Gentile Cliente,
il Decreto Legge n. 137/2020 (c.d. decreto “Ristori”) ha introdotto alcune misure a sostegno del reddito delle imprese, tra le quali un contributo a fondo perduto in favore di alcune categorie di contribuenti danneggiati dall’emergenza sanitaria da “Covid-19”.
Riepiloghiamo di seguito le principali novità.
ART. 1 – CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO
Viene riconosciuto un contributo a fondo perduto a favore dei soggetti che, alla data del 25 ottobre 2020, hanno la partita iva attiva e svolgono un’attività prevalente rientrante in determinati codici attività (vedi codici ATECO riportati di seguito). Le caratteristiche principali di tale misura di sostegno sono le seguenti:
Il contributo spetta anche ai soggetti con fatturato superiore ai 5 milioni di euro.
Sono esclusi dal contributo coloro che hanno attivato la partita IVA a partire dal 25 ottobre 2020
ll contributo spetta a condizione che l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 sia inferiore ai 2/3 dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019. Tale condizione relativa alla riduzione del fatturato non si applica ai soggetti che hanno attivato la partita IVA a partire dal 1° gennaio 2019.
Il contributo non può essere superiore a € 150.000.
MODALITA’ DI EROGAZIONE
In riferimento alle modalità di erogazione il Decreto prevede:
DETERMINAZIONE DEL CONTRIBUTO
Coloro che hanno già percepito il precedente contributo a fondo perduto il beneficio sarà automatico e sarà di importo variabile – dal 100% al 400% di quello già goduto – in base al settore di attività.
Per coloro che presentano istanza per la prima volta il contributo verrà determinato in base alle medesime regole, che prevedono la quantificazione del decremento del fatturato del mese di aprile 2020 rispetto al mese di aprile 2019 (che dovrà essere superiore ai due terzi), al quale dovrà essere applicata una percentuale variabile in funzione del fatturato dell’esercizio 2019 e dovrà infine essere rivalutata in base al codice di attività esercitata.
In ogni caso sono confermati gli importi minimi di € 1.000,00 per le persone fisiche ed € 2.000,00 per i soggetti diversi (anch’essi rivalutati in base ai codici attività esercitati), per coloro che hanno attivato la partita IVA dal 01 gennaio 2019.
Come per il precedente contributo, anche la nuova misura di sostegno non è tassata ai fini Irpef, Ires ed Irap.
Si ricorda inoltre che il contributo viene riconosciuto nel rispetto dei limiti e delle condizioni previste dalla normativa sugli aiuti di Stato (fino ad un massimo di 800/mila Euro con riferimento all’intero Gruppo societario).
ART. 3 – SOSTEGNO AD ASSOCIAZIONI E SOCIETA’ SPORTIVE DILETTANTISTICHE
Al fine di sostenere tale settore per il quale sono state previste misure restrittive di esercizio dell’attività, è stato istituito un apposito fondo di sostegno con una dotazione di € 50 milioni. Le relative modalità di ripartizione saranno stabilite con appositi futuri provvedimenti.
ALTRE MISURE A SOSTEGNO DEGLI OPERATORI TURISTICI E DELLA CULTURA
Ad integrazione di misure già oggetto di precedenti interventi normativi, si segnala lo stanziamento di ulteriori fondi a sostegno dei seguenti settori:
ART. 8 – CREDITO D’IMPOSTA PER I CANONI DI LOCAZIONE DEGLI IMMOBILI
Anche tale misura è rivolta alle attività specificatamente indicate nell’allegato 1 al Decreto in quanto destinatarie di misure restrittive.
L’agevolazione ricalca la misura già adottata nei mesi scorsi avendo ad oggetto i canoni di locazione dei mesi di ottobre, novembre e dicembre degli immobili ad uso non abitativo e affitto d’azienda ma togliendo il riferimento al volume di ricavi e compensi del periodo precedente.
