Circolare di Studio n. 8 del 15 febbraio 2023

Legge di bilancio 2023 – c.d. “Rottamazione quater”

 

La Legge di Bilancio 2023 ha previsto la possibilità di definizione agevolata dei carichi affidati agli agenti della riscossione (c.d. “Rottamazione-quater”), con alcune novità rispetto alle precedenti edizioni.

Tale agevolazione si applica ai ruoli consegnati all’Agente della Riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022 e prevede lo stralcio delle somme dovute a titolo di sanzioni, interessi (compresi gli interessi di mora), aggi ed eventuali somme aggiuntive.

Possono rientrare nella c.d. “Rottamazione-quater” anche le cartelle esattoriali oggetto di provvedimenti di rateizzazione e quelle già oggetto di una precedente “Rottamazione” (anche se decaduta per il mancato, tardivo o insufficiente versamento di una delle rate del relativo piano di pagamento).

Non rientrano nel beneficio della Definizione agevolata:

i carichi affidati all’Agente della riscossione prima del 1° gennaio 2000 e dopo il 30 giugno 2022;

i carichi relativi a: somme dovute a titolo di recupero degli aiuti di Stato; multe, ammende e sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna; risorse proprie tradizionali dell’Unione Europea e l’IVA riscossa all’importazione; somme affidate dagli enti della fiscalità locale e/o territoriale e carichi affidati dalle casse/enti previdenziali di diritto privato che non hanno provveduto, entro il 31 gennaio 2023, all’adozione di uno specifico provvedimento volto a ricomprendere gli stessi carichi nell'ambito applicativo della misura agevolativa.

Per quanto riguarda le sanzioni amministrative , quali ad esempio le violazioni del Codice della Strada, diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o per violazioni degli obblighi relativi ai contributi e ai premi dovuti agli enti previdenziali, il debitore potrà versare quanto dovuto a titolo di sanzione con abbattimento degli interessi.


Presentazione della domanda

Per aderire alla “Rottamazione-quater” è necessario presentare apposita dichiarazione di adesione entro il 30 aprile 2023 con modalità esclusivamente telematiche. Sono previste due modalità alternative per la presentazione della domanda:

Nell’area riservata del sito di Agenzia delle Entrate – Riscossione (www.agenziaentrateriscossione.gov.it) accedendo con le credenziali SPID, CIE o CNS;

Nell’area pubblica del sito di Agenzia delle Entrate – Riscossione (www.agenziaentrateriscossione.gov.it) compilando un apposito form e allegando la documentazione di riconoscimento.

Nella domanda di adesione dovrà essere indicata anche la scelta della modalità di pagamento.


Modalità di pagamento

È prevista la possibilità di pagare l’importo dovuto in unica soluzione entro il 31 luglio 2023 oppure in un massimo di 18 rate così suddivise:

Le prime due, con scadenza 31 luglio 2023 e 30 novembre 2023, saranno ciascuna di importo pari al 10% delle somme complessivamente dovute;

Le restanti, di pari importo, andranno saldate entro il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2024.

Il pagamento rateizzato prevede l’applicazione degli interessi al tasso del 2% annuo a decorrere dal 1° agosto 2023.


Effetti della domanda

A seguito della ricezione della suddetta domanda, entro il 30 giugno 2023 l’Agenzia delle Entrate-Riscossione invierà al contribuente una comunicazione di accoglimento della domanda (contenente l’ammontare complessivo delle somme dovute, la scadenza dei pagamenti, i moduli di pagamento precompilati e le informazioni per richiedere l’eventuale domiciliazione dei pagamenti sul proprio conto corrente) o, al contrario, una comunicazione di diniego (con evidenza delle motivazioni per le quali la richiesta di definizione agevolata non è stata accolta).

Inoltre, in seguito alla presentazione della domanda, l’Agenzia delle Entrate-Riscossione, limitatamente ai debiti rientranti nell’ambito applicativo della Definizione agevolata, non avvierà nuove procedure cautelari e/o esecutive e non proseguirà le procedure esecutive precedentemente avviate.

Sempre relativamente ai debiti “definibili”, il contribuente non sarà considerato inadempiente ai sensi degli articoli 28-ter e 48-bis del DPR n. 602/1973 e per il rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC).


Rateizzazioni in corso

La legge prevede che, una volta presentata la domanda di adesione alla “Rottamazione-quater”, siano sospesi, fino alla scadenza della prima o unica rata (31 luglio 2023), gli obblighi di pagamento derivanti da precedenti rateizzazioni.

Alla stessa data, le rateizzazioni in corso relative a debiti per i quali è stata accolta la domanda di Definizione agevolata sono automaticamente revocate.

In caso di mancato accoglimento della domanda di adesione, potrà essere invece ripreso il pagamento delle rate dell’originario piano di rateizzazione.


Giudizi tributari in corso 

La presenza di un contenzioso non preclude l’accesso alla “Rottamazione-quater”. Tuttavia, nella domanda di adesione alla Definizione agevolata, è necessario indicare la rinuncia ai contenziosi relativi alle cartelle indicate nella stessa domanda.


Decadenza

Si segnala da ultimo che l’intera procedura di rottamazione si perfeziona solo con il tempestivo e integrale pagamento degli importi complessivamente dovuti.

In caso di omesso ovvero insufficiente o tardivo versamento, superiore a cinque giorni, dell’unica rata ovvero di una di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento, la Definizione agevolata risulta inefficace e i versamenti effettuati sono considerati a titolo di acconto dell’importo complessivamente dovuto.

Il mancato o tardivo versamento di quanto dovuto a titolo di Definizione agevolata non determina – a differenza delle precedenti edizioni della “Rottamazione” – la preclusione della possibilità di rateizzare nuovamente il debito ai sensi dell’art. 19 del D.P.R. n. 602/1973.


Lo Studio rimane a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento.


(1) Pagabili tramite: home banking, sportelli bancari, uffici postali, sportelli Bancomat/Postamat abilitati, ricevitorie e tabaccai, sportelli di Agenzia delle Entrate – Riscossione (su appuntamento).