Circolare di Studio n.24 del 04 dicembre 2019

Oggetto: Vendita di prodotti alcolici – reintroduzione dell’obbligo di licenza

 

Gentile Cliente,

L’art. 13-bis della Legge 58/2019 ha reintrodotto la licenza fiscale per la vendita di alcolici, obbligo che era invece stato abrogato a partire dal 29.08.2017 con la Legge n. 124/2017.

Viene in particolare ripristinato, anche nei confronti di attività che operano con consumatori finali, la necessità di munirsi della relativa licenza fiscale rilasciata dall'Ufficio delle dogane. L’obbligo si applica quindi, a titolo esemplificativo, a bar, ristoranti e, più in generale, ad esercizi pubblici, esercizi di intrattenimento pubblico, esercizi ricettivi che esercitano la vendita di prodotti alcolici.

Viene inoltre fissato il termine del 31.12.2019 per regolarizzare la propria posizione adempiendo alle relative richieste.

Riepiloghiamo di seguito le varie casistiche che potrebbero presentarsi:

- Attività avviate prima del 29.08.2017: in tale periodo era previsto l’obbligo di rilascio della suddetta licenza che rimane tuttora valida. Qualora vi siano invece situazioni in cui la licenza non risultava regolarmente rilasciata, appare opportuno adempiere alla regolarizzazione presentando la relativa richiesta sempre entro il citato termine del 31.12.2019. 

- Attività avviate dal 29.08.2017 al 29.06.2019: tali soggetti risultano privi della licenza in quanto l’obbligo, in tale periodo, risultava abrogato. Ora hanno a disposizione il medesimo termine del 31.12.2019 per adempiere alle richieste di rilascio;

- Attività avviate dal 30.06.2019 (data di entrata in vigore della nuova norma): la comunicazione da presentare al SUAP all’avvio dell’attività di vendita al minuto o della somministrazione di alcolici assume valore anche come denuncia fiscale, in quanto l’Ufficio comunale è tenuto all’invio della comunicazione preventiva alle Dogane, senza ulteriori obblighi da parte dell’utente.

In tale ultimo caso, consigliamo tuttavia di effettuare una verifica in riferimento alla pratica trasmessa al fine di accertare il buon esito della stessa anche in riferimento all’effettiva trasmissione alle Dogane in quanto, in caso contrario, appare utile regolarizzare la posizione valutando la presentazione di un’ulteriore richiesta alle Dogane entro il 31.12.2019.

Per coloro che devono regolarizzare la propria posizione alla luce della nuova normativa, la relativa modulistica è reperibile sul sito dell’Agenzia delle Dogane (www.adm.gov.it – Dogane – In un click – Accise – Modulistica) e dovrà essere direttamente presentata dal legale rappresentante presso gli Uffici delle Dogane ove ha la sede l’attività esercita.

Lo Studio rimane a disposizione per qualsiasi chiarimento ed assistenza in materia.

Cordiali saluti