Gentile Cliente,
il Decreto Legge n. 4/2022 (c.d. decreto “Sostegni-ter”) ha introdotto ulteriori misure di sostegno alle imprese e agli operatori economici, connesse all’emergenza sanitaria da COVID-19.
Nella presente circolare vengono trattate alcune misure di maggior interesse. È in corso l’iter di conversione in legge, pertanto alcune misure potrebbero subire variazioni per le quali provvederemo a darvi eventuale segnalazione.
ART. 1 – MISURE DI SOSTEGNO ATTIVITÀ CHIUSE
Il fondo previsto dall'articolo 2 del DL n. 73/2021 viene rifinanziato con 20 milioni di euro per l'anno 2022 in favore delle attività che al 27 gennaio 2022 risultavano chiuse in conseguenza delle misure di prevenzione adottate ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del DL n. 221/2021.
Trattasi, a titolo esemplificativo, di discoteche, sale da ballo e locali assimilati.
In particolare, per i soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, aventi il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, le cui attività sono vietate o sospese fino al 31 gennaio 2022 ai sensi del già citato articolo 6, comma 2, del DL n. 221/2021, risultano sospesi:
i termini relativi ai versamenti delle ritenute alla fonte, di cui agli articoli 23 e 24 del d.P.R. n. 600/1973 e delle trattenute relative all'addizionale regionale e comunale, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d'imposta, nel mese di gennaio 2022;
i termini dei versamenti relativi all'IVA in scadenza nel mese di gennaio 2022.
Tali versamenti dovranno essere effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un’unica soluzione entro il 16 settembre 2022.
ART. 2 – CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO PER ATTIVITA’ DI COMMERCIO AL DETTAGLIO
L’art. 2 prevede un contributo a fondo perduto in favore di coloro che svolgono in via prevalente attività di commercio al dettaglio identificate dai seguenti codici ATECO 2007: 47.19, 47.30, 47.43, tutte le attività dei gruppi 47.5 e 47.6, 47.71, 47.72, 47.75, 47.76, 47.77, 47.78, 47.79, 47.82, 47.89 e 47.99.
Le imprese potenzialmente interessate devono rispettare i seguenti requisiti:
aver realizzato un ammontare di ricavi, riferito all’annualità 2019, non superiore a 2 milioni di euro;
aver subito una riduzione del fatturato nel 2021 non inferiore al 30% rispetto al 2019 (ai fini della quantificazione della riduzione del fatturato rilevano i ricavi di cui all’articolo 85, comma 1, lettere a) e b) , del Tuir);
avere sede legale ed operativa nel territorio dello Stato e risultare regolarmente costituite, iscritte e “attive” nel Registro delle imprese per una delle attività agevolate;
non essere in liquidazione volontaria o sottoposte a procedure concorsuali con finalità liquidatorie;
non essere già in difficoltà al 31 dicembre 2019, come da definizione stabilita dall’articolo 2, punto 18, del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, fatte salve le specifiche eccezioni previste;
non essere destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi dell’articolo 9, comma 2, lettera d) , del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.
Le richieste di ammissione al contributo andranno inviate in via telematica, tramite istanza da presentare al Ministero dello Sviluppo economico, che fornirà indicazioni su modalità e termini di presentazione tramite apposito provvedimento.
Il contributo sarà riconosciuto applicando le seguenti percentuali alla differenza tra l’ammontare medio mensile dei ricavi relativi al periodo d’imposta 2021 e l’ammontare medio mensile dei medesimi ricavi riferiti al periodo d’imposta 2019, come di seguito specificato:
60%, per i soggetti con ricavi 2019 non superiori a 400.000,00 euro;
50%, per i soggetti con ricavi 2019 compresi tra 400.000,00 e 1 milione di euro;
40%, per i soggetti con ricavi 2019 compresi tra 1 e 2 milioni di euro.
Anche a tali contributi si applicano i limiti previsti in materia di aiuti di stato.
ART. 3 – ULTERIORI MISURE DI SOSTEGNO A SETTORI IN DIFFICOLTA’
L’art. 3 stanzia un contributo a fondo perduto per i settori wedding, intrattenimento, Hotellerie-Restaurant-Catering (HORECA).
Destinatarie di tale intervento sono le imprese che svolgono una delle seguenti attività in via prevalente:
96.09.05 - Organizzazione di feste e cerimonie;
56.10 - Ristoranti e attività di ristorazione mobile;
56.21 - Fornitura di pasti preparati (catering per eventi);
56.30 - Bar e altri esercizi simili senza cucina;
93.11.2 - Gestione di piscine.
