Circolare di Studio n. 27 del 13 maggio 2020

Contributi dovuti dagli artigiani e commercianti per l’anno 2020 – aliquote, minimali e massimali – necessario reperire on-line i modelli F24 con i minimali.

 

Gentili Clienti, l’Inps ha aggiornato le aliquote contributive e gli importi dei minimali e massimali di reddito applicabili per il 2020 agli iscritti alla Gestione IVS degli artigiani e commercianti.

Il reddito minimo annuo su cui verranno calcolati i contributi dell’anno 2020 è pari a € 15.953,00. Il reddito massimo applicabile nel medesimo periodo è pari a € 78.965,00 (importo elevato a € 103.055,00 per i soggetti privi di anzianità contributiva al 31/12/1995).

Si conferma l’obbligo di iscrizione alla gestione IVS ed al versamento dei relativi contributi previdenziali per:

  • gli artigiani ed i commercianti che svolgono l’attività in forma individuale;
  • i soci di S.n.c. artigiane, commerciali o del terziario (con esclusione dei soci di capitale che non prestano attività all’interno della società);
  • i soci accomandatari di S.a.s. artigiane, commerciali o del terziario, che prestano attività prevalente nell’impresa;
  • i soci di S.r.l. artigiane, commerciali o del terziario, che prestano attività prevalente nell’impresa.

                   Nella tabella seguente sono riepilogate le aliquote IVS applicabili per l’annualità 2020 (la contribuzione è ridotta del 50% per gli iscritti con più di sessantacinque anni di età e già pensionati Inps):


   

Reddito

Titolare, Socio e collaboratore con età superiore a 21 anni

Collaboratore con età non superiore a 21 anni


Artigiani

Commerc.

Artigiani

Commerc.


fino a € 47.379,00

24,00%

24,09%

21,90%

21,99%


da € 47.379,00 a € 78.965,00 (o € 103.055,00)*

25,00%

25,09%

22,90%

22,99%




* Per i soggetti privi di anzianità al 31/12/1995.
















Modalità e termini di versamento:

I contributi sul reddito minimale vanno versati in quattro rate fisse alle seguenti scadenze:

  • 18/05/2020 (il 16/05/2020 cade di sabato), salvo quanto indicato di seguito in riferimento alle misure di contrasto al Covid-19;
  • 20/08/2020;
  • 16/11/2020;
  • 16/02/2021.

In riferimento alla prima scadenza del 18 maggio 2020, come indicato nella Circolare di studio n. 22/2020, ricordiamo che il DPCM 8 aprile 2020 n. 23 prevede che, al verificarsi di particolari condizioni, i versamenti di Iva, ritenute sul personale dipendente e assimilato e contributi previdenziali e assicurativi in scadenza nei mesi di aprile e maggio possano essere sospesi fino al prossimo 30 giugno (i provvedimenti in corso di approvazione potrebbero prevedere un ulteriore allungamento di tale termine fino a settembre) e versati in un’unica soluzione o rateizzati fino ad un massimo di cinque rate mensili di pari importo a partire dal 30 giugno. Le condizioni previste per godere della sospensione si basano sulla effettiva riduzione del fatturato o dei corrispettivi dei mesi di marzo e aprile 2020, in relazione ai medesimi periodi dell’annualità 2019 e sull’ammontare dei ricavi o compensi conseguiti nell’esercizio precedente a quello in corso al 9 aprile 2020 (quindi il 2019 per i contribuenti con anno solare). Pertanto, al fine di poter prendere in considerazione la possibilità di rinviare i versamenti dei contributi previdenziali in scadenza a maggio è necessario effettuare il raffronto tra il mese di aprile 2020 ed aprile 2019 al fine di verificare il rispetto dei requisiti previsti. L’inps ha pubblicato un messaggio lo scorso 24 aprile per illustrare le modalità di sospensione dei contributi previdenziali prevedendo, per la contribuzione dovuta da Artigiani e Commercianti, la pubblicazione di una apposita “circolare di imminente pubblicazione, al vaglio ministeriale”. Ad oggi siamo ancora in attesa della pubblicazione di tale chiarimento e permangono tuttora dubbi sulla possibilità di fruire del suddetto rinvio anche da parte dei soci lavoratori che versano i contributi previdenziali sulla base del reddito delle società partecipate, in riferimento ai quali le norme non contengono un richiamo specifico. Per tali ipotesi, in attesa del chiarimento ufficiale da parte dell’ente previdenziale si consiglia di attendere la scadenza del 18 maggio per provvedere al pagamento, confidando nella pubblicazione della circolare. In assenza di ulteriori documenti ufficiali, al fine di evitare l’applicazione di sanzioni da parte dell’ente, si consiglia di provvedere al pagamento nella scadenza del 18 maggio prossimo. Sarà comunque nostra cura informarvi prontamente sulla eventuale pubblicazione di documentazione ufficiale da parte dell’Inps.
Per valutare le singole casistiche Vi invitiamo comunque a prendere contatti con i referenti di studio.

Sulla base delle aliquote e dei redditi minimali sopra evidenziati gli importi minimi sono pari a:

   

CONTRIBUTI DA VERSARE SUL REDDITO MINIMO

 

Titolare, Socio e collaboratore con età superiore a 21 anni 

Collaboratore con età non superiore a 21 anni


Artigiani

Commerc.

Artigiani

Commerc.


Totale contributi dovuti

3.836,16

3.850,52

3.501,15

3.515,50











Le quote dovute sul reddito eccedente il minimo saranno determinate e versate in sede di pagamento delle imposte sul reddito delle persone fisiche.


Modelli di versamento e Cassetto previdenziale:

L’Inps non invia più i modelli F24 relativi ai contributi dovuti sul reddito minimo, per cui ogni contribuente è tenuto a prelevare gli stessi on-line dal proprio cassetto previdenziale, oppure delegando un soggetto intermediario.


Lo Studio rimane a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento.