Gentile cliente,
si fornisce di seguito una sintesi delle principali novità introdotte con la Legge di Bilancio per l’anno 2020 (L. 27.12.2019 n. 160). Sottolineiamo tra le altre, la novità dell’obbligo del pagamento tracciabile (bonifico, bancomat, carta di credito) per usufruire della detrazione di talune spese deducibili.
Lo Studio resta a disposizione per ogni approfondimento in merito.
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Sono stati modificati i requisiti di accesso e le cause di esclusione dal regime forfetario di cui alla L. 190/2014, soprattutto in riferimento a redditi di lavoro dipendente percepiti e corrisposti. In particolare dal 2020 per poter accedere al regime forfettario:
- le spese per lavoro dipendente sostenute nell'anno precedente devono essere di ammontare complessivamente non superiore a 20.000 euro lordi;
- il reddito di lavoro dipendente o assimilato del titolare, riferito all'anno precedente, dovrà essere inferiore ad euro 30.000 (tale limitazione non si applica se il rapporto di lavoro risulta comunque cessato).
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Viene abolito (e di fatto quindi non è mai entrato mai in vigore) il regime fiscale che prevedeva l’aliquota fiscale del 20% per persone fisiche con ricavi/compensi fino ad
€ 100.000,00.
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Si riporta di seguito un riepilogo delle disposizioni relative ai crediti d’imposta e ad altre forme di agevolazione.
È stata modificata la disciplina relativa alle agevolazioni su acquisti di beni strumentali. In luogo della maggiorazione degli ammortamenti (c.d. super ed iper ammortamento), viene ora riconosciuto un credito d’imposta.
Sono previste tre diverse possibili agevolazioni che dipendono dal tipo di bene oggetto di acquisto:
3.1.1.credito d’imposta “generale” per investimenti in beni materiali strumentali nuovi non “4.0” (per imprese ed esercenti arti e professioni):
3.1.2.Credito d’imposta per investimenti in beni “4.0” compresi nell’Allegato A alla L. 232/2016 (solo per imprese) nella misura del:
3.1.3.Credito d’imposta per investimenti relativi a beni immateriali compresi nell’Allegato B alla L. 232/2016:
La disciplina ricalca comunque alcune delle regole già previste per la maggiorazione degli ammortamenti.
In particolare, restano ad esempio esclusi:
- autovetture ed in genere gli altri mezzi di trasporto di cui all’art. 164 del TUIR;
- i beni con aliquote di ammortamento inferiori al 6,5%;
- i fabbricati e le costruzioni.
Da un punto di vista temporale, il credito d’imposta matura sugli investimenti effettuati nell'anno 2020 oppure sugli investimenti effettuati entro il 30.6.2021 a condizione che entro il 31.12.2020 ci sia stata l’accettazione dell’ordine da parte del venditore ed il pagamento di un acconto pari ad almeno il 20% del costo di acquisto.
In riferimento alla fruizione del credito, si segnala che lo stesso sarà utilizzabile in compensazione in F24:
- per i beni materiali (sia “ordinari” che “4.0”) in cinque quote annuali di pari importo (1/5 all'anno) mentre per gli investimenti in beni immateriali in tre quote annuali (1/3 all'anno);
- nel caso di investimenti in beni materiali “ordinari” può essere utilizzato a partire dall'anno successivo a quello di entrata in funzione dei beni, mentre per gli investimenti in beni “Industria 4.0” il termine è fissato a partire dall'anno successivo a quello dell’avvenuta interconnessione.
Da un punto di vista documentale l’agevolazione richiede inoltre:
- che nelle fatture sia riportato il riferimento normativo dell’agevolazione;
- Che per gli investimenti nei beni di cui all’Allegato A e B della L. 232/2016, venga redatta una perizia tecnica;
- Che venga effettuata una apposita comunicazione al MISE (non sono ancora note le relative modalità che saranno oggetto di apposito provvedimento).
Si rimanda al documento trasmesso in allegato alla presente Circolare in cui è riportato l’elenco dei beni compresi nei citati Allegati A e B alla L. 232/2016.
