Circolare di Studio n. 22 del 07 dicembre 2021

Credito d’imposta per la sanificazione e l'acquisto di dispositivi di protezione – misura del credito e modalità di utilizzo 

 

Gentile Cliente,

richiamata la nostra circolare n. 20/2021 con la quale abbiamo fornito indicazioni relative al credito d’imposta per la sanificazione (per le spese sostenute nei mesi di giugno-luglio-agosto 2021), comunichiamo che sono stati resi noti la percentuale di credito effettivamente spettante ed il codice tributo da utilizzare in F24, nel caso in cui si scegliesse di utilizzare in compensazione nel modello F24 il credito d’imposta riconosciuto. In alternativa, il credito può anche essere utilizzato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di sostenimento delle spese.

L’Agenzia delle Entrate con apposito provvedimento ha fissato al 100% la per­cen­tuale effettiva di fruizione del credito d’imposta. L’ammontare massimo del credito d’imposta fruibile è pertanto pari al credito d’imposta risultante dall’istanza presentata entro il 4 novembre.

La misura del credito fruibile è inoltre verificabile all’interno del proprio cassetto fiscale (si consiglia di effettuare tale verifica prima di procedere all’utilizzo del credito).




Codice tributo

L’Agenzia delle Entrate ha inoltre istituito il seguente codice tributo:

6951”, denominato “CREDITO D’IMPOSTA SANIFICAZIONE E ACQUISTO DISPOSITIVI DI PROTEZIONE – articolo 32 del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73”.

Pertanto il credito d’imposta maturato sulle spese comunicate ed effettivamente sostenute può essere già utilizzato in compensazione in F24.

In sede di compilazione del modello di pagamento F24, ai fini dell’utilizzo in compensazione del credito d’imposta, il suddetto codice tributo è esposto nella sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a credito compensati” mentre nel campo anno di riferimento” deve essere sempre indicato il valore “2021”.


Lo Studio rimane a disposizione per qualsiasi ulteriore informazione.