Circolare di Studio n. 25 del 28 aprile 2020

Dpcm 26 aprile 2020 – misure restrittive e programma “Fase 2”.

 

Gentile Cliente,

con Decreto firmato dal Presidente del Consiglio dei Ministri in data 26 aprile 2020 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 27 aprile sono state introdotte alcune novità nella gestione dell’attuale emergenza sanitaria, anche in vista dell’avvio della c.d. “Fase 2”, con l’obbiettivo di portare le attività economiche ad una progressiva riapertura.

Le disposizioni del nuovo Dpcm si applicano a partire dal 4 maggio e fino al 17 maggio 2020, in sostituzione di quanto previsto dal precedente Dpcm del 10 aprile 2020. Alcune previsioni sono già operative dal 27 aprile 2020.

In attesa di ulteriori chiarimenti e dei prossimi interventi normativi, riteniamo utile evidenziare il piano delle riaperture sostanzialmente programmabili sulla base del Decreto in oggetto e di alcuni chiarimenti pervenuti dal Ministero.

Sul fronte delle misure personali, gli spostamenti entro i confini regionali continuano a dover essere motivati da comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità, motivi di salute, mentre dal 4 maggio sarà possibile far visita ai familiari nel rispetto del divieto di assembramento, mantenendo le distanze interpersonali minime e con l’utilizzo dei dispositivi di protezione. Restano vietati gli spostamenti in una Regione diversa ad esclusione che per compravate esigenze lavorative, assoluta urgenza o motivi di salute.

Insieme alla presente circolare inviamo copia del Dpcm del 26 aprile 2020 e di tutti gli allegati che lo compongono invitando la clientela a prenderne opportuna visione, al fine di verificare da quando potrà essere ripresa l’attività aziendale e quali requisiti sono previsti dai protocolli di protezione sottoscritti il 24 aprile.

Il Dpcm del 26 aprile, per le seguenti attività, conferma quanto già previsto dal Dpcm del 10 aprile:

  • la sospensione per le attività di commercio al dettaglio ad eccezione della vendita di beni alimentari e di prima necessità indicati nell’allegato 1 del Dpcm;
  • restano aperti i tabaccai, le edicole, le farmacie e parafarmacie;
  • continuano a rimanere sospese le attività di palestre, centri sportivi, piscine, centri benesse, centri culturali e sociali;
  • sono ancora garantiti I servizi bancari, finanziari, assicurativi e l’attività del settore agricolo, zootecnico e di trasformazione alimentare;
  • l’attività di ristorazione con consumo all’interno dei locali continua ad essere sospesa ma resta consentita la ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie.
  • per quanto riguarda le attività inerenti i servizi alla persona continuano ad essere permesse solo le attività espressamente indicate nell’allegato 2 del nuovo Dpcm;

 

NOVITA’ - Attività consentite dal 4 maggio (per alcune attività dal 27 aprile)

A partire dal 4 maggio sarà possibile svolgere anche l’attività di ristorazione da asporto nel rispetto delle distanze interpersonali. Alcune Regioni, tra le quali Marche [Per la Regione Marche cfr. il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 126 del 26/04/2020], Emilia Romagna, Toscana, Liguria e Veneto hanno anticipato la possibilità di effettuare attività da asporto a partire dal 27 aprile. Si precisa che la vendita da asporto deve essere effettuata previa ordinazione on-line o telefonica o con ordinazione e consegna al cliente direttamente dal veicolo, evitando ogni possibile assembramento all’interno o nei pressi del locale.


Sempre a partire dal 4 maggio potranno essere riprese tutte le attività produttive, industriali e commerciali espressamente riportate nell’allegato 3 al decreto medesimo. Tutte le attività non sospese devono comunque essere svolte nel rispetto dei protocolli condivisi di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento del virus covid-19 negli ambienti di lavoro sottoscritti in data 24 aprile 2020 e allegati al Dpcm.


  • Il Decreto del 26 aprile prevede inoltre che le imprese, che riprendono la loro attività a partire dal 4 maggio 2020, possono svolgere tutte le attività propedeutiche alla riapertura a partire dalla data del 27 aprile, per le quali risulta comunque consigliabile, anche se non espressamente prevista, la preventiva comunicazione al Prefetto della Provincia in cui è ubicata l’attività produttiva.

 

Si fa presente che, previa comunicazione al Prefetto della Provincia ove è ubicata l’attività produttiva, il comma 8 dell’art. 2 del suddetto Dpcm conferma quanto già disciplinato con il precedente intervento normativo per le attività che restano sospese, prevedendo che:


“Per le attività produttive sospese è ammesso, previa comunicazione al Prefetto, l’accesso ai locali aziendali di personale dipendente o terzi delegati per lo svolgimento di attività di vigilanza, attività conservative e di manutenzione, gestione dei pagamenti nonché attività di pulizia e sanificazione. È consentita, previa comunicazione al Prefetto, la spedizione verso terzi di merci giacenti in magazzino nonché la ricezione in magazzino di beni e forniture”.


Ribadiamo comunque che anche tali attività devono comunque essere svolte nel rispetto dei protocolli condivisi di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento del virus negli ambienti di lavoro sottoscritti il 24 aprile 2020 fra il Governo e le parti sociali.


Il Ministero è intervenuto con una propria nota del 26 aprile 2020 al fine di chiarire i dubbi relativi alla definizione di altre attività di rilevanza strategica per l’economia nazionale”.


Dalla risposta fornita emerge come in tale definizione rientrino anche le imprese identificabili con quelle che svolgono attività prevalentemente orientate all'export e la cui prolungata sospensione, quindi, rischia di far perdere al nostro Paese quote di mercato e quelle attività del settore costruzioni che riguardano interventi di contrasto del dissesto idrogeologico e nel campo dell'edilizia residenziale pubblica, scolastica e penitenziaria.

 

Per quanto sopra, previa comunicazione al Prefetto e nel rispetto di tutte le norme di sicurezza attualmente in vigore, si ritiene che dal 27 aprile sia consentita la riapertura anche di:

 

  • Attività produttive e industriali strategiche votate all’export.

 

  • Cantieri pubblici per i lavori in carceri, scuole, presidi sanitari, case popolari e la prevenzione del dissesto ideogeologico.

 

  • Commercio all’ingrosso di materiali per l’edilizia.


Successivamente, probabilmente in forma scaglionata nel periodo dal 18 maggio al primo giugno, sarà progressivamente disposta la riapertura delle attività di commercio al dettaglio, degli esercizi di ristorazione, di estetiste e parrucchieri.


Appare opportuno precisare che, in ogni caso, le future decisioni saranno influenzate dall’andamento dell’emergenza sanitaria, si rende necessario quindi attendere i relativi provvedimenti definitivi che saranno emanati.


Si precisa inoltre che tutte le attività, di natura personale o professionale, continuano a dover essere svolte nel pieno rispetto delle disposizioni previste in materia di contenimento della diffusione del virus quali, ad esempio, il distanziamento sociale e l’utilizzo di mascherine.

 

Lo Studio resta a disposizione per ogni eventuale chiarimento ed i professionisti e collaboratori sono a disposizione per qualsiasi necessità.


Lo Studio.