Circolare di Studio n. 42 del 13 novembre 2020

Decreto Legge n. 149/2020 cd. “Decreto Ristori bis” – Proroga dei versamenti del mese di novembre e del secondo acconto delle imposte.

 

Gentile Cliente,

il Decreto Legge n. 149/2020 (c.d. decreto “Ristori-bis”), insieme agli ultimi interventi normativi emergenziali, ha introdotto ulteriori misure a sostegno delle imprese.

Lo Studio ritiene opportuno sottoporre all’attenzione della Clientela alcuni imminenti adempimenti oggetto di sospensione e rinvio, riservandosi di approfondire in una prossima circolare le ulteriori misure introdotte.

 

ART. 6 – PROROGA DEL VERSAMENTO DEL SECONDO ACCONTO DELLE IMPOSTE

Ricordiamo, in primo luogo, che il 30 novembre scade il versamento del secondo acconto delle imposte sui redditi per l’anno 2020 per tutti i contribuenti persone fisiche e per le imprese il cui esercizio coincide con l’anno solare, ad eccezione delle categorie di seguito indicate e che potranno usufruire di un maggior termine.

Termine di versamento

Contribuenti titolari di partita Iva - requisiti

Area di interesse

30/04/2021


a. esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA);                                                                                                


b. dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore ad € 5.164.569;

                                                                                                  c. hanno registrato una riduzione del fatturato o dei corrispettivi relativi al primo semestre 2020 superiore al 33% rispetto al primo semestre 2019;


Tali condizioni devono coesistere.

Intero territorio nazionale

30/04/2021


a. esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA);

                                                                                                

b. esercitano una delle attività che sono state sospese o limitate a causa dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, individuate nell’Allegato 1 e 2 sotto riportati;

c. hanno il domicilio fiscale o la sede operativa nelle aree del territorio nazionale classificate zona rossa.


Tali condizioni devono coesistere.

Zona rossa

30/04/2021


esercitano attività di gestione di ristoranti nelle aree del territorio nazionale classificate zona arancione.

Zona arancione

30/11/2020

Contribuenti non rientranti nelle categorie sopra indicate.

Intero territorio nazionale

I termini di versamento sopra riportati sono validi anche per le persone fisiche non titolari di partita Iva che possiedono redditi di partecipazione in:

Società di persone;

Società di capitali in regime di trasparenza fiscale;

Imprese familiari;

Associazioni tra professionisti.


ART. 7 – SOSPENSIONE DEI VERSAMENTI TRIBUTARI IN SCADENZA NEL MESE DI NOVEMBRE

Il Decreto prevede per le categorie indicate nella tabella che segue la sospensione dei versamenti che scadono nel mese di novembre 2020 relativi:

alle ritenute alla fonte su redditi di lavoro dipendente e assimilati e relative addizionali;

all’ Imposta sul valore aggiunto (IVA).

Termine di versamento

Contribuenti - requisiti

Area di interesse

16/03/2021


Attività economiche sospese ai sensi dell'articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 novembre 2020 (vedi allegato n. 3 sotto riportato).

Intero territorio nazionale

16/03/2021

Attività relative a servizi di ristorazione con sede legale, sede operativa o domicilio fiscale in zona rossa o arancione.

Zona rossa e zona arancione

16/03/2021


Attività che rientrano nei settori individuati nell’allegato n. 2 sotto riportato.

Zona rossa

16/03/2021

Attività alberghiera, di agenzia viaggi e tour operator con sede legale, sede operativa o domicilio fiscale in zona rossa.

Zona rossa


I versamenti che possono godere della sospensione devono essere effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 16 marzo 2021 o mediante rateizzazione fino a un massimo di quattro rate mensili di pari importo di cui la prima comunque in scadenza il 16 marzo 2021.


ART. 11 – SOSPENSIONE DEI VERSAMENTI DEI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI IN SCADENZA DEL MESE DI NOVEMBRE

Il Decreto prevede, per le categorie indicate nella tabella che segue, la sospensione dei versamenti dei contributi previdenziali che scadono nel mese di novembre 2020.

