Circolare di Studio n. 38 del 16 settembre 2020

Crediti d’imposta per la sanificazione –  misura del credito spettante e codice tributo.

 

Gentile cliente,

richiamata la nostra circolare n. 33/2020 con la quale abbiamo fornito indicazioni relative al credito d’imposta per la sanificazione, comunichiamo che sono stati resi noti la percentuale di credito effettivamente spettante ed il codice tributo da utilizzare in F24, nel caso in cui si scegliesse di utilizzare in compensazione nel modello F24 il credito d’imposta riconosciuto Vi ricordiamo che, in alternativa, il credito può essere utilizzato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di sostenimento delle spese o ceduto entro il 31.12.2021, anche parzialmente, ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito o gli altri intermediari finanziari.


Credito spettante

Con provvedimento dell’11 settembre 2020, l’Agenzia delle Entrate ha reso nota la percentuale definitiva spettante del credito d’imposta riconosciuto sulle spese per la sanificazione degli ambienti di lavoro e per l’acquisto dei Dispositivi di Protezione Individuale.

L’agevolazione riconosciuta ammonta al 15,6423% del credito richiesto. Al fine di verificare il relativo ammontare, l’indicazione dell’importo è disponibile anche sul proprio cassetto fiscale (in calce alla presente riportiamo la procedura da seguire all’interno della propria area riservata).

Ricordiamo inoltre che il credito spetta solo se le spese sono state effettivamente sostenute, per la quota di credito relativa alle spese preventivate e indicate nel modello di richiesta si rende quindi comunque necessario attendere l’effettivo sostenimento delle stesse.


Codice tributo

Con la Risoluzione n. 52/E del 14 settembre 2020, l’Agenzia delle Entrate ha inoltre istituito il seguente codice tributo:

“6917” denominato “CREDITO D’IMPOSTA SANIFICAZIONE E ACQUISTO DISPOSITIVI DI PROTEZIONE – articolo 125 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34”. Pertanto il credito d’imposta maturato sulle spese comunicate ed effettivamente sostenute può essere già utilizzato in compensazione nel modulo F24.

In sede di compilazione del modello di pagamento F24, ai fini dell’utilizzo in compensazione del credito d’imposta, il suddetto codice tributo è esposto nella sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a credito compensati” mentre nel campo “anno di riferimento” del modello F24 deve essere sempre indicato il valore “2020”.


Lo Studio rimane a disposizione per qualsiasi ulteriore informazione.



PROCEDURA DI VERIFICA DEL CREDITO NEL CASSETTO FISCALE

Fase 1 – andare nel portale www.agenziaentrate.it, accedere con le proprie credenziali, selezionare l’azienda interessata e richiamare la funzione CONSULTAZIONI

Fase 1 Agenzia delle Entrate - Consultazioni

Fase 2 – Entrare nel CASSETTO FISCALE selezionando le voci come sotto indicato:

Fase 2 Agenzia delle Entrate - Cassetto fiscale personale

        Fase 2 Agenzia delle Entrate - Cassetto Fiscale

Fase 3 Agenzia delle Entrate - Crediti IVA e agevolazioni utilizzabiliFase 3 Agenzia delle Entrate - Agevolazioni