Circolare di Studio n. 39 del 13 ottobre 2020

Oggetto: Novità in tema di fatturazione elettronica – nuove specifiche tecniche.

 

Gentile cliente,

sono appena entrate in vigore alcune novità per la predisposizione dei file xml delle fatture elettroniche, facoltative dal mese di ottobre 2020 e obbligatorie dal 1° gennaio 2021, salvo ulteriori proroghe. Pertanto fino al 31 dicembre 2020 il Sistema di Interscambio accetterà anche le fatture emesse con i precedenti schemi xml, ma dal 1° gennaio 2021 tali fatture verranno scartate.

È stata introdotta la possibilità di integrare le fatture per “reverse charge” e per l’emissione di autofatture e sono state inoltre frazionate alcune codifiche nei casi di esenzione ed esclusione da imposta.

Per coloro che non l’avessero già fatto, invitiamo la clientela a prendere contatti con la propria casa software al fine di verificare il corretto aggiornamento dei programmi di fatturazione elettronica e ricevere indicazioni sulle più efficaci modalità di utilizzo dei sistemi.


Sono state ampliate le casistiche “tipo documento”, i codici per la “natura” della transazione e i codici per il “tipo di ritenuta”.

Sono ora previsti nuovi codici “Tipo Documento” per le fatture differite, per le cessioni di beni ammortizzabili e – novità – per le autofatture e le integrazioni cd. “reverse charge”. Le modifiche introdotte rendono possibile integrare facilmente le fatture ricevute dai propri fornitori inserendo i dati anagrafici di questi ultimi nella sezione “CedentePrestatore” ed i propri, in qualità di cessionario tenuto all’integrazione, nella sezione “CessionarioCommittente”.

Le fattispecie autofatture, prima tutte riconducibili ad un solo codice, sono state ampliate notevolmente (vedi tabella sotto riportata) e permetteranno l’invio al sistema di interscambio anche dell’integrazione/autofattura delle fatture pervenute da soggetti esteri; tutto ciò dovrebbe consentire l’esonero dalla presentazione dell’esterometro, anche se su questo argomento si attendono conferme ufficiali.

Per quanto riguarda il codice “Natura della transazione”, è ora disponibile un maggiore dettaglio finalizzato a consentire una più corretta identificazione della tipologia di operazione posta in essere, i nuovi codici per la “Natura” della transazione saranno obbligatori dal 1° gennaio 2021, quando non saranno più utilizzabili i precedenti codici generici. 


Per l’indicazione del «Tipo Ritenuta», sono state introdotte nuove casistiche relative ai contributi Inps, Enasarco, Enpam o altri contributi previdenziali.

Nella sezione “Dati Bollo” il campo “Importo Bollo” non è più obbligatorio, in quanto il valore previsto è sempre di 2 euro.


Nelle tabelle seguenti confrontiamo le vecchie casistiche, ancora utilizzabili fino al 31 dicembre 2020, e le nuove, facoltative da ottobre 2020 ed obbligatorie dal 1° gennaio 2021.



VECCHI COD. “TIPO DOCUMENTO”

NUOVI CODICI “TIPO DOCUMENTO”

TD01 – fattura

TD01 – fattura

TD02 – acconto/anticipo su fattura

TD02 – acconto/anticipo su fattura

TD03 – acconto/anticipo su parcella

TD03 – acconto/anticipo su parcella

TD04 – nota di credito

TD04 – nota di credito

TD05 – nota di debito

TD05 – nota di debito

TD06 – parcella

TD06 – parcella

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TD16 – integrazione fatture reverse charge interno

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TD17 – integrazione/autofattura per acquisto servizi dall’estero

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TD18 – integrazione per acquisto di beni intracomunitari

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TD19 – integrazione/autofattura per acquisto di beni art. 17 comma 2 DPR 633/72 (reverse charge)

TD20 – autofattura

TD20 – autofattura per regolarizzazione e integrazione delle fatture (art. 6, c. 8, d.lgs. 471/97 o art. 46, c. 5, DL 331/93)

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TD21 – autofattura per splafonamento

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TD22 – estrazione beni da deposito Iva

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TD23 – estrazione beni da deposito Iva con versamento dell’imposta

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TD24 – fattura differita con Ddt

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TD25 – fattura differita (cessioni effettuate nei confronti di un terzo soggetto per c/cedente)

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TD26 – cessione di beni ammortizzabili e per passaggi interni

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TD27 – fattura per autoconsumo o per cessioni gratuite senza rivalsa



VECCHI CODICI “NATURA”

NUOVI CODICI “NATURA”

N1 – escluso art. 15

N1 – escluso art. 15

N2 – non soggette

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N2.1 – non soggette Iva artt. da 7 a 7 septies DPR 633/72

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N2.2 – non soggette altri casi

N3 – non imponibili

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N3.1 – non imponibili esportazioni

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N3.2 – non imponibili cessione intracomunitaria

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N3.3 – non imponibili cessioni RSM

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N3.4 – non imponibili operazioni assimilate all’esportazione

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N3.5 – non imponibili dichiarazione di intento

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N3.6 – non imponibili altre operazioni che non concorrono al plafond

N4 – esenti

N4 – esenti

N5 – regime del margine/iva non esposta in fattura

N5 – regime del margine/iva non esposta in fattura

N6 – inversione contabile

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N6.1 – inversione contabile cessione di rottami

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N6.2 – inversione contabile cessione oro e argento

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N6.3 – inversione contabile subappalto settore edile

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N6.4 – inversione contabile cessione di fabbricati

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N6.5 – inversione contabile cessione telefoni cellulari

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N6.6 – inversione contabile cessione prodotti elettronici

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N6.7 – inversione contabile prestazioni comparto edile

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N6.8 – inversione contabile operazioni settore energetico

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N6.9 – inversione contabile altri casi

N7 – iva assolta in altro Stato UE (vendite a distanza)

N7 – iva assolta in altro Stato UE (vendite a distanza)



VECCHI CODICI “TIPO RITENUTA”

NUOVI CODICI “TIPO RITENUTA”

RT01 – ritenuta persone fisiche

RT01 – ritenuta persone fisiche

RT02 – ritenuta persona giuridica

RT02 – ritenuta persona giuridica

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RT03 – contributo INPS

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RT04 – contributo Enasarco

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RT05 – contributo Enpam

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RT06 – altro contributo previdenziale



Lo Studio resta a disposizione per ogni eventuale chiarimento.