ART. 9 – SECONDA RATA IMU
Il Decreto prevede la cancellazione della seconda rata IMU 2020 relativa ad immobili e pertinenze in cui si svolgono le attività specificatamente indicate nell’allegato 1. Tale misura si applica a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate.
ART. 10 – PROROGA TERMINE PRESENTAZIONE MODELLO 770
Viene prorogato al 10 dicembre 2020 il termine ultimo per la presentazione del modello 770 relativo all’annualità 2019.
MISURE DI SOSTEGNO AL LAVORO
Il Decreto contiene inoltre diverse misure di sostegno al lavoro dipendente prevedendo, al rispetto di specifiche condizioni:
la proroga di sei settimane della Cassa integrazione ordinaria.
la proroga fino al 31 gennaio 2021 del blocco dei licenziamenti.
la sospensione dei versamenti contributivi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione relativi ai lavoratori per la competenza del mese di novembre 2020, per i datori di lavoro che svolgono prevalentemente le attività indicate nell’allegato 1 del decreto stesso (i pagamenti sospesi saranno effettuati senza sanzioni entro il 16 marzo 2021 in un’unica soluzione o in quattro rate mensili).
l’estensione dello smart-working.
ART. 15 – NUOVE INDENNITA’ PER I LAVORATORI DEL SETTORE TURISMO E SPETTACOLO
L’art. 15 ripropone al comma 1 l’indennità una tantum di € 1.000,00 di cui all’articolo 9 del Decreto legge 14 agosto 2020 n. 104.
La misura di sostegno, al rispetto delle specifiche condizioni previste dalla norma per le quali rimandiamo alla versione integrale del Decreto, è destinata alle categorie:
lavoratori dipendenti stagionali del settore turismo e degli stabilimenti termali (comma 2).
lavoratori dipendenti e autonomi (comma 3) che in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività o il loro rapporto di lavoro, individuati nei seguenti:
a) lavoratori dipendenti stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore del presente decreto-legge e che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel medesimo periodo;
b) lavoratori intermittenti, di cui agli articoli da 13 a 18 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore del presente decreto;
c) lavoratori autonomi, privi di partita IVA, non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, che nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore del presente decreto siano stati titolari di contratti autonomi occasionali riconducibili alle disposizioni di cui all'articolo 2222 del codice civile e che non abbiano un contratto in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto. Gli stessi, per tali contratti, devono essere già iscritti alla data del 17 marzo 2020 alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, con accredito nello stesso arco temporale di almeno un contributo mensile;
lavoratori dipendenti a tempo determinato del settore del turismo e degli stabilimenti termali (comma 5).
lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo con almeno 30 contributi giornalieri versati dal 1° gennaio 2019 alla data di entrata in vigore del presente decreto al medesimo Fondo, cui deriva un reddito non superiore a 50.000 euro, e non titolari di pensione (comma 6).
ART. 17 – DISPOSIZIONI A FAVORE DEI LAVORATORI SPORTIVI
Viene riproposta l’indennità già prevista per il periodo marzo – giugno. Viene quindi confermato anche per novembre 2020 un’indennità pari a 800 euro riconosciuta da Sport e Salute S.p.A. in favore dei lavoratori impiegati con rapporti di collaborazione di cui all’articolo 67, comma 1, lettera m) del T.U.I.R., presso il CONI, il CIP, le FSN, le DSA, gli EPS, le a.s.d. e le s.s.d. che in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID 19, hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività. Si precisa che l’indennità:
In merito alle modalità di erogazione, il Decreto prevede il pagamento automatico in favore dei soggetti già beneficiari di tale indennità per i mesi di marzo, aprile, maggio o giugno, senza necessità di ulteriori domande. Gli altri lavoratori dovranno invece presentare apposita domanda a Sport e Salute S.p.A. entro il 30 novembre 2020 tramite l’apposita piattaforma informatica.
Lo Studio resta a disposizione per ogni eventuale chiarimento.
