Circolare di Studio n. 41 del 05 novembre 2020

Decreto Legge n. 137/2020 cd. “Decreto Ristori” – Principali novità e misure di sostegno.

 

Gentile Cliente,

il Decreto Legge n. 137/2020 (c.d. decreto “Ristori”) ha introdotto alcune misure a sostegno del reddito delle imprese, tra le quali un contributo a fondo perduto in favore di alcune categorie di contribuenti danneggiati dall’emergenza sanitaria da “Covid-19”.

Riepiloghiamo di seguito le principali novità.

 

ART. 1 – CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO

Viene riconosciuto un contributo a fondo perduto a favore dei soggetti che, alla data del 25 ottobre 2020, hanno la partita iva attiva e svolgono un’attività prevalente rientrante in determinati codici attività (vedi codici ATECO riportati di seguito). Le caratteristiche principali di tale misura di sostegno sono le seguenti:

  • Attualmente la misura è limitata ai codici attività indicati nell’allegato 1 al Decreto che riportiamo in calce alla presente circolare.

Il contributo spetta anche ai soggetti con fatturato superiore ai 5 milioni di euro.

Sono esclusi dal contributo coloro che hanno attivato la partita IVA a partire dal 25 ottobre 2020

ll contributo spetta a condizione che l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 sia inferiore ai 2/3 dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019. Tale condizione relativa alla riduzione del fatturato non si applica ai soggetti che hanno attivato la partita IVA a partire dal 1° gennaio 2019.

Il contributo non può essere superiore a € 150.000.


MODALITA’ DI EROGAZIONE

In riferimento alle modalità di erogazione il Decreto prevede:

  • Per coloro che hanno già usufruito del precedente beneficio, il contributo sarà erogato automaticamente senza la necessità di porre in essere alcun adempimento;
  • Per coloro che non avevano percepito il precedente contributo, occorre presentare una apposita istanza all’Agenzia delle Entrate [Per la materiale presentazione dell’istanza – da inviare attraverso gli ordinari canali telematici – è necessario attendere il Provvedimento attuativo dell’Agenzia delle Entrate]; 
  • Il contributo non spetta, in ogni caso, ai soggetti la cui partita IVA risulta cessata alla data di presentazione dell'istanza.

 

DETERMINAZIONE DEL CONTRIBUTO

 

Coloro che hanno già percepito il precedente contributo a fondo perduto il beneficio sarà automatico e sarà di importo variabile – dal 100% al 400% di quello già goduto – in base al settore di attività.

 

Per coloro che presentano istanza per la prima volta il contributo verrà determinato in base alle medesime regole, che prevedono la quantificazione del decremento del fatturato del mese di aprile 2020 rispetto al mese di aprile 2019 (che dovrà essere superiore ai due terzi), al quale dovrà essere applicata una percentuale variabile in funzione del fatturato dell’esercizio 2019 e dovrà infine essere rivalutata in base al codice di attività esercitata.

 

In ogni caso sono confermati gli importi minimi di € 1.000,00 per le persone fisiche ed € 2.000,00 per i soggetti diversi (anch’essi rivalutati in base ai codici attività esercitati), per coloro che hanno attivato la partita IVA dal 01 gennaio 2019.

 

Come per il precedente contributo, anche la nuova misura di sostegno non è tassata ai fini Irpef, Ires ed Irap.

 

Si ricorda inoltre che il contributo viene riconosciuto nel rispetto dei limiti e delle condizioni previste dalla normativa sugli aiuti di Stato (fino ad un massimo di 800/mila Euro con riferimento all’intero Gruppo societario).

 


 

ART. 3 – SOSTEGNO AD ASSOCIAZIONI E SOCIETA’ SPORTIVE DILETTANTISTICHE

 

Al fine di sostenere tale settore per il quale sono state previste misure restrittive di esercizio dell’attività, è stato istituito un apposito fondo di sostegno con una dotazione di € 50 milioni. Le relative modalità di ripartizione saranno stabilite con appositi futuri provvedimenti.

 


 

ALTRE MISURE A SOSTEGNO DEGLI OPERATORI TURISTICI E DELLA CULTURA

 

Ad integrazione di misure già oggetto di precedenti interventi normativi, si segnala lo stanziamento di ulteriori fondi a sostegno dei seguenti settori:

 

  • 100 milioni per il Fondo destinato al sostegno delle emergenze dei settori dello spettacolo, del cinema e dell'audiovisivo;
  • 400 milioni per agenzie di viaggio e tour operator.

 


 


 


 

ART. 8 – CREDITO D’IMPOSTA PER I CANONI DI LOCAZIONE DEGLI IMMOBILI

 

Anche tale misura è rivolta alle attività specificatamente indicate nell’allegato 1 al Decreto in quanto destinatarie di misure restrittive.