Per essere ammessi al contributo le imprese devono aver subito una riduzione dei ricavi di cui all’articolo 85, comma 1, lettere a) e b) , del Tuir, non inferiore al 40% rispetto ai ricavi del 2019.
Per le imprese costituite nel corso dell’anno 2020, in luogo dei ricavi, la riduzione deve far riferimento all’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dei mesi del 2020 successivi a quello di apertura della partita IVA rispetto all’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del 2021.
ART. 3 – CREDITO D’IMPOSTA PER SETTORE TESSILE E DELLA MODA
L’art. 3 c.3 riconosce il credito d’imposta di cui all’articolo 48 -bis del DL n. 34/2020, per l’esercizio in corso al 31 dicembre 2021, anche alle imprese operanti nel settore del commercio dei prodotti tessili, della moda, del calzaturiero e della pelletteria che svolgono attività identificate dai seguenti codici della classificazione delle attività economiche ATECO 2007: 47.51, 47.71, 47.72.
Ricordiamo che l’articolo 48-bis fa riferimento ad un credito d’imposta a favore dei soggetti operanti nell’industria tessile, della moda, della produzione calzaturiera e della pelletteria, in misura pari al 30% del valore delle rimanenze finali di magazzino relative al periodo d’imposta oggetto di agevolazione, eccedente la media del medesimo valore registrato nei tre periodi d’imposta precedenti a quello di spettanza del beneficio.
ART. 5 – CREDITO D’IMPOSTA LOCAZIONI AD IMPRESE TURISTICHE
Il credito d’imposta sulle locazioni (articolo 28 del decreto legge n. 34/2020) viene previsto in favore delle imprese del settore turistico, anche in riferimento ai canoni versati per i mesi di gennaio, febbraio e marzo 2022, a condizione che vi sia stata una riduzione del fatturato o dei corrispettivi nel mese di riferimento dell’anno 2022 di almeno il 50% rispetto allo stesso mese dell’anno 2019.
Per poter usufruire di tale agevolazione, i soggetti interessati dovranno presentare apposita autodichiarazione all’Agenzia delle entrate attestante il possesso dei requisiti ed il rispetto delle condizioni e dei limiti previsti in materia di aiuti di stato.
Le modalità, i termini di presentazione e il contenuto delle autodichiarazioni saranno definiti con apposito provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate.
ART. 9 – MISURE DI SOSTEGNO A FAVORE DI ENTI SPORTIVI
Vengono introdotte specifiche misure a sostegno del settore, in particolare:
viene esteso agli investimenti pubblicitari effettuati dall’1.1.2022 al 31.3.2022 il credito d’imposta per gli investimenti in campagne pubblicitarie e sponsorizzazioni in società e associazioni sportive di cui all’art. 81 del DL 104/2020;
viene riconosciuto in favore di società sportive professionistiche, associazioni sportive dilettantistiche (ASD) e società sportive dilettantistiche (SSD), iscritte al Registro nazionale delle associazioni e società dilettantistiche, un contributo a copertura delle spese sostenute per la sanificazione, la prevenzione e per l’effettuazione di test di diagnosi del COVID-19, nonché di ogni altra spesa sostenuta in applicazione dei protocolli sanitari emanati dagli Organismi sportivi e validati dalle autorità governative competenti per l’intero periodo dello stato di emergenza nazionale.
viene inoltre istituito un contributo a fondo perduto in favore delle associazioni sportive dilettantistiche (ASD) e delle società sportive dilettantistiche (SSD), per far fronte alla crisi economica determinatasi in ragione delle misure di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 introdotte con il DL n. 229/2021, con specifico riferimento ai predetti enti che gestiscono impianti sportivi. Con decreto dell’Autorità politica delegata in materia di sport saranno individuate le modalità e i termini di presentazione delle richieste di erogazione dei contributi, i criteri di ammissione, le modalità di erogazione e le procedure di controllo.
ART. 28 – DETRAZIONI EDILIZIE E CESSIONI DEL CREDITO D’IMPOSTA
E’ stato introdotto, in riferimento alle operazioni di cessione dei crediti d’imposta relativi a detrazioni per lavori di riqualificazione energetica e di messa in sicurezza degli edifici, il divieto di cessione multipla di tali crediti d’imposta.
La norma consente quindi, oltre allo sconto in fattura, solo una cessione del credito d’imposta.
Precisiamo che tale norma, introdotta con finalità di contrasto ad operazioni di frode e riciclaggio, sta creando gravi disagi; sono in corso di valutazione modifiche correttive.
Lo Studio rimane a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento.