Circolare di Studio n. 14 del 18 aprile 2023

Credito d’imposta su consumi energetici per il 2023 e proroga dei   termini per ravvedimento operoso speciale e definizione delle violazioni formali

 

Gentile Cliente,

è stato pubblicato il c.d. Decreto “Bollette” che prevede misure di sostegno ad imprese e famiglie, oltre ad interventi relativi ad adempimenti fiscali.

Riportiamo di seguito la sintesi di alcune novità del Decreto, oltre ad un generale riepilogo dei crediti d’imposta su consumi energetici previsti per il 2023.


Ravvedimento operoso speciale e definizione di violazioni fiscali – rinvio dei termini

Il c.d. Decreto “Bollette” rinvia alcuni termini previsti dalle precedenti disposizioni al fine di definire violazioni di carattere fiscale.

Rimandiamo alle nostre Circolari di studio nn. 3/2023 e 9/2023 per l’approfondimento delle singole misure agevolative, evidenziando in particolare le seguenti proroghe:

ravvedimento operoso speciale: viene posticipato dal 31.03.2023 al 30.09.2023 il termine entro il quale deve essere rimossa la violazione compiuta e versate le somme dovute;

definizione delle violazioni formali: viene posticipato dal 31.03.2023 al 31.10.2023 il termine di pagamento della somma prevista di € 200,00 (o della prima rata in caso di pagamento in due rate aventi quindi scadenza al 31.10.2023 e 31.03.2024).


Credito d’imposta su consumi di energia elettrica e gas – proroga al II trimestre 2023

Il c.d. Decreto “Bollette” estende anche al secondo trimestre 2023 il credito d’imposta concesso alle imprese per acquisto di energia elettrica e gas.

In riferimento ai consumi di energia elettrica il credito d’imposta è previsto nelle seguenti misure:

imprese energivore i cui costi per kWh della componente energia elettrica, calcolati sulla base della media del primo trimestre dell'anno 2023 e al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, hanno subito un incremento superiore al 30% rispetto al medesimo periodo dell'anno 2019: credito d’imposta riconosciuto in misura pari al 20% delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel secondo trimestre dell'anno 2023;

imprese dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 4,5 kW, diverse dalle imprese a forte consumo di energia elettrica, che abbiano subito un incremento del costo, calcolato sulla base della media riferita al primo trimestre dell'anno 2023, al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, per kWh superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019: credito d'imposta riconosciuto in misura pari al 10% della spesa sostenuta per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel secondo trimestre dell'anno 2023.

In riferimento ai consumi di gas il credito d’imposta è previsto nelle seguenti misure:

imprese a forte consumo di gas che abbiano consumato nel secondo trimestre solare dell'anno 2023, gas per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici, qualora il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media, riferita al primo trimestre dell'anno 2023, dei prezzi di riferimento del mercato infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore dei mercati energetici, abbia subito un incremento superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019: credito d’imposta riconosciuto in misura pari al 20% della spesa sostenuta per l’acquisto di gas consumato nel secondo trimestre;

imprese non gasivore per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici, qualora il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media, riferita al primo trimestre 2023, dei prezzi di riferimento del MI-GAS pubblicati dal Gestore dei mercati energetici, abbia subito un incremento superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell’anno 2019:  credito d’imposta riconosciuto in misura pari al 20% della spesa sostenuta per l’acquisto di gas consumato nel secondo trimestre.

Le imprese non energivore e non gasivore possono richiedere al proprio fornitore di fornire il conteggio dell’ammontare del credito spettante (qualora il fornitore sia ancora lo stesso del 2019).

La comunicazione deve essere trasmessa entro 60 giorni dalla fine del trimestre.

I crediti d’imposta devono essere utilizzati in compensazione entro il 31 dicembre 2023.


Credito d’imposta su consumi di energia elettrica e gas – I trimestre 2023

Tenuto conto della proroga sopra indicata, ricordiamo che con la Legge di bilancio era già stato previsto il riconoscimento del credito d’imposta su consumi di energia elettrica e gas anche per il primo trimestre 2023, nei seguenti termini:

imprese energivore: 45% della spesa sostenuta per la componente energia elettrica effettivamente utilizzata nel trimestre. Il bonus spetta se i costi per kWh della componente energia elettrica, calcolati sulla base della media del quarto trimestre 2022 ed al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, hanno subìto un incremento del costo per kWh superiore al 30% rispetto al medesimo periodo dell’anno 2019, anche tenuto conto di eventuali contratti di fornitura di durata stipulati dall'impresa (codice tributo “7010”).

imprese non energivore: dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 4,5 kW, è riconosciuto un credito d’imposta pari al 35% della spesa sostenuta per l'acquisto della componente energetica, effettivamente utilizzata nel primo trimestre dell’anno 2023, comprovato mediante le relative fatture d'acquisto. Il bonus spetta se il prezzo della componente energetica acquistata, calcolato sulla base della media riferita al quarto trimestre 2022, al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, ha subito un incremento del costo per kWh superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019 (codice tributo “7011”).

imprese gasivore e non gasivore: riconosciuto un credito d’imposta pari al 45% della spesa sostenuta per l'acquisto del gas, consumato nel primo trimestre solare del 2023, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici. Il bonus spetta se il prezzo medio di riferimento del gas relativo al quarto trimestre 2022, sulla base dei dati del Mercato infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore dei mercati energetici (GME), è aumentato più del 30% rispetto al prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019 (imprese gasivore codice tributo “7012” – imprese non gasivore codice tributo “7013”).

Anche per tali crediti d’imposta è previsto l’utilizzo in compensazione entro il 31 dicembre 2023.


Riduzione dell’aliquota iva sul gas

Viene prevista aliquota del 5% su consumi di gas metano per usi civili e industriali anche per il secondo trimestre 2023.


Lo Studio rimane a disposizione per qualsiasi chiarimento ed assistenza.