Circolare di Studio n. 2 del 15 gennaio 2020

Operazioni intracomunitarie – novità dal 01 gennaio 2020 in merito alla prova della fuoriuscita dei beni dal territorio.

 

Gentile cliente,

la direttiva 2018/1910/UE ed il Regolamento UE 282/2011 prevedono una nuova disciplina per le cessioni intracomunitarie, introducendo anche specifiche presunzioni probatorie in merito a tali operazioni. Di fatto vengono rese obbligatorie delle fattispecie già consigliate alla clientela, quali la verifica preventiva della iscrizione al VIES del cessionario, l’obbligo di corretta presentazione e compilazione del modello INTRASTAT e la necessità di provare la spedizione all’estero dei beni (ad esempio con il CMR ecc.). Di seguito vengono riepilogati gli aspetti di maggiore rilievo sulla base della normativa in vigore.


Cessioni intracomunitarie – Vies ed Intrastat

Sulla base delle indicazioni contenute nella citata direttiva, il numero di identificazione IVA inserito nel VIES ed i modelli Intrastat assumono un ruolo fondamentale ai fini della corretta applicazione della non imponibilità alle cessioni intracomunitarie. Viene in particolare previsto che la non imponibilità IVA delle ces­sioni intracomunitarie sia riconosciuta esclusivamente al rispetto delle condizioni seguenti:

VIES: il cessionario “sia identificato ai fini IVA in uno Stato membro diverso da quello in cui la spedizione o il trasporto dei beni ha inizio” e che egli abbia “comunicato al cedente tale nu­mero di identificazione IVA”.

INTRASTAT: che il cedente abbia rispettato l’obbligo di pre­sen­ta­zione degli elenchi riepilogativi INTRASTAT e li abbia inoltrati riportando correttamente le informazioni relative alla cessione.


Da tali condizioni deriva che il venditore dovrà applicare l’IVA quando:

l’acquirente indica un numero di identificazione IVA non inserito nel VIES;

risultano omessi o erroneamente compilati i modelli INTRASTAT.


Cessioni intracomunitarie – Elementi di prova dell’operazione

Va in primo luogo evidenziato che una cessione si considera intracomunitaria se:

  • è onerosa;
  • avviene B2B, cioè tra due soggetti passivi Iva appartenenti a due diversi paesi UE;
  • la merce si sposta dal primo paese UE al secondo cambiando proprietà.

E’ quindi necessario avere a disposizione gli elementi probatori da cui risulta l’effettiva realizzazione dell’operazione. Su tali aspetti anche l’Agenzia delle Entrate in passato è intervenuta con la Risoluzione n. 345/E/2007 nella quale sono, ad esempio, valutati positivamente ai fini probatori il possesso dei seguenti documenti:

la fattura di vendita emessa ai sensi dell’articolo 41, D.L. 331/1993;

gli elenchi riepilogativi relativi alle cessioni intracomunitarie effettuate (modelli Intrastat);

il documento di trasporto “CMR” firmato dal trasportatore per presa in carico della merce e dal destinatario per ricevuta;

la rimessa bancaria dell’acquirente relativa al pagamento della merce.

La normativa comunitaria, che riveste ruolo primario rispetto alla Risoluzione precedentemente citata seppur ancora in vigore, ha introdotto delle novità anche in riferimento agli elementi probatori utili a dimostrare l’avvenuta cessione intracomunitaria per poter quindi godere del regime di non imponibilità.

Il Regolamento UE 282/2011 art. 45-bis, par. 3, individua infatti, come elementi di prova “certa” della spe­dizione o del trasporto, alcuni documenti distinti tra:

Gruppo A:

documento di trasporto;

lettera CMR firmata;

polizza di carico;

fattura relativa al trasporto aereo;

fattura emessa dallo spedizioniere.

Gruppo B:

polizza assicurativa relativa alla spedizione o al trasporto dei beni o i documenti bancari attestanti il pagamento per la spedizione o il trasporto dei beni;

documenti ufficiali rilasciati da una pubblica Autorità, ad esempio da un notaio, che confer­mano l’arrivo dei beni nello Stato membro di destinazione;

ricevuta rilasciata da un depositario nello Stato membro di destinazione, che confermi il de­posito dei beni in tale Stato membro.

Sulla base del nuovo Regolamento europeo, quindi si presume che i beni siano stati spediti o trasportati in un altro Stato membro della UE, quando il venditore, nel caso in cui curi il trasporto, sia in possesso, alternativamente di:

almeno due documenti rientranti nel Gruppo A;

 oppure di un documento rientrante nel Gruppo A ed uno rientrante nel Gruppo B.

Si precisa che i documenti devono essere rilasciati da due diverse parti    indipendenti l’una dall’al­tra, dal venditore e dall’acquirente.

Nel caso in cui il trasporto sia effettuato dall’acquirente o da terzi per suo conto, il venditore dovrà, in aggiunta entrare in possesso entro il decimo giorno del mese successivo la cessione, della dichiarazione resa dell’acquirente attestante che i beni sono stati trasportati o spediti dall’acquirente stesso, o da un terzo per suo conto. La medesima deve:

identificare lo Stato membro di destinazione dei beni;

indicare la data di rilascio;

il nome e l’indirizzo dell’acquirente;

la quantità e la natura dei beni;

la data e il luogo di arrivo degli stessi;

l’identificazione della persona che accetta i beni per conto dell’acquirente;

nel caso di cessione di mezzi di trasporto, sarà anche necessario che la dichiarazione contenga il numero di identificazione del mezzo medesimo.

            Stante la complessità operativa, lo Studio ribadisce di osservare in via prioritaria le nuove disposizioni comunitarie ed in via sussidiaria le disposizioni della Risoluzione n. 345/E/2007, riservandosi di fornire più dettagliate indicazione non appena il Dipartimento delle Finanze fornirà le linee guida alla normativa.


Lo studio resta a disposizione per ogni eventuale chiarimento.