3.2. Credito d’imposta per ricerca, sviluppo e innovazione
In sostituzione del credito d’imposta per ricerca di cui al D.L. 145/2013, nel 2020 viene previsto in favore delle imprese un credito d’imposta per gli investimenti in ricerca e sviluppo, in transizione ecologica, in innovazione tecnologica 4.0 e in altre attività innovative, secondo le seguenti misure:
- Per le attività di ricerca e sviluppo agevolabili, in misura pari al 12% della relativa base di calcolo e nel limite massimo di 3 milioni di euro.
- Per le attività di innovazione tecnologica, in misura pari al 6% della relativa base di calcolo o al 10% in caso di obiettivo di transizione ecologica o di innovazione digitale 4.0, e nel limite massimo di 1,5 milioni di euro.
- Per le attività di design e ideazione estetica, limitatamente ai settori del “made in Italy” (tessile, moda, calzaturiero, occhialeria, orafo, mobile, arredo, ceramica ed altri da identificarsi con Decreto) il credito d’imposta è riconosciuto, in misura pari al 6% della relativa base di calcolo e nel limite massimo di 1,5 milioni di euro.
L’utilizzo del credito potrà avvenire in compensazione nel modello F24, a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in cui risulta maturato. Particolare attenzione va posta al fatto che l’utilizzo è previsto in tre quote annuali di pari importo.
3.3. Credito d'imposta per la formazione 4.0
Tale agevolazione è stata prorogata per il 2020, apportando alcune modifiche. In particolare, viene prevista una diversa misura del credito a seconda della tipologia e della dimensione dell’impresa beneficiaria.
3.4. Interventi su edifici e detrazioni fiscali
È prorogata alle spese sostenute fino al 31.12.2020 la detrazione IRPEF/IRES del 65% spettante in relazione agli interventi di riqualificazione energetica.
È prorogata, con riferimento alle spese sostenute fino al 31.12.2020, anche la detrazione IRPEF del 50% per gli interventi volti al recupero del patrimonio edilizio di cui all’art. 16-bis co. 1 del TUIR. Par tali spese permane il limite massimo di € 96.000,00.
3.5. Proroga della detrazione c.d. “bonus mobili”
Viene prorogato anche per il 2020, limitatamente agli interventi di ristrutturazione avviati dopo il 01.01.2019, il c.d. “bonus mobili.
3.6. Nuova detrazione per gli interventi sulle facciate
Al fine di favorire il restauro delle facciate esterne, è stata introdotta un‘apposita nuova detrazione dell’imposta lorda, corrispondente al 90% del costo degli interventi. Tale detrazione è valida solo per l’anno 2020, è nuova, prevede una percentuale alta ed al momento non sono previsti limiti massimi di spesa ammissibile.
La detrazione si applica solo agli edifici ubicati in determinate zone (zone A o B del DM 2/4/68 num. 1444).
3.7. Legge Sabatini
Rifinanziata l’agevolazione cd. “Legge Sabatini” che prevede un contributo in conto interessi sugli investimenti in beni strumentali.
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Riaperta anche per quest’anno la disciplina della rivalutazione dei beni. Sono interessati i soggetti operanti in regime di impresa come società di capitali, enti commerciali, società di persone commerciali, imprenditori individuali ed enti non commerciali (per i beni appartenenti all'impresa), stabili organizzazioni di soggetti non residenti ecc..
La norma interessa i beni risultanti dal bilancio dell’esercizio in corso al 31.12.2018 e si attua mediante il pagamento di un’imposta sostitutiva pari:
- al 12% per i beni ammortizzabili;
- al 10% per i beni non ammortizzabili.
Come già accaduto nelle precedenti edizioni della rivalutazione, i valori saranno fiscalmente riconosciuti:
- dal terzo esercizio successivo a quello della rivalutazione per quanto riguarda gli ammortamenti;
- dall'inizio del quarto esercizio successivo per quanto riguarda le eventuali plusvalenze e minusvalenze realizzate a seguito di cessione dei beni oggetto di rivalutazione.
Il saldo attivo di rivalutazione realizzato può essere affrancato mediante il pagamento di un’imposta sostitutiva del 10%.
