Circolare di Studio n.13 del 6 maggio 2025

Obbligo di assicurazione contro i rischi catastrofali – chiarimenti e scadenze

 

Gentili Clienti,

sono stati definiti importanti aggiornamenti riguardanti l’obbligo per le imprese di stipulare una polizza assicurativa per i danni causati da eventi catastrofali quali, a titolo esemplificativo, terremoti, alluvioni, frane, inondazioni, esondazioni.

Richiamate le nostre precedenti informative su tale argomento, riportiamo di seguito una sintesi della normativa, delle novità e dei chiarimenti nel frattempo resi disponibili.


Soggetti obbligati

L’obbligo riguarda le imprese 

-    con sede legale in Italia o con stabile organizzazione in Italia;

-    iscritte nel Registro delle Imprese, indipendentemente dalla sezione (quindi incluse le STP).


Restano invece escluse:

-    imprese agricole ex art. 2135 c.c.;

-    imprese che non possiedono o utilizzano (anche in locazione, leasing o comodato) i beni indicati di seguito.


Beni oggetto di copertura

La copertura deve riguardare i seguenti beni, anche se non di proprietà:

-    Terreni e fabbricati

-    Impianti e macchinari

-    Attrezzature industriali e commerciali

In riferimento a tali beni, va tenuto conto delle seguenti esclusioni dall’obbligo assicurativo:

-    beni già assicurati con polizze analoghe (anche se stipulate da soggetti diversi dall’imprenditore che utilizza i beni);

-    beni immobili abusivi o non autorizzati;

-    magazzino e veicoli iscritti al PRA.


Beni in godimento - precisazione

Come già indicato, l’obbligo scatta quindi anche in riferimento a beni utilizzati nell’attività d’impresa ma non di proprietà. 

In sostanza, l’imprenditore deve assicurare anche i beni di cui ha il solo godimento. A titolo esemplificativo, vi rientrano le casistiche relative a contratti di locazione, leasing o comodato (sempreché i beni non siano già stati assicurati da terzi, ad esempio dal proprietario).

 

Scadenze per la stipula

Le ultime modifiche normative sono intervenute anche sui termini di scadenza degli obblighi assicurativi stabilendo le seguenti decorrenze, differenziate a seconda delle dimensioni dell’impresa:

-    Grandi imprese: entro il 31.03.2025 (fino al 30.06.2025 non saranno applicate sanzioni)

-    Medie imprese: entro il 01.10.2025

-    Piccole e micro imprese: entro il 31.12.2025

-    Imprese della pesca e acquacoltura: entro il 31.12.2025


Regime sanzionatorio

Ricordiamo infine che il mancato rispetto dell’obbligo non comporta sanzioni pecuniarie automatiche, ma potrà comportare l’esclusione o la riduzione nell’accesso a contributi, sovvenzioni o agevolazioni pubbliche, comprese quelle per eventi calamitosi.


Vi invitiamo a contattare la Vostra compagnia assicurativa di fiducia per ogni opportuna valutazione relativa al suddetto obbligo.


Lo Studio resta a disposizione per ogni eventuale chiarimento o supporto.


Ricordiamo infine che le Circolari di Studio sono liberamente fruibili nel nostro sito al link https://www.cmsmcommercialisti.it/novita/