

-    tramite modello F24; 

-    riportando nella “Sezione Erario” il codice tributo “7085” e l’anno di riferimento 2025.

L’importo può essere compensato con eventuali crediti tributari o previdenziali a disposizione della società e pertanto il modello F24 va comunque presentato anche se con saldo pari a zero.

Il mancato versamento della tassa di concessione governativa, in caso di verifica da parte dell’Amministrazione Finanziaria, potrebbe compromettere la regolarità formale delle scritture contabili.


SCADENZE PER L’INVIO TELEMATICO E LA CONSEGNA DELLE CERTIFICAZIONI UNICHE 

I datori di lavoro ed i sostituti d’imposta devono certificare le ritenute operate ed i contributi previdenziali ed assistenziali versati con riferimento all’anno 2024, attraverso la compilazione del modello Certificazione Unica 2025.


Per la trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate della Certificazione Unica è stato fissato un calendario diversificato in base alle caratteristiche dei percipienti, secondo le seguenti scadenze:

•    entro il 17 marzo 2025

o    per i redditi di lavoro dipendente, lavoro autonomo non abituale, redditi diversi e locazioni brevi (sono quindi escluse da tale scadenza le casistiche indicate di seguito per le quali è previsto un maggior termine);

•    entro il 31 marzo 2025

o    per i soli redditi di lavoro autonomo rientranti nell’esercizio di arte o professione abituale (in precedenza la trasmissione poteva avvenire entro il 31 ottobre, termine di presentazione del modello 770);

•    entro il prossimo 31 ottobre 2025

o    andranno trasmesse le Certificazioni Uniche relative ai redditi esenti o da non dichiarare mediante la dichiarazione precompilata.

La consegna ai percipienti dovrà invece essere fatta, per tutti i contribuenti, entro il 17 marzo 2025. La comunicazione può essere consegnata anche in formato elettronico (ad esempio a mezzo e-mail) accertandosi che la stessa entri nella materiale disponibilità del destinatario.


Come già anticipato, tra le novità ricordiamo che dall’anno d’imposta 2024 è previsto l’esonero dal rilascio e dalla trasmissione della Certificazione Unica dei compensi professionali erogati a contribuenti in regime forfetario ed in regime dei minimi. 


Lo Studio rimane a disposizione per qualsiasi chiarimento.


Ricordiamo infine che le Circolari di Studio sono liberamente fruibili nel nostro sito al link: https://www.cmsmcommercialisti.it/novita/