 

L’agevolazione ricalca la misura già adottata nei mesi scorsi avendo ad oggetto i canoni di locazione dei mesi di ottobre, novembre e dicembre degli immobili ad uso non abitativo e affitto d’azienda ma togliendo il riferimento al volume di ricavi e compensi del periodo precedente. 

 

 

 

ART. 9 – SECONDA RATA IMU

 

Il Decreto prevede la cancellazione della seconda rata IMU 2020 relativa ad immobili e pertinenze in cui si svolgono le attività specificatamente indicate nell’allegato 1. Tale misura si applica a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate.

 


 

ART. 10 – PROROGA TERMINE PRESENTAZIONE MODELLO 770

 

Viene prorogato al 10 dicembre 2020 il termine ultimo per la presentazione del modello 770 relativo all’annualità 2019.

 


 

MISURE DI SOSTEGNO AL LAVORO

 

Il Decreto contiene inoltre diverse misure di sostegno al lavoro dipendente prevedendo, al rispetto di specifiche condizioni:

 

la proroga di sei settimane della Cassa integrazione ordinaria.

 

la proroga fino al 31 gennaio 2021 del blocco dei licenziamenti.

 

la sospensione dei versamenti contributivi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione relativi ai lavoratori per la competenza del mese di novembre 2020, per i datori di lavoro che svolgono prevalentemente le attività indicate nell’allegato 1 del decreto stesso (i pagamenti sospesi saranno effettuati senza sanzioni entro il 16 marzo 2021 in un’unica soluzione o in quattro rate mensili).

 

l’estensione dello smart-working.

 

ART. 15 – NUOVE INDENNITA’ PER I LAVORATORI DEL SETTORE TURISMO E SPETTACOLO

 

L’art. 15 ripropone al comma 1 l’indennità una tantum di € 1.000,00 di cui all’articolo 9 del Decreto legge 14 agosto 2020 n. 104.

 

La misura di sostegno, al rispetto delle specifiche condizioni previste dalla norma per le quali rimandiamo alla versione integrale del Decreto, è destinata alle categorie:

 

lavoratori dipendenti stagionali del settore turismo e degli stabilimenti termali (comma 2).

 

lavoratori dipendenti e autonomi (comma 3) che in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività o il loro rapporto di lavoro, individuati nei seguenti:

 

      a) lavoratori dipendenti stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore del presente decreto-legge e che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel medesimo periodo;

 

b) lavoratori intermittenti, di cui agli articoli da 13 a 18 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore del presente decreto;

 

c) lavoratori autonomi, privi di partita IVA, non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, che nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore del presente decreto siano stati titolari di contratti autonomi occasionali riconducibili alle disposizioni di cui all'articolo 2222 del codice civile e che non abbiano un contratto in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto. Gli stessi, per tali contratti, devono essere già iscritti alla data del 17 marzo 2020 alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, con accredito nello stesso arco temporale di almeno un contributo mensile;

 

  • d) incaricati alle vendite a domicilio di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, con reddito annuo 2019 derivante dalle medesime attività superiore ad euro 5.000 e titolari di partita IVA attiva e iscritti alla Gestione Separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, alla data di entrata in vigore del presente decreto e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie.

 

lavoratori dipendenti a tempo determinato del settore del turismo e degli stabilimenti termali (comma 5).

 

lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo con almeno 30 contributi giornalieri versati dal 1° gennaio 2019 alla data di entrata in vigore del presente decreto al medesimo Fondo, cui deriva un reddito non superiore a 50.000 euro, e non titolari di pensione (comma 6).

 


 

ART. 17 – DISPOSIZIONI A FAVORE DEI LAVORATORI SPORTIVI

 

Viene riproposta l’indennità già prevista per il periodo marzo – giugno. Viene quindi confermato anche per novembre 2020 un’indennità pari a 800 euro riconosciuta da Sport e Salute S.p.A. in favore dei lavoratori impiegati con rapporti di collaborazione di cui all’articolo 67, comma 1, lettera m) del T.U.I.R., presso il CONI, il CIP, le FSN, le DSA, gli EPS, le a.s.d. e le s.s.d. che in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID 19, hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività. Si precisa che l’indennità:

 

  • non concorre alla formazione del reddito per l’anno 2020 e non si aggiunge ai compensi ex art. 67 eventualmente percepiti nel medesimo anno 2020;
  • non spetta ai percettori di altro reddito da lavoro, ai percettori del reddito di cittadinanza, ai percettori del reddito di emergenza, ai percettori delle prestazioni di sostegno (previste per i lavoratori dipendenti, per i lavoratori autonomi, per i commercianti e gli artigiani, per i soggetti iscritti all’INPS gestione ex Enpals), ai percettori di pensioni di ogni genere e gli assegni ad esse equiparati;
  • spetta esclusivamente a coloro i quali, in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID 19, hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività.

