Circolare di Studio n. 20 del 18 ottobre 2021

Credito d’imposta per la sanificazione e l'acquisto di dispositivi di protezione 

 

Gentile Cliente,

tra le misure di sostegno a fronte dell’emergenza sanitaria Covid-19, il D.L. 73/2021 ha introdotto uno specifico credito d’imposta per la sanificazione e l'acquisto di dispositivi di protezione. 

Riportiamo di seguito l’analisi delle principali caratteristiche di tale misura evidenziando che la relativa richiesta deve essere trasmessa entro
il giorno 4 novembre 2021.


credito d’imposta per la sanificazione e l’acquisto di dispo­si­tivi di protezione – soggetti beneficiari e periodo di riferimento

Al fine di promuovere misure dirette a contrastare la diffusione dell’epidemia, è stato previsto un credito d’imposta in riferimento alle spese per la sanificazione degli ambienti e per l’acquisto di dispositivi di protezione in favore di:

soggetti esercenti attività d’impresa;

esercenti arti e professioni;

enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo settore.

La norma non prevede alcuna distinzione o preclusione alla fruizione del credito in ordine al regime fiscale adottabile dai soggetti beneficiari.


Il credito d’imposta spetta per le spese sostenute nei mesi di giugno, luglio ed agosto 2021.

In riferimento al corretto periodo d’imputazione delle spese, come risulta dai chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Entrate nella circolare n. 20/E/2020, si ritiene che:

  • criterio di cassa: per le persone fisiche, compresi gli esercenti arti e professioni, e per gli enti non commerciali (nonché per le imprese individuali e le società di persone in regime di contabilità semplificata), ai fini dell'imputazione delle spese vada fatto riferimento al criterio di cassa e, quindi, alla data dell'effettivo pagamento;
  • criterio di competenza: per le imprese individuali, le società, gli enti commerciali e per gli enti non commerciali in regime di contabilità ordinaria vada fatto riferimento al criterio di competenza, indipendentemente dalla data dei pagamenti.

Secondo quanto indicato nel D.L. 73/2021 art. 32 c.2 possono essere prese in considerazione ai fini della determinazione del credito i seguenti interventi:

a) la sanificazione degli ambienti nei quali è esercitata l'attività lavorativa e istituzionale e degli strumenti utilizzati nell'ambito di tali attività; 
b) la somministrazione di tamponi a coloro che prestano la propria opera nell'ambito delle attività lavorative e istituzionali esercitate dai soggetti di cui al comma 1; 
c) l'acquisto di dispositivi di protezione individuale, quali mascherine, guanti, visiere e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea; 
d) l'acquisto di prodotti detergenti e disinfettanti; 
e) l'acquisto di dispositivi di sicurezza diversi da quelli di cui alla lettera c), quali termometri, termoscanner, tappeti e vaschette decontaminanti e igienizzanti, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea, ivi incluse le eventuali spese di installazione; 
f) l'acquisto di dispositivi atti a garantire la distanza di sicurezza interpersonale, quali barriere e pannelli protettivi, ivi incluse le eventuali spese di installazione. 

In riferimento alle spese di sanificazione, si evidenzia che già in riferimento a misure simili previste per l’anno 2020, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti, specificando che l’attività di sanificazione deve essere accompagnata da apposita certificazione redatta da operatori profes­sio­nisti sulla base dei Protocolli di regolamentazione vigenti. L’attività può essere svolta anche in economia, in presenza di specifiche competenze già ordinariamente ricono­sciu­te, sempre che rispetti le indicazioni contenute nei Protocolli di regolamentazione vigenti, come attestato da documentazione interna.

Per quanto concerne invece i materiali di protezione, possono rientrarvi a titolo esemplificativo mascherine chirurgiche, Ffp2 e Ffp3, guanti, visiere di protezione, occhiali protettivi, tute di protezione, calzari. L’Agenzia delle Entrate ha inoltre specificato che “per quanto concerne i dispositivi di protezione individuale, per i quali la norma richiede la conformità ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea, si ritiene che solo in presenza di tale documentazione le relative spese sono considerate ammissibili ai fini del credito d'imposta per la sanificazione e l'acquisto di dispositivi di protezione. Ai fini delle attività di controllo, pertanto, sarà necessario che i fruitori conservino la documentazione attestante la conformità alla normativa europea”.


Importo del credito d’imposta

Il credito d’imposta “teorico” è riconosciuto:

- nella misura del 30% delle suddette spese;

- fino ad un massimo di 60.000,00 euro per ciascun beneficiario.

Tenuto conto che la disposizione prevede un limite di spesa massimo a carico dello Stato, spetterà all’Agenzia delle Entrate definire con un ap­posito provvedimento la quota effettivamente spettante tenuto conto delle domande che saranno presentate. Il credito effettivamente riconosciuto potrebbe essere quindi inferiore a quello “teorico”.

comunicazione delle spese

Il riconoscimento del credito è subordinato alla presentazione di un’apposita istanza da trasmettere nel periodo dal 04.10.2021 al 04.11.2021, direttamente dal beneficiario o tramite un intermediario abilitato, in via telematica, mediante i canali dell’Agenzia delle Entrate o tramite il servizio web disponibile nell’area riservata del relativo sito internet.


modalità di utilizzo del credito d’imposta

Il credito d’imposta può essere:

- utilizzato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di sosteni­mento delle spese;

- utilizzato in compensazione nel modello F24 a decorrere dal giorno lavorativo successivo alla pubblicazione del provvedimento dell’Agen­zia delle Entrate che definisce l’ammontare massimo del credito fruibile.

Si evidenzia inoltre che:

- per tale agevolazione è disposta l’esclusione dalla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell’IRAP.

- il credito spettante e i corrispondenti utilizzi andranno inoltre indicati nel quadro RU della dichiarazione dei redditi.

Lo Studio rimane a disposizione per qualsiasi chiarimento ed assistenza.