Circolare di Studio n. 21 del 16 novembre 2021

Versamento saldo IMU per l’anno 2021

 

Gentile Cliente,

il prossimo 16 Dicembre 2021 scade il termine per versare il saldo dell’IMU relativa all’anno 2021. Se sono intervenute delle variazioni rispetto ai periodi precedenti invitiamo la clientela a comunicarlo tempestivamente, e comunque entro il prossimo 25 Novembre 2021, inviando una mail ai seguenti indirizzi:

segreteria@studiocavallimarinelli.it

segreteria@sinibaldimarinelli.it

comunicando il tipo di variazione (ad esempio acquisto, vendita, ristrutturazione, successione, ecc.) e allegando la relativa documentazione (atto di compravendita, documentazione catastale relativa alla variazione di rendita, ecc.).

La nuova normativa IMU prevede che il saldo, in scadenza il 16 dicembre, venga calcolato utilizzando le aliquote approvate dai singoli Comuni e pubblicate dagli stessi sul sito del Dipartimento delle Finanze entro la data del 28 ottobre di ogni anno. In mancanza di tale pubblicazione entro i termini previsti si applicheranno le aliquote in vigore per l’anno precedente.

Si precisa, che gli ultimi interventi normativi non prevedono proroghe generalizzate o esenzioni per il pagamento del saldo IMU.

In ogni caso, in attesa che vengano forniti tutti i chiarimenti utili, è necessario che lo Studio entri in possesso di tutte le variazioni intervenute negli immobili posseduti e detenuti a far data dal 1° luglio 2021, in quanto le stesse possono incidere sulla determinazione delle imposte dovute, o sulla individuazione del soggetto obbligato al pagamento. A titolo meramente esemplificativo le variazioni potrebbero essere costituite da:

acquisti, vendite, costituzioni di usufrutto, o di altri diritti reali sugli immobili;

trasferimenti di residenza, teniamo a precisare che per abitazione principale non soggetta al versamento dell’IMU si intende l’unità immobiliare in cui tutto il nucleo familiare risiede e dimora abitualmente;

interventi di recupero, risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia (ad esclusione delle ordinarie e straordinarie manutenzioni);

variazioni catastali intervenute sugli immobili;

variazione del valore di area edificabile e variazione della destinazione urbanistica dei terreni;

inizio o termine della realizzazione di fabbricato;

casi di acquisto o perdita all’esenzione / esclusione dall’IMU;

accatastamento con attribuzione di rendita di immobili in precedenza sprovvisti;

stipula di contratti di leasing immobiliare;

trasferimenti per successioni ereditarie;

stipula di nuovi contratti di locazione e/o comodato;

stipula di nuovi contratti che permettono la detenzione di immobili, terreni o aree edificabili.


Per ognuno dei casi di variazione è opportuno inviare allo Studio il relativo atto: contratto di acquisto, vendita, leasing, certificato destinazione urbanistica, notifica di rendita dell’Agenzia delle Entrate-Territorio, ecc.


Vanno inoltre segnalate allo Studio tutte le variazioni sulla consistenza dell’immobile (ampliamenti, riduzioni) e sulla sua agibilità: per gli immobili di interesse storico e per quelli dichiarati inagibili o inabitabili è prevista una riduzione del 50%, mentre per gli immobili in corso di ristrutturazione o in costruzione l’imposta sarà commisurata al valore dell’area (terreno edificabile) su cui insiste il fabbricato.

Lo Studio resta a disposizione per ogni eventuale chiarimento.