Circolare di Studio n.16 del 16 luglio 2025

Lavoratori dipendenti - novità in materia di trasferte, obblighi di tracciabilità delle spese e trattamento fiscale 

 

Gentili Clienti,

è stato abrogato  per le spese di trasferta sostenute all’estero l’obbligo di pagamento con strumenti tracciabili. Nulla è cambiato per le spese di trasferta sostenute in Italia.


Di seguito riepiloghiamo una sintesi del trattamento applicabile per le spese di trasferta sostenute da dipendenti, collaboratori e amministratori. Le nuove disposizioni prevedono l’obbligo di utilizzo di strumenti tracciabili per il pagamento di alcune spese sostenute in Italia, ai fini della non imponibilità in capo al dipendente e della deducibilità per l’impresa o il professionista.

E’ utile precisare che l’obbligo di tracciabilità si somma alle altre disposizioni già vigenti in riferimento agli obblighi documentali relativi alle spese sostenute.

Il mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità nei casi previsti determina che i rimborsi effettuati in contanti:

-    Costituiscono reddito imponibile ai fini IRPEF per il dipendente.

-    Non sono deducibili ai fini IRES e IRAP per l’azienda/professionista che li eroga.


Spese soggette a tracciabilità (solo se sostenute in Italia)

Affinché le spese siano deducibili e non concorrano al reddito del dipendente, devono essere pagate con mezzi tracciabili (bonifico, carta di credito ecc.) le seguenti spese:

-    Vitto e alloggio (es. ristoranti, alberghi)

-    Viaggio e trasporto con autoservizi pubblici non di linea (rientrano in tale categoria taxi e noleggi con conducente).


Fanno eccezione a tale regola generale, le spese sostenute all’estero che possono ancora essere pagate in contanti (purché supportate da idonea documentazione).


A titolo esemplificativo e non esaustivo, si riporta di seguito una tabella riepilogativa utile ad individuare alcune casistiche:

Spese con obbligo di tracciabilità

Spese senza obbligo di tracciabilità

Albergo e ristorante (sostenute in Italia)

Albergo e ristorante (all’estero)

Taxi (sostenute in Italia)

Taxi (all’estero)

Noleggio con conducente (sostenute in Italia)

Noleggio con conducente (all’estero)


Biglietto di trasporto pubblico (es. treno, aereo, bus, tram, ecc.), ovunque sostenute


Trattamento fiscale per i dipendenti e collaboratori

Per quanto sopra, le spese tracciabili sostenute in Italia, sia nel territorio comunale dove si trova la sede di lavoro che fuori, non concorrono al reddito del dipendente nei termini precisati nei paragrafi seguenti, così come le spese all’estero (anche se pagate in contanti).

Le medesime disposizioni si applicano anche a collaboratori coordinati e amministratori titolari di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente.


Trattamento fiscale dei rimborsi delle spese di trasferta nel territorio comunale

In riferimento a trasferte effettuate nel Comune della sede di lavoro, le indennità ed i rimborsi di spese concorrono al reddito, con l’esclusione dei rimborsi di spese di trasporto documentate.


Trasferte fuori dal territorio comunale - tipologie di rimborso

Si riporta di seguito una tabella riepilogativa dei limiti dei rimborsi che assumono rilievo ai fini reddituali in capo al dipendente, a seconda del sistema adottato.

Modalità di rimborso

Esclusione dal reddito

Forfetario

Fino a 46,48 €/giorno (Italia) – 77,47 €/giorno (Estero), al netto delle spese di viaggio e trasporto.

Misto (ipotesi in cui venga riconosciuto un’indennità di trasferta oltre al rimborso analitico delle spese di vitto/alloggio)

Limiti ridotti (30,99 €/15,49 € in Italia; 51,65 €/25,82 € Estero)  [1]

 

Analitico (a piè di lista)

Interamente escluse dal reddito i rimborsi delle spese per vitto, alloggio, trasporto e viaggio.



 

Deducibilità in capo all’impresa o al professionista

Le medesime regole di tracciabilità delle spese assumono rilievo anche ai fini della deducibilità delle stesse in capo alle imprese ed ai professionisti, per i quali è necessario distinguere tra:

-    rimborsi analitici che sono deducibili entro i seguenti limiti:

•    180,76 € al giorno in Italia.

•    258,23 € al giorno all’estero.

-    rimborsi forfetari e misti: deducibili senza applicazioni di limiti.


Lo Studio resta a disposizione per ogni eventuale chiarimento.


Ricordiamo infine che le Circolari di Studio sono liberamente fruibili nel nostro sito al link https://www.cmsmcommercialisti.it/novita/