 

In merito alle modalità di erogazione, il Decreto prevede il pagamento automatico in favore dei soggetti già beneficiari di tale indennità per i mesi di marzo, aprile, maggio o giugno, senza necessità di ulteriori domande. Gli altri lavoratori dovranno invece presentare apposita domanda a Sport e Salute S.p.A. entro il 30 novembre 2020 tramite l’apposita piattaforma informatica.

 


 

Lo Studio resta a disposizione per ogni eventuale chiarimento.

 


 
 

 

Allegato 1 al Decreto Legge n. 137/2020

 


 

Codice 

Descrizione


493210

 Trasporto con taxi

100%

493220

 Trasporto mediante noleggio di autovetture da rimessa con conducente

100%

551000

 Alberghi

150%

552010

 Villaggi turistici

150%

552020

 Ostelli della gioventù

150%

552030

 Rifugi di montagna

150%

552040

 Colonie marine e montane

150%

552051

 Affittacamere per brevi soggiorni, case ed appartamenti per vacanze, bed and breakfast, residence

150%

552052

 Attività di alloggio connesse alle aziende agricole

150%

553000

 Aree di campeggio e aree attrezzate per camper e roulotte

150%

559020

 Alloggi per studenti e lavoratori con servizi accessori di tipo alberghiero

150%

561030

 Gelaterie e pasticcerie

150%

561041

 Gelaterie e pasticcerie ambulanti

150%

563000

 Bar e altri esercizi simili senza cucina

150%

493901

 Gestioni di funicolari, ski-lift e seggiovie se non facenti parte dei sistemi di transito urbano o sub-urbano

200%

561011

 Ristorazione con somministrazione

200%

561012

 Attività di ristorazione connesse alle aziende agricole

200%

561042

 Ristorazione ambulante

200%

561050

 Ristorazione su treni e navi

200%

562100

 Catering per eventi, banqueting

200%

591300

 Attività di distribuzione cinematografica, di video e di programmi televisivi

200%

591400

 Attività di proiezione cinematografica

200%

749094

 Agenzie ed agenti o procuratori per lo spettacolo e lo sport

200%

773994

 Noleggio di strutture ed attrezzature per manifestazioni e spettacoli: impianti luce ed audio senza operatore, palchi, stand ed addobbi luminosi

200%

799011

 Servizi di biglietteria per eventi teatrali, sportivi ed altri eventi ricreativi e d’intrattenimento

200%

799019

 Altri servizi di prenotazione e altre attività di assistenza turistica non svolte dalle agenzie di viaggio nca

200%

799020

 Attività delle guide e degli accompagnatori turistici

200%

823000

 Organizzazione di convegni e fiere

200%

855209

 Altra formazione culturale

200%

900101

 Attività nel campo della recitazione

200%

900109

 Altre rappresentazioni artistiche

200%

900201

 Noleggio con operatore di strutture ed attrezzature per manifestazioni e spettacoli

200%

900209

 Altre attività di supporto alle rappresentazioni artistiche

200%

900309

 Altre creazioni artistiche e letterarie

200%

900400

 Gestione di teatri, sale da concerto e altre strutture artistiche

200%

920009

 Altre attività connesse con le lotterie e le scommesse (comprende le sale bingo)

200%

931110

 Gestione di stadi

200%

931120

 Gestione di piscine

200%

931130

 Gestione di impianti sportivi polivalenti

200%

931190

 Gestione di altri impianti sportivi nca

200%

931200

 Attività di club sportivi

200%

931300

 Gestione di palestre

200%

931910

 Enti e organizzazioni sportive, promozione di eventi sportivi

200%

931999

 Altre attività sportive nca

200%

932100

 Parchi di divertimento e parchi tematici

200%

932910

Discoteche, sale da ballo night-club e simili

400%

932930

 Sale giochi e biliardi

200%

932990

 Altre attività di intrattenimento e di divertimento nca

200%

949920

 Attività di organizzazioni che perseguono fini culturali, ricreativi e la coltivazione di hobby

200%

949990

 Attività di altre organizzazioni associative nca

200%

960410

 Servizi di centri per il benessere fisico (esclusi gli stabilimenti termali)

200%

960420

 Stabilimenti termali

200%

960905

 Organizzazione di feste e cerimonie

200%