Circolare di Studio n.15 del 23 maggio 2025

Versamento acconto IMU per l’anno 2025

 

Gentili Clienti,

il prossimo 16 Giugno 2025 scade il termine per versare l’acconto dell’IMU relativa all’anno 2025. 

Se sono intervenute delle variazioni rispetto ai periodi precedenti invitiamo la clientela a comunicarlo tempestivamente, e comunque entro il prossimo 30 maggio 2025, inviando una mail ai seguenti indirizzi:

segreteria@studiocavallimarinelli.it

segreteria@sinibaldimarinelli.it

comunicando il tipo di variazione (ad esempio acquisto, vendita, ristrutturazione, successione, ecc.) e allegando la relativa documentazione (atto di compravendita, documentazione catastale relativa alla variazione di rendita, ecc.).

La normativa non ha subito variazioni rispetto al periodo precedente e riportiamo qui di seguito le ultime novità valide anche per l’anno 2025.

 

 comunicando il tipo di variazione (ad esempio acquisto, vendita, ristrutturazione, successione, ecc.) e allegando la relativa documentazione (atto di compravendita, documentazione catastale relativa alla variazione di rendita, ecc.). 

La normativa non ha subito variazioni rispetto al periodo precedente e riportiamo qui di seguito le ultime novità valide anche per l’anno 2025.


•    esenzione dal pagamento dell’IMU per gli immobili occupati abusivamente. Per godere dell’agevolazione è necessario che sia stata presentata apposita denuncia all’Autorità giudiziaria per violazione di domicilio o invasione di terreni e edifici ai sensi del Codice Penale o in caso di occupazione abusiva sia stata presentata apposita denuncia o sia già iniziata l’azione giudiziaria penale. Dovrà inoltre essere inviata al Comune la Dichiarazione IMU al fine di comunicare all’ente l’esenzione dal tributo;

•    l’abitazione principale non di lusso  è esente dal pagamento dell’IMU. Si ricorda che alla luce delle recenti sentenze e ordinanze della Corte Costituzionale , che hanno dichiarato illegittima parte della normativa IMU relativa alle agevolazioni per l’abitazione principale, è stato ridefinito l’ambito di esenzione IMU prevista per l’abitazione principale nel caso in cui i coniugi risultino avere residenza e dimora abituale in due immobili diversi. In particolare, ciascun coniuge proprietario/soggetto passivo IMU dell’immobile in cui risiede e dimora abitualmente può usufruire dell’esenzione IMU prevista per la propria abitazione principale, a prescindere dalla residenza e dimora abituale degli altri componenti del nucleo familiare. Teniamo a precisare che l’utilizzo di un immobile quale dimora abituale origina consumi di energia elettrica, servizi idrici, gas, ecc., e che tali dati saranno messi a disposizione dei Comuni per tutte le attività di contrasto all’evasione dei tributi locali;

•    i fabbricati costruiti e destinati alla vendita dall’impresa costruttrice (c.d. “beni merce”) sono esenti da IMU fintanto che gli stessi restano invenduti e non sono comunque locati.


E’ necessario che lo Studio entri in possesso di tutte le variazioni intervenute negli immobili posseduti e detenuti a far data dal 16 dicembre 2024, in quanto le stesse possono incidere sulla determinazione delle imposte dovute, o sulla individuazione del soggetto obbligato al pagamento. A titolo meramente esemplificativo le variazioni potrebbero essere costituite da:


o    acquisti, vendite, costituzioni di usufrutto, o di altri diritti reali sugli immobili;

o    trasferimenti di residenza, teniamo a precisare che per abitazione principale non soggetta al versamento dell’IMU si rinvia a quanto scritto poco sopra;

o    interventi di recupero, risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia (ad esclusione delle ordinarie e straordinarie manutenzioni);

o    variazioni catastali intervenute sugli immobili;

o    variazione del valore di area edificabile e variazione della destinazione urbanistica dei terreni;

o    inizio o termine della realizzazione di fabbricato;

o    casi di acquisto o perdita all’esenzione / esclusione dall’IMU;

o    accatastamento con attribuzione di rendita di immobili in precedenza sprovvisti;

o    stipula di contratti di leasing immobiliare;

o    trasferimenti per successioni ereditarie;

o    stipula di nuovi contratti di locazione e/o comodato;

o    stipula di nuovi contratti che permettono la detenzione di immobili, terreni o aree edificabili.


Vanno inoltre segnalate allo Studio tutte le variazioni sulla consistenza dell’immobile (ampliamenti, riduzioni) e sulla sua agibilità: per gli immobili di interesse storico e per quelli dichiarati inagibili o inabitabili è prevista una riduzione del 50%, mentre per gli immobili in corso di ristrutturazione o in costruzione l’imposta sarà commisurata al valore dell’area (terreno edificabile) su cui insiste il fabbricato.


Lo Studio resta a disposizione per ogni eventuale chiarimento.


Ricordiamo infine che le Circolari di Studio sono liberamente fruibili nel nostro sito al link: https://www.cmsmcommercialisti.it/novita/