Termine

Contribuenti - requisiti

Area di interesse

16/03/2021


Datori di lavoro che svolgono le attività economiche, con sede su tutto il territorio nazionale, comprese nell’Allegato n. 1 sotto riportato.

Intero territorio nazionale.

16/03/2021


Datori di lavoro che svolgono le attività che rientrano nei settori individuati nell’allegato n. 2 sotto riportato

Zona rossa

Si precisa che non è prevista la sospensione dei versamenti dei premi per l’assicurazione obbligatoria Inail.

I versamenti che possono godere della sospensione devono essere effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 16 marzo 2021 o mediante rateizzazione fino a un massimo di quattro rate mensili di pari importo di cui la prima in scadenza il 16 marzo 2021. Il mancato pagamento di due rate, anche non consecutive, determina la decadenza dal beneficio della rateizzazione.

Resta confermata la proroga già comunicata con nostra circolare n. 41 del 5 novembre u.s. riferita ai contributi previdenziali e assistenziali nonché premi assicurativi Inail di competenza del mese di Novembre 2020 (riferito al nuovo allegato 1) aggiornato dal decreto 149/2020) i cui versamenti avrebbero dovuto essere effettuati il 16 dicembre p.v..

  

NOTE CONCLUSIVE 

Ricordiamo infine che, sulla base degli attuali provvedimenti, il territorio nazionale è diviso nelle seguenti aree:

area rossa che comprende Calabria, Lombardia, Piemonte, Valle d'Aosta e Provincia Autonoma di Bolzano.

area arancione che comprende Abruzzo, Basilicata, Liguria, Toscana, Umbria, Puglia e Sicilia.

area gialla che comprende le restanti Regioni.

Tali suddivisioni sono naturalmente oggetto di possibile variazione sulla base di appositi provvedimenti ministeriali, Vi invitiamo quindi a monitorarne costantemente eventuali modifiche.

Lo Studio resta a disposizione per ogni eventuale chiarimento.


Allegato 1 – Codici Ateco di cui all’Allegato 1 al Decreto Legge n. 149/2020 (c.d. Decreto Ristori-bis)


Codice ATECO

Descrizione 

49.32.10

Trasporto con taxi

49.32.20

Trasporto mediante noleggio di autovetture da rimessa con conducente

49.39.01

Gestioni di funicolari, ski-lift e seggiovie facenti parte dei sistemi di transito urbano o sub-urbano

52.21.90

Altre attività connesse ai trasporti terrestri NCA

55.10.00

Alberghi

55.20.10

Villaggi turistici

55.20.20

Ostelli della gioventù

55.20.30

Rifugi di montagna

55.20.40

Colonie marine e montane

55.20.51

Affittacamere per brevi soggiorni, case ed appartamenti per vacanze, bed and breakfast, residence

55.20.52

Attività di alloggio connesse alle aziende agricole

55.30.00

Aree di campeggio e aree attrezzate per camper e roulotte

55.90.20

Alloggi per studenti e lavoratori con servizi accessori di tipo alberghiero

56.10.11

Ristorazione con somministrazione

56.10.12

Attività di ristorazione connesse alle aziende agricole

56.10.30

Gelaterie e pasticcerie

56.10.41

Gelaterie e pasticcerie ambulanti

56.10.42

Ristorazione ambulante

56.10.50

Ristorazione su treni e navi

56.21.00

Catering per eventi, banqueting

56.30.00

Bar e altri esercizi simili senza cucina

59.13.00

Attività di distribuzione cinematografica, di video e di programmi televisivi

59.14.00

Attività di proiezione cinematografica

74.90.94

Agenzie ed agenti o procuratori per lo spettacolo e lo sport

77.39.94

Noleggio di strutture ed attrezzature per manifestazioni e spettacoli: impianti luce ed audio sen­za operatore, palchi, stand ed addobbi luminosi

79.90.11

Servizi di biglietteria per eventi teatrali, sportivi ed altri eventi ricreativi e d’intrat­teni­mento

