Gentili Clienti,
il prossimo 16 Giugno 2025 scade il termine per versare l’acconto dell’IMU relativa all’anno 2025.
Se sono intervenute delle variazioni rispetto ai periodi precedenti invitiamo la clientela a comunicarlo tempestivamente, e comunque entro il prossimo 30 maggio 2025, inviando una mail ai seguenti indirizzi:
segreteria@studiocavallimarinelli.it
segreteria@sinibaldimarinelli.it
comunicando il tipo di variazione (ad esempio acquisto, vendita, ristrutturazione, successione, ecc.) e allegando la relativa documentazione (atto di compravendita, documentazione catastale relativa alla variazione di rendita, ecc.).
La normativa non ha subito variazioni rispetto al periodo precedente e riportiamo qui di seguito le ultime novità valide anche per l’anno 2025.
comunicando il tipo di variazione (ad esempio acquisto, vendita, ristrutturazione, successione, ecc.) e allegando la relativa documentazione (atto di compravendita, documentazione catastale relativa alla variazione di rendita, ecc.).
La normativa non ha subito variazioni rispetto al periodo precedente e riportiamo qui di seguito le ultime novità valide anche per l’anno 2025.
• esenzione dal pagamento dell’IMU per gli immobili occupati abusivamente. Per godere dell’agevolazione è necessario che sia stata presentata apposita denuncia all’Autorità giudiziaria per violazione di domicilio o invasione di terreni e edifici ai sensi del Codice Penale o in caso di occupazione abusiva sia stata presentata apposita denuncia o sia già iniziata l’azione giudiziaria penale. Dovrà inoltre essere inviata al Comune la Dichiarazione IMU al fine di comunicare all’ente l’esenzione dal tributo;
• l’abitazione principale non di lusso è esente dal pagamento dell’IMU. Si ricorda che alla luce delle recenti sentenze e ordinanze della Corte Costituzionale , che hanno dichiarato illegittima parte della normativa IMU relativa alle agevolazioni per l’abitazione principale, è stato ridefinito l’ambito di esenzione IMU prevista per l’abitazione principale nel caso in cui i coniugi risultino avere residenza e dimora abituale in due immobili diversi. In particolare, ciascun coniuge proprietario/soggetto passivo IMU dell’immobile in cui risiede e dimora abitualmente può usufruire dell’esenzione IMU prevista per la propria abitazione principale, a prescindere dalla residenza e dimora abituale degli altri componenti del nucleo familiare. Teniamo a precisare che l’utilizzo di un immobile quale dimora abituale origina consumi di energia elettrica, servizi idrici, gas, ecc., e che tali dati saranno messi a disposizione dei Comuni per tutte le attività di contrasto all’evasione dei tributi locali;
• i fabbricati costruiti e destinati alla vendita dall’impresa costruttrice (c.d. “beni merce”) sono esenti da IMU fintanto che gli stessi restano invenduti e non sono comunque locati.
E’ necessario che lo Studio entri in possesso di tutte le variazioni intervenute negli immobili posseduti e detenuti a far data dal 16 dicembre 2024, in quanto le stesse possono incidere sulla determinazione delle imposte dovute, o sulla individuazione del soggetto obbligato al pagamento. A titolo meramente esemplificativo le variazioni potrebbero essere costituite da:
o acquisti, vendite, costituzioni di usufrutto, o di altri diritti reali sugli immobili;
o trasferimenti di residenza, teniamo a precisare che per abitazione principale non soggetta al versamento dell’IMU si rinvia a quanto scritto poco sopra;
o interventi di recupero, risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia (ad esclusione delle ordinarie e straordinarie manutenzioni);
o variazioni catastali intervenute sugli immobili;
o variazione del valore di area edificabile e variazione della destinazione urbanistica dei terreni;
o inizio o termine della realizzazione di fabbricato;
o casi di acquisto o perdita all’esenzione / esclusione dall’IMU;
o accatastamento con attribuzione di rendita di immobili in precedenza sprovvisti;
o stipula di contratti di leasing immobiliare;
o trasferimenti per successioni ereditarie;
o stipula di nuovi contratti di locazione e/o comodato;
o stipula di nuovi contratti che permettono la detenzione di immobili, terreni o aree edificabili.
Vanno inoltre segnalate allo Studio tutte le variazioni sulla consistenza dell’immobile (ampliamenti, riduzioni) e sulla sua agibilità: per gli immobili di interesse storico e per quelli dichiarati inagibili o inabitabili è prevista una riduzione del 50%, mentre per gli immobili in corso di ristrutturazione o in costruzione l’imposta sarà commisurata al valore dell’area (terreno edificabile) su cui insiste il fabbricato.
Lo Studio resta a disposizione per ogni eventuale chiarimento.
Ricordiamo infine che le Circolari di Studio sono liberamente fruibili nel nostro sito al link: https://www.cmsmcommercialisti.it/novita/