Circolare di Studio n. 3 del 29 gennaio 2020

Nuova normativa sui contratti di appalto e similari per ostacolare l’evasione di ritenute fiscali: introdotti nuovi obblighi ed adempimenti

 

Gentile Cliente,

al fine di limitare il fenomeno dell’omesso versamento di ritenute fiscali relative a redditi di lavoro dipendente ed assimilati nei contratti di appalto, subappalto e similari, il legislatore, con il D.L. 124/2019, art.4 c.1, ha introdotto l’obbligo in capo ai committenti di verificarne il corretto adempimento da parte delle imprese appaltatrici, affidatarie e subappaltatrici. Gli obblighi interesseranno solamente le opere e servizi di importo complessivo annuo superiore ad euro 200.000.

I nuovi adempimenti avranno un impatto significativo nelle attività amministrative sia dei committenti che delle imprese appaltatrici, affidatarie e subappaltatrici. A titolo puramente informativo si segnala che la prima versione della norma, poi modificata, prevedeva lo svolgimento di una mole di attività talmente ampia da risultare – nei fatti – quasi impossibile da porre in essere.

Si riportano di seguito gli elementi salienti del nuovo adempimento.

 

DECORRENZA

La normativa è in vigore dal 01 gennaio 2020 e, pertanto, il primo adempimento interessato è quello relativo alle ritenute operate nel mese di gennaio da versarsi entro il 17 febbraio 2020.

 

SOGGETTI INTERESSATI

Sono interessati dal nuovo adempimento tutti i committenti residenti in Italia che siano sostituti d’imposta, che agiscono cioè in qualità di imprenditori. La norma ricomprende quindi anche gli enti pubblici e gli enti non commerciali privati, quando agiscono in tal senso.

Conseguentemente risultano esclusi tutti i committenti persone fisiche che agiscono in qualità di privati (non in ambito di attività imprenditoriale e/o professionali di lavoro autonomo).

 

CONTRATTI INTERESSATI

Sono interessati i contratti che regolano il compimento di una o più opere o di uno o più servizi realizzati nell'ambito di “contratti di appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o rapporti contrattuali comunque denominati” che abbiano le seguenti caratteristiche:

  • Importo del corrispettivo complessivo annuo superiore ad euro 200.000,00;
  • utilizzo prevalente di manodopera presso le sedi di attività del committente;
  • utilizzo di beni strumentali di proprietà del committente o a lui riconducibili in qualunque forma.

La norma pone attenzione quindi a tutti quei contratti che possiedono le sopra indicate caratteristiche sostanziali, indipendentemente dalla loro denominazione.

Da ciò discende che è opportuno verificare, caso per caso, le caratteristiche effettive del contratto in essere. Nel caso, infatti, di un contratto di cessione di beni e posa in opera, rilevante è verificare, oltre agli altri elementi, la prevalenza della manodopera del personale dipendente utilizzata rispetto al valore dei beni.

Possono inoltre rientrare i contratti di subfornitura di cui alla Legge n.192 del 18.6.98, nell'ambito dei quali possono essere affidati a imprese minori l’esecuzione di una o più fasi di lavorazione.

L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che in presenza di più contratti con lo stesso committente, la soglia dei 200.000 euro deve essere verificata cumulativamente. Pertanto, se in corso d’anno viene superata la soglia di euro 200.000 per effetto di più contratti, nel frattempo stipulati, la normativa deve essere applicata a tutti i contratti in essere al momento del superamento della predetta soglia.


OBBLIGHI DEL COMMITTENTE

In capo al committente incombono i seguenti obblighi:

  • Richiedere copia dei versamenti delle ritenute relative ai dipendenti dell’impresa appaltatrice, subappaltatrice ed affidataria impiegati nell'esecuzione del contratto;
  • Verificarne il corretto versamento;
  • In caso di omesso o parziale versamento o di mancata ricezione dei modelli di versamento nei 5 giorni successivi la scadenza, sospendere il pagamento dei corrispettivi maturati fino al 20% del valore complessivo del contratto oppure, se inferiore, per un importo pari alle ritenute non versate;
  • Comunicare all'Agenzia delle Entrate, entro 90 giorni, l’inadempimento dell’impresa appaltatrice, affidataria, subappaltatrice.

Nel caso in cui il committente non adempia ai suddetti obblighi (condotta omissiva) ed il soggetto appaltatore non rispetti gli obblighi di versamento delle ritenute fiscali, il committente sarà obbligato al versamento di un importo a titolo di sanzione, pari alla sanzione irrogata all'impresa affidataria, appaltatrice, subappaltatrice per l’inadempimento. 


OBBLIGHI DELLE APPALTATRICI, AFFIDATARIE E SUBAPPALTATRICI

Tali soggetti, per contro, dovranno effettuare:

  • I versamenti delle ritenute fiscali e previdenziali, senza far ricorso alla compensazione dei crediti tributari in possesso e compilare il modello F24 distintamente per ogni committente (Agenzia delle Entrate 24.12.2019 n.109).
  • Inviare ai committenti, entro i 5 giorni successivi, copia delle deleghe di versamento con la relativa ricevuta ed un elenco nominativo dei lavoratori impegnati nell'opera, dal quale emergano le ore di lavoro prestate , l’importo del salario e le ritenute fiscali;
  • Nel caso di omesso totale e/o parziale versamento delle predette ritenute, l’appaltatrice, affidataria, subappaltatrice potrà sanare l’inadempimento, effettuando il versamento degli importi omessi, entro il termine di comunicazione da parte del committente alla Agenzia delle Entrate.

DISAPPLICAZIONE DELLA NORMATIVA

E’ prevista la possibilità di non applicare la suesposta normativa qualora le imprese affidatarie siano in possesso di apposito certificato rilasciato dall'Agenzia delle Entrate, al momento non disponibile, con validità di 4 mesi.

Tale certificato sarà rilasciato alle imprese:

  • attive da almeno 3 anni, in regola con gli obblighi dichiarativi  e che abbiano versato complessivamente nel conto fiscale importi pari ad almeno il 10% dei ricavi indicati nelle dichiarazioni dei redditi cui si riferiscono;
  • non abbiamo iscrizioni a ruolo o accertamenti esecutivi o avvisi di addebiti affidati alla Agenzia della Riscossione per Irpef, Ires, Irap, ritenute fiscali e previdenziali, per importi superiori ad euro 50.000,00.

Ottenuto il certificato, l’impresa appaltatrice dovrà comunicarne la ricezione al committente affinché possano essere evitati gli aggravi amministrativi previsti dalla Legge.

Raccomandiamo infine agli uffici amministrativi sia delle imprese committenti che di quelle appaltatrici, affidatarie e subappaltatrici di attuare adeguate procedure affinché siano rispettati i dettati normativi.

Lo Studio resta a disposizione della clientela.