79.90.19

Altri servizi di prenotazione e altre attività di assistenza turistica non svolte dalle agenzie di viaggio NCA

79.90.20

Attività delle guide e degli accompagnatori turistici

82.30.00

Organizzazione di convegni e fiere

85.52.09

Altra formazione culturale

90.01.01

Attività nel campo della recitazione

90.01.09

Altre rappresentazioni artistiche

90.02.01

Noleggio con operatore di strutture ed attrezzature per manifestazioni e spettacoli

90.02.09

Altre attività di supporto alle rappresentazioni artistiche

90.03.09

Altre creazioni artistiche e letterarie

90.04.00

Gestione di teatri, sale da concerto e altre strutture artistiche

92.00.09

Altre attività connesse con le lotterie e le scommesse (comprende le sale bingo)

93.11.10

Gestione di stadi

93.11.20

Gestione di piscine

93.11.30

Gestione di impianti sportivi polivalenti

93.11.90

Gestione di altri impianti sportivi NCA

93.12.00

Attività di club sportivi

93.13.00

Gestione di palestre

93.19.10

Enti e organizzazioni sportive, promozione di eventi sportivi

93.19.99

Altre attività sportive NCA

93.21.00

Parchi di divertimento e parchi tematici

93.29.10

Discoteche, sale da ballo night-club e simili

93.29.30

Sale giochi e biliardi

93.29.90

Altre attività di intrattenimento e di divertimento NCA

94.99.20

Attività di organizzazioni che perseguono fini culturali, ricreativi e la coltivazione di hobby

94.99.90

Attività di altre organizzazioni associative NCA

96.04.10

Servizi di centri per il benessere fisico (esclusi gli stabilimenti termali)

96.04.20

Stabilimenti termali

96.09.05

Organizzazione di feste e cerimonie

49.39.09

Altre attività di trasporti terrestri di passeggeri NCA

50.30.00

Trasporto di passeggeri per vie d’acqua interne (inclusi i trasporti lagunari)

61.90.20

Posto telefonico pubblico ed Internet Point

74.20.11

Attività di fotoreporter

74.20.19

Altre attività di riprese fotografiche

85.51.00

Corsi sportivi e ricreativi

85.52.01

Corsi di danza

92.00.02

Gestione di apparecchi che consentono vincite in denaro funzionanti a moneta o a gettone

96.01.10

Attività delle lavanderie industriali

47.78.35

Commercio al dettaglio di bomboniere

52.21.30

Gestione di stazioni per autobus

93.19.92

Attività delle guide alpine

74.30.00

Traduzione e interpretariato

56.10.20

Ristorazione senza somministrazione con preparazione di cibi da asporto

91.01.00

Attività di biblioteche ed archivi

91.02.00

Attività di musei

91.03.00

Gestione di luoghi e monumenti storici e attrazioni simili

91.04.00

Attività degli orti botanici, dei giardini zoologici e delle riserve naturali

20.51.02

Fabbricazione di articoli esplosivi


Allegato 2 – codici Ateco di cui all’Allegato 2 al Decreto Legge n. 149/2020 (c.d. Decreto Ristori-bis)


Codice ATECO

Descrizione 

47.19.10

Grandi magazzini

47.19.90

Empori ed altri negozi non specializzati di vari prodotti non alimentari

47.51.10

Commercio al dettaglio di tessuti per l’abbigliamento, l’arredamento e di biancheria per la casa

47.51.20

Commercio al dettaglio di filati per maglieria e merceria

47.53.11

Commercio al dettaglio di tende e tendine

47.53.12

Commercio al dettaglio di tappeti

47.53.20

Commercio al dettaglio di carta da parati e rivestimenti per pavimenti (moquette e linoleum)

47.54.00

Commercio al dettaglio di elettrodomestici in esercizi specializzati

47.64.20

Commercio al dettaglio di natanti e accessori

47.78.34

Commercio al dettaglio di articoli da regalo e per fumatori

47.59.10

Commercio al dettaglio di mobili per la casa

47.59.20

Commercio al dettaglio di utensili per la casa, di cristallerie e vasellame

47.59.40

Commercio al dettaglio di macchine per cucire e per maglieria per uso domestico

47.59.60

Commercio al dettaglio di strumenti musicali e spartiti

47.59.91

Commercio al dettaglio di articoli in legno, sughero, vimini e articoli in plastica per uso domestico

