Circolare di Studio n. 9 del 16 febbraio 2023

Legge di bilancio – regolarizzazione delle c.d. “irregolarità formali”

 

La Legge di Bilancio 2023 ha previsto la possibilità di regolarizzazione delle violazioni formali in materia di imposte sui redditi, IVA e IRAP, commesse fino al 31 ottobre 2022.

Per “violazione formale” si intende l’irregolarità e/o l’inosservanza di obblighi o adempimenti che non incidono sulla determinazione della base imponibile, sulla liquidazione e sul pagamento delle predette imposte.

A titolo esemplificativo e non esaustivo, rientrano tra le violazioni definibili:

la presentazione di dichiarazioni annuali redatte non conformemente ai modelli approvati, ovvero l’errata indicazione o l’incompletezza dei dati relativi al contribuente;

l’omessa o irregolare presentazione delle liquidazioni periodiche IVA (1);

l’omessa, irregolare o incompleta presentazione degli elenchi Intrastat;

l’irregolare tenuta e conservazione delle scritture contabili, nel caso in cui la violazione non abbia prodotto effetti sull’imposta complessivamente dovuta;

l’omessa restituzione dei questionari inviati dall’Agenzia (o da altri soggetti autorizzati) o la restituzione dei questionari con risposte incomplete o non veritiere;

l’omissione, incompletezza o inesattezza delle dichiarazioni d’inizio o variazione dell’attività;

la tardiva trasmissione delle dichiarazioni da parte degli intermediari;

l’omessa o tardiva comunicazione dei dati al sistema tessera sanitaria;

l’omessa comunicazione della proroga o della risoluzione del contratto di locazione soggetto a cedolare secca;

la violazione degli obblighi inerenti alla documentazione e alla registrazione delle operazioni imponibili ai fini IVA, quando la violazione non ha inciso sulla corretta liquidazione del tributo;

la violazione degli obblighi inerenti alla documentazione e alla registrazione delle operazioni non imponibili, esenti o non soggette ad IVA, quando la violazione non ha inciso sulla corretta liquidazione del tributo e non rileva neppure ai fini della determinazione del reddito;

la detrazione dell’IVA, erroneamente applicata in misura superiore a quella effettivamente dovuta a causa di un errore di aliquota e, comunque, assolta dal cedente o prestatore, in assenza di frode;

l’irregolare applicazione delle disposizioni concernenti l’inversione contabile (c.d. “reverse charge”), in assenza di frode (2);

la mancata iscrizione al VIES.

A titolo esemplificativo e non esaustivo, NON rientrano tra le violazioni definibili:

Le “violazioni sostanziali”, ovverosia quelle violazioni che incidono sulla determinazione della base imponibile, dell’imposta o sul pagamento del tributo;

Le violazioni formali inerenti l’imposta di registro e l’imposta di successione;

Le violazioni formali già contestate in atti divenuti definitivi alla data di entrata in vigore della Legge di Bilancio (1° gennaio 2023);

L’omessa o tardiva comunicazione all’ENEA al fine di beneficiare delle detrazioni spettanti per le spese sostenute per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici.

Le violazioni degli obblighi di monitoraggio fiscale (ad esempio, violazione dell’obbligo di compilazione del quadro RW).

Le violazioni formali possono essere regolarizzate con il versamento di una somma pari ad Euro 200,00 per ciascun periodo di imposta cui si riferiscono le violazioni, eseguito in due rate di pari importo, la prima entro il 31 marzo 2023 e la seconda entro il 31 marzo 2024.

La regolarizzazione si perfeziona con il pagamento della sopracitata somma e con la rimozione delle irregolarità od omissioni, al più tardi, entro il termine di versamento della seconda rata (31 marzo 2024).


Lo Studio rimane a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento.


(1) Tale violazione può essere definita solo quando l’imposta risulta, ancorché irregolarmente, assolta e non anche quando la violazione ne ha comportato il mancato pagamento.

(2) Tale violazione può essere definita solo quando l’imposta risulta assolta e non anche quando la violazione ha avuto effetti sulla determinazione e sul pagamento dell’imposta.