Allegato 1 al Decreto Legge n. 137/2020
Codice |
Descrizione |
|
493210 |
Trasporto con taxi |
100% |
493220 |
Trasporto mediante noleggio di autovetture da rimessa con conducente |
100% |
551000 |
Alberghi |
150% |
552010 |
Villaggi turistici |
150% |
552020 |
Ostelli della gioventù |
150% |
552030 |
Rifugi di montagna |
150% |
552040 |
Colonie marine e montane |
150% |
552051 |
Affittacamere per brevi soggiorni, case ed appartamenti per vacanze, bed and breakfast, residence |
150% |
552052 |
Attività di alloggio connesse alle aziende agricole |
150% |
553000 |
Aree di campeggio e aree attrezzate per camper e roulotte |
150% |
559020 |
Alloggi per studenti e lavoratori con servizi accessori di tipo alberghiero |
150% |
561030 |
Gelaterie e pasticcerie |
150% |
561041 |
Gelaterie e pasticcerie ambulanti |
150% |
563000 |
Bar e altri esercizi simili senza cucina |
150% |
493901 |
Gestioni di funicolari, ski-lift e seggiovie se non facenti parte dei sistemi di transito urbano o sub-urbano |
200% |
561011 |
Ristorazione con somministrazione |
200% |
561012 |
Attività di ristorazione connesse alle aziende agricole |
200% |
561042 |
Ristorazione ambulante |
200% |
561050 |
Ristorazione su treni e navi |
200% |
562100 |
Catering per eventi, banqueting |
200% |
591300 |
Attività di distribuzione cinematografica, di video e di programmi televisivi |
200% |
591400 |
Attività di proiezione cinematografica |
200% |
749094 |
Agenzie ed agenti o procuratori per lo spettacolo e lo sport |
200% |
773994 |
Noleggio di strutture ed attrezzature per manifestazioni e spettacoli: impianti luce ed audio senza operatore, palchi, stand ed addobbi luminosi |
200% |
799011 |
Servizi di biglietteria per eventi teatrali, sportivi ed altri eventi ricreativi e d’intrattenimento |
200% |
799019 |
Altri servizi di prenotazione e altre attività di assistenza turistica non svolte dalle agenzie di viaggio nca |
200% |
799020 |
Attività delle guide e degli accompagnatori turistici |
200% |
823000 |
Organizzazione di convegni e fiere |
200% |
855209 |
Altra formazione culturale |
200% |
900101 |
Attività nel campo della recitazione |
200% |
900109 |
Altre rappresentazioni artistiche |
200% |
900201 |
Noleggio con operatore di strutture ed attrezzature per manifestazioni e spettacoli |
200% |
900209 |
Altre attività di supporto alle rappresentazioni artistiche |
200% |
900309 |
Altre creazioni artistiche e letterarie |
200% |
900400 |
Gestione di teatri, sale da concerto e altre strutture artistiche |
200% |
920009 |
Altre attività connesse con le lotterie e le scommesse (comprende le sale bingo) |
200% |
931110 |
Gestione di stadi |
200% |
931120 |
Gestione di piscine |
200% |
931130 |
Gestione di impianti sportivi polivalenti |
200% |
931190 |
Gestione di altri impianti sportivi nca |
200% |
931200 |
Attività di club sportivi |
200% |
931300 |
Gestione di palestre |
200% |
931910 |
Enti e organizzazioni sportive, promozione di eventi sportivi |
200% |
931999 |
Altre attività sportive nca |
200% |
932100 |
Parchi di divertimento e parchi tematici |
200% |
932910 |
Discoteche, sale da ballo night-club e simili |
400% |
932930 |
Sale giochi e biliardi |
200% |
932990 |
Altre attività di intrattenimento e di divertimento nca |
200% |
949920 |
Attività di organizzazioni che perseguono fini culturali, ricreativi e la coltivazione di hobby |
200% |
949990 |
Attività di altre organizzazioni associative nca |
200% |
960410 |
Servizi di centri per il benessere fisico (esclusi gli stabilimenti termali) |
200% |
960420 |
Stabilimenti termali |
200% |
960905 |
Organizzazione di feste e cerimonie |
200% |