47.59.99

Commercio al dettaglio di altri articoli per uso domestico NCA

47.63.00

Commercio al dettaglio di registrazioni musicali e video in esercizi specializzati

47.71.10

Commercio al dettaglio di confezioni per adulti

47.71.40

Commercio al dettaglio di pellicce e di abbigliamento in pelle

47.71.50

Commercio al dettaglio di cappelli, ombrelli, guanti e cravatte

47.72.20

Commercio al dettaglio di articoli di pelletteria e da viaggio

47.77.00

Commercio al dettaglio di orologi, articoli di gioielleria e argenteria

47.78.10

Commercio al dettaglio di mobili per ufficio

47.78.31

Commercio al dettaglio di oggetti d’arte (incluse le gallerie d’arte)

47.78.32

Commercio al dettaglio di oggetti d’artigianato

47.78.33

Commercio al dettaglio di arredi sacri ed articoli religiosi

47.78.35

Commercio al dettaglio di bomboniere

47.78.36

Commercio al dettaglio di chincaglieria e bigiotteria (inclusi gli oggetti ricordo e gli articoli di promozione pubblicitaria)

47.78.37

Commercio al dettaglio di articoli per le belle arti

47.78.50

Commercio al dettaglio di armi e munizioni, articoli militari

47.78.91

Commercio al dettaglio di filatelia, numismatica e articoli da collezionismo

47.78.92

Commercio al dettaglio di spaghi, cordami, tele e sacchi di juta e prodotti per l’im­bal­­laggio (esclusi quelli in carta e cartone)

47.78.94

Commercio al dettaglio di articoli per adulti (sexy shop)

47.78.99

Commercio al dettaglio di altri prodotti non alimentari NCA

47.79.10

Commercio al dettaglio di libri di seconda mano

47.79.20

Commercio al dettaglio di mobili usati e oggetti di antiquariato

47.79.30

Commercio al dettaglio di indumenti e altri oggetti usati

47.79.40

Case d’asta al dettaglio (escluse aste via internet)

47.81.01

Commercio al dettaglio ambulante di prodotti ortofrutticoli

47.81.02

Commercio al dettaglio ambulante di prodotti ittici

47.81.03

Commercio al dettaglio ambulante di carne

47.81.09

Commercio al dettaglio ambulante di altri prodotti alimentari e bevande NCA

47.82.01

Commercio al dettaglio ambulante di tessuti, articoli tessili per la casa, articoli di ab­bigliamento

47.82.02

Commercio al dettaglio ambulante di calzature e pelletterie

47.89.01

Commercio al dettaglio ambulante di fiori, piante, bulbi, semi e fertilizzanti

47.89.02

Commercio al dettaglio ambulante di macchine, attrezzature e prodotti per l’agri­col­tura; attrezzature per il giardinaggio

47.89.03

Commercio al dettaglio ambulante di profumi e cosmetici; saponi, detersivi ed altri detergenti per qualsiasi uso

47.89.04

Commercio al dettaglio ambulante di chincaglieria e bigiotteria

47.89.05

Commercio al dettaglio ambulante di arredamenti per giardino; mobili; tappeti e stuoie; articoli casalinghi; elettrodomestici; materiale elettrico

47.89.09

Commercio al dettaglio ambulante di altri prodotti NCA

47.99.10

Commercio al dettaglio di prodotti vari, mediante l’intervento di un dimostratore o di un incaricato alla vendita (porta a porta)

96.02.02

Servizi degli istituti di bellezza

96.02.03

Servizi di manicure e pedicure

96.09.02

Attività di tatuaggio e piercing

96.09.03

Agenzie matrimoniali e d’incontro

96.09.04

Servizi di cura degli animali da compagnia (esclusi i servizi veterinari)

96.09.09

Altre attività di servizi per la persona NCA


Allegato 3 – Estratto dell’art. 1 del DPCM del 03 Novembre 2020

Riportiamo di seguito un estratto dell’articolo 1 del suddetto DPCM avente ad oggetto “Misure urgenti di contenimento del contagio sull’intero territorio nazionale”. Tenuto conto dell’importanza delle misure adottate, consigliamo alla Gentile Clientela potenzialmente interessata da tali interventi di prendere comunque visione integrale delle disposizioni.

