Gentile Cliente,
con la Legge 24.02.2023 n. 14 è stato convertito il DL c.d. “Milleproroghe” in riferimento al quale riportiamo di seguito un riepilogo delle principali novità.
Assemblee – possibilità di svolgimento a distanza
La norma estende fino al 31.07.2023 la possibilità di svolgere a distanza le assemblee di società, associazioni e fondazioni, come già previsto dalle norme adottate in periodo emergenziale.
E’ quindi consentito tenere le assemblee anche esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione che garantiscano l’identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l’esercizio del diritto di voto.
Tale possibilità prescinde dalle disposizioni statutarie.
Credito d’imposta per investimenti su beni strumentali - proroga
Sono stati prorogati i termini entro i quali completare gli investimenti prenotati entro il 31.12.2022, prevedendo di posticipare:
dal 30.6.2023 al 30.11.2023, il termine “lungo” per la consegna dei beni materiali e immateriali “ordinari”;
dal 30.9.2023 al 30.11.2023, il termine “lungo” per la consegna dei beni materiali 4.0.
Agevolazioni prima casa – sospensione dei termini
Sono considerati sospesi dal 01.04.2022 al 30.10.2023 alcuni termini relativi alle agevolazioni c.d “prima casa”, in particolare la sospensione è relativa al:
termine di 18 mesi per il trasferimento della residenza nel Comune in cui si trova l’immobile acquistato;
termine di 1 anno per l’alienazione della “vecchia” prima casa, nel caso in cui, al momento dell’acquisto, il contribuente fosse ancora titolare di diritti reali su una abitazione già acquistata con il beneficio;
termine di 1 anno per l’acquisto di un nuovo immobile da adibire ad abitazione principale, per evitare la decadenza dal beneficio goduto in relazione ad un immobile, alienato prima di 5 anni;
termine di 1 anno tra il “vecchio” acquisto agevolato e il nuovo, per maturare il credito d’imposta per il riacquisto della prima casa.
Perdite esercizio in corso al 31.12.2022 – trattamento
La norma estende anche alle perdite maturate nell’esercizio in corso al 31.12.2022 il trattamento già previsto in periodo emergenziale per le perdite 2020 e 2021.
E’ in particolare previsto che alle perdite dell’esercizio in corso alla data del 31.12.2022:
non si applicano gli artt. 2446 co. 2 e 3, 2447, 2482-bis co. 4, 5 e 6 e 2482-ter c.c.;
non opera la causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale di cui agli artt. 2484 co. 1 n. 4 e 2545-duodecies c.c. (co. 1).
A livello operativo, l’organo amministrativo dovrà in ogni caso convocare l’assemblea la quale potrà deliberare di rinviare le relative decisioni alla chiusura del quinto esercizio successivo (31.12.2027).
Si precisa inoltre che:
la norma si applica anche a società con esercizi a cavallo, tenuto conto che il riferimento è alle perdite maturate “nell’esercizio in corso alla data del 31 dicembre 2022”
Le perdite oggetto di sterilizzazione devono trovare distinta informativa in nota integrativa riportando, in appositi prospetti, la loro origine e le movimentazioni intervenute.
Lo Studio rimane a disposizione per qualsiasi chiarimento ed assistenza.