Entro il prossimo 27 Dicembre 2019 i titolari di partita Iva dovranno versare l’acconto IVA relativo al mese di dicembre 2019 o, a seconda della periodicità delle liquidazioni Iva, al quarto trimestre 2019.
L’acconto viene determinato calcolando l’88% del debito Iva risultante dalla liquidazione del medesimo periodo dell’anno precedente, maggiorato dell’eventuale acconto versato (metodo storico).
Se per il mese di dicembre 2019 (o ultimo trimestre 2019 per i soggetti trimestrali) si presume un debito inferiore a quello dello stesso periodo dell’anno 2018, è possibile calcolare l’acconto con il metodo previsionale. In tale caso l’acconto da versare sarà pari all’88% dell’importo che si presume costituirà il debito del mese di dicembre 2019 (o ultimo trimestre 2019 per i soggetti trimestrali). In caso di previsione errata per difetto, sarà necessario regolarizzare il mancato pagamento tramite l’istituto del ravvedimento operoso.
Nel caso in cui si preveda di chiudere il mese di dicembre 2019 (o ultimo trimestre 2019) con un credito, sempre applicando il metodo previsionale, non si procederà al versamento di alcun acconto.
E’ infine possibile effettuare una liquidazione straordinaria al 20 dicembre 2019, versando il totale dell’imposta a debito (cosiddetto metodo analitico). Si consiglia in tale caso di contattare lo Studio al fine di coordinare le attività da porre in essere.
Si ricorda infine che la liquidazione Iva del mese di dicembre (o ultimo trimestre) deve recare l’importo dell’acconto Iva versato.
SOGGETTI ESONERATI DAL VERSAMENTO DELL’ACCONTO
Non sono tenuti al versamento dell’acconto Iva:
- coloro che chiudevano con un credito la liquidazione del mese di dicembre 2018, oppure dell’ultimo trimestre 2018, sempre senza considerare l’importo dell’acconto versato;
- coloro che hanno iniziato l’attività nel corso del 2019;
- coloro che hanno cessato l’attività (anche a seguito di estinzione per fusione) entro il 30 novembre 2019 (o 30 settembre 2019 per i soggetti trimestrali);
- coloro che risultano essere associazioni o società sportive dilettantistiche ex Legge 398/1991.
VERSAMENTO MINIMO – CODICE TRIBUTO
L’acconto non è dovuto se di importo inferiore ad € 103,29 e non può essere rateizzato. Il versamento va fatto con il modello F24 utilizzando i seguenti codici tributo:
- per i soggetti mensili: codice tributo 6013 – anno 2019
- per i soggetti trimestrali: codice tributo 6035 – anno 2019
Trattandosi di versamento con modello F24 sarà possibile godere della compensazione con altri tributi e/o contributi a credito, purché non siano stati notificati accertamenti e/o debiti scaduti verso Equitalia per tributi erariali e accessori superiori a € 1.500,00, in tal caso la compensazione è vietata fino a concorrenza dell’importo dei debiti per i quali è scaduto il termine di pagamento.
Da ultimo vi ricordiamo che le compensazioni devono essere effettuate utilizzando le modalità tecniche previste dalla normativa vigente (Fiscoonline / Entratel), verificando inoltre l’avvenuta apposizione del visto di conformità nella relativa dichiarazione qualora ne ricorrano i presupposti. In riferimento alle regole di addebito dei modelli F24 in presenza di compensazioni si rimanda alle precedenti circolari.
VARIAZIONE DELLA PERIODICITA’ DI LIQUIDAZIONE IVA
Nel caso in cui sia stata modificata la periodicità di liquidazione dell’Iva rispetto all’anno 2018 si dovrà operare come segue:
- I contribuenti ex trimestrali, divenuti mensili, dovranno utilizzare come base di calcolo un terzo dell’imposta risultante a debito dall’ultimo trimestre dell’anno precedente (senza considerare l’acconto già versato);
- I contribuenti ex mensili, divenuti trimestrali, dovranno utilizzare come base di calcolo la somma dell’iva dovuta per i mesi di ottobre, novembre e dicembre.
Lo Studio rimane a disposizione per qualsiasi chiarimento in materia.