 

Estratto art. 1

  9. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi  del  virus  COVID-19 sull'intero territorio nazionale si  applicano  le  seguenti misure:

c)  sono  sospese  le  attività  dei  parchi   tematici  e  di divertimento;  è consentito l'accesso di bambini e ragazzi a luoghi destinati allo svolgimento di attività ludiche, ricreative ed educative, anche non formali, al chiuso o all'aria aperta, con l'ausilio di operatori cui affidarli in custodia e con obbligo di adottare appositi protocolli di sicurezza predisposti in conformità alle linee guida del Dipartimento per le politiche della famiglia di cui all'allegato 8;

f)  sono  sospese  le  attività  di  palestre,  piscine,  centri natatori, centri  benessere,  centri  termali,  fatta  eccezione  per l'erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli  essenziali  di assistenza e per le attività riabilitative o  terapeutiche,  nonché centri culturali, centri sociali e centri ricreativi; ferma  restando la sospensione delle attività di  piscine  e  palestre,  l'attività sportiva di base e l'attività motoria in  genere  svolte  all'aperto presso centri e circoli sportivi, pubblici e privati, sono consentite nel rispetto delle norme di  distanziamento  sociale  e  senza  alcun assembramento, in conformità con le linee guida emanate dall'Ufficio per lo sport, sentita la Federazione medico sportiva italiana (FMSI), con la prescrizione che è  interdetto l'uso di spogliatoi  interni  a detti  circoli;  sono  consentite  le   attività   dei   centri   di riabilitazione, nonché quelle dei centri di  addestramento  e  delle strutture dedicate  esclusivamente  al  mantenimento  dell'efficienza operativa in uso al Comparto Difesa, Sicurezza e  Soccorso  pubblico, che si svolgono nel rispetto  dei  protocolli  e  delle  linee  guida vigenti;

l) sono sospese le attività di sale giochi, sale scommesse, sale bingo e casinò, anche se svolte all'interno  di  locali  adibiti  ad attività differente;

m) sono  sospesi  gli  spettacoli  aperti  al  pubblico  in  sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche e  in  altri  spazi anche all'aperto;

n) restano comunque sospese le attività  che  abbiano  luogo  in sale da ballo e discoteche  e  locali  assimilati,  all'aperto  o  al chiuso. Sono vietate le feste nei luoghi al chiuso e all'aperto,  ivi comprese quelle conseguenti alle cerimonie civili  e  religiose.  Con riguardo alle abitazioni private, è fortemente raccomandato  di  non ricevere persone diverse  dai  conviventi,  salvo  che  per  esigenze lavorative o situazioni di necessità  e  urgenza.  Sono  vietate  le sagre, le fiere di qualunque genere e gli altri analoghi eventi;

o) sono sospesi i convegni, i congressi e gli  altri  eventi,  ad eccezione di quelli che si svolgono con modalità a  distanza;  tutte le cerimonie pubbliche si svolgono  nel  rispetto  dei  protocolli  e linee guida vigenti e  in  assenza  di  pubblico;  nell'ambito  delle pubbliche amministrazioni le riunioni  si  svolgono  in  modalità  a distanza, salvo la sussistenza di  motivate  ragioni;  è  fortemente raccomandato svolgere  anche  le  riunioni  private  in  modalità  a distanza;

r) sono sospesi le mostre e i servizi di apertura al pubblico dei musei  e  degli  altri  istituti  e  luoghi  della  cultura  di   cui all'articolo 101 del codice dei beni culturali e  del  paesaggio,  di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;