Gentile Cliente,
comunichiamo che con Decreto firmato dal Presidente del Consiglio dei Ministri in data 10 aprile 2020 è stata disposta la proroga delle misure restrittive e di sospensione delle attività, già adottate con i precedenti provvedimenti. La proroga avrà validità fino a tutto il 03 maggio 2020.
Sul fronte delle misure restrittive personali non appaiono introdotte novità e, in termini generali, gli spostamenti devono essere motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità o motivi di salute.
E’ stato invece ampliato l’elenco delle attività consentite, in particolare dal 14 aprile 2020 non sono più ricomprese tra le attività soggette a sospensione le cartolerie, le librerie e i negozi di vestiti per bambini e neonati e, tra le attività produttive, la silvicoltura e l’industria del legno (ad eccezione della produzione di mobili).
Tutte le attività non interessate dalla sospensione devono comunque essere svolte nel rispetto del protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento del virus negli ambienti di lavoro sottoscritto il 14 marzo 2020 fra il Governo e le parti sociali.
Stante il pesante regime sanzionatorio, si invita la clientela a verificare che il proprio codice attività “Ateco” rientri tra quelli indicati nel Decreto del Presidente del Consiglio che alleghiamo alla presente.
Si fa presente che, previa comunicazione al Prefetto della Provincia ove è ubicata l’attività produttiva, il comma 12 dell’art. 2 del suddetto Dpcm introduce la seguente novità rispetto a quanto già disciplinato con i precedenti interventi normativi, prevedendo che:
“Per le attività produttive sospese è ammesso, previa comunicazione al Prefetto, l’accesso ai locali aziendali di personale dipendente o terzi delegati per lo svolgimento di attività di vigilanza, attività conservative e di manutenzione, gestione dei pagamenti nonché attività di pulizia e sanificazione. È consentita, previa comunicazione al Prefetto, la spedizione verso terzi di merci giacenti in magazzino nonché la ricezione in magazzino di beni e forniture”.
Ribadiamo comunque che anche tali attività devono comunque essere svolte nel rispetto del protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento del virus negli ambienti di lavoro sottoscritto il 14 marzo 2020 fra il Governo e le parti sociali.
Alleghiamo alla presente il modello da utilizzare, per le aziende aventi la sede produttiva oggetto di richiesta nella Provincia di Pesaro e Urbino, per la preventiva comunicazione da inviare tramite Pec all’indirizzo della Prefettura in cui si trova ubicato lo stabilimento produttivo di riferimento.
Rimandiamo per ogni ulteriore specifica ed approfondimento in riferimento ai precedenti provvedimenti adottati dal Governo alle nostre recenti circolari nn. 12 e seguenti dei mesi di marzo ed aprile.
Lo Studio resta a disposizione per ogni eventuale chiarimento ed i professionisti e collaboratori sono a disposizione per qualsiasi necessità.
La Studio.