Il versamento deve essere effettuato entro il termine per il versamento del saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo d’imposta in riferimento al quale la rivalutazione è stata effettuata. Come nelle precedenti edizioni, tale versamento può essere effettuato anche mediante rateizzazione e, in tal caso, è previsto che le imposte sostitutive vengano versate:
- per importi complessivi fino a 3.000.000 di euro in un massimo di tre rate di pari importo di cui la prima con scadenza entro il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al periodo d’imposta con riferimento al quale la rivalutazione è eseguita, le altre con scadenza entro il termine rispettivamente previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative ai periodi d’imposta successivi;
-per importi complessivi superiori a 3.000.000 di euro in un massimo di sei rate di pari importo, di cui la prima con scadenza entro il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al periodo d’imposta con riferimento al quale la rivalutazione è eseguita, la seconda entro il termine previsto per il versamento della seconda o unica rata di acconto delle imposte sui redditi relativa al periodo d’imposta successivo, le altre con scadenza, rispettivamente, entro il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi e il termine previsto per il versamento della seconda o unica rata di acconto delle imposte sui redditi, per i periodi d’imposta successivi.
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Estromissione dell’immobile strumentale dell’impresa individuale |
Viene nuovamente concessa la possibilità di estromettere gli immobili strumentali dalla contabilità dell’impresa individuale.
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È stata ripristinata l’agevolazione cd. ACE (art. 1 del DL 201/2011), già dal periodo d’imposta 2019 “solare”. Tale agevolazione risultava infatti abrogata da un precedente intervento normativo. Nella sostanza quindi l’agevolazione si applica in continuità con gli esercizi precedenti in cui era ordinariamente applicabile.
È stato tuttavia ridotto il beneficio spettante, infatti il coefficiente di remunerazione è stato fissato all’1,3%.
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Viene previsto un progressivo incremento della deducibilità dell’IMU relativa ai beni strumentali dal reddito di impresa e di lavoro autonomo, con percentuali che saranno pari al 50% nel 2019 fino ad una deduzione massima del 100% che dovrebbe essere applicabile a partire dal 2022.
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Dal 1° luglio 2020 si applicheranno delle modifiche al calcolo del fringe benefit. Infatti, per i contratti stipulati fino al 30 giugno, per gli autoveicoli, i motocicli e i ciclomotori concessi in uso promiscuo al dipendente, il fringe benefit continua ad essere calcolato prendendo quale riferimento il 30% dell’importo corrispondente a una percorrenza di 15.000 Km. Il calcolo viene effettuato sulla base dei costi chilometrici rilevati dalle Tabelle ACI.
Per i medesimi contratti stipulati a partire dal 1.7.2020, è stata invece introdotta una nuova disciplina che prevede una diversa percentuale di calcolo del fringe benefit a seconda del livello di emissioni di anidride carbonica dell’autoveicolo.
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A parti
re dal 2020, viene previsto le detrazioni IRPEF del 19% di taluni oneri deducibili sono subordinate al pagamento attraverso mezzi tracciabili quali bonifici, bancomat, assegni, ecc. .
Sono interessate da tale novità le spese per intermediazioni immobiliari prima casa, le spese funebri, le spese per frequenza scolastica, le assicurazioni detraibili, le spese mediche, le erogazioni liberali, le spese veterinarie, le spese per locazione immobiliare di studenti universitari, le spese per attività sportive dilettantistiche dei figli. Per l’elenco completo degli oneri interessati dalla novità, si rimanda all’articolo 15 del Tuir.
Pertanto, in caso di pagamento in contanti, non sarà quindi possibile detrarre tali tipologie di spesa.
E’ stato tuttavia previsto un esonero in riferimento a spese mediche e prestazioni sanitarie, la norma infatti non si applica:
- alle detrazioni spettanti in relazione alle spese sostenute per l’acquisto di medicinali e di dispositivi medici;
- alle detrazioni per prestazioni sanitarie rese dalle strutture pubbliche o da strutture private accreditate al SSN.
Per quanto sopra, le spese mediche relative a visite specialistiche effettuate presso ambulatori privati rientrano nel nuovo obbligo e devono quindi essere pagate con mezzi tracciabili.
Si segnala inoltre che, a causa dell’immediata entrata in vigore dell’obbligo di tracciabilità del pagamento, anche in risposta a precise richieste di proroga pervenute da più parti, si profila la possibilità di uno slittamento di tale obbligo mediante un emendamento attualmente in discussione alle Commissioni Affari Costituzionali e Bilancio della Camera.
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Detrazioni IRPEF 19% - Parametrazione al reddito complessivo |
A partire dal 2020, salvo specifiche eccezioni, le detrazioni previste dall’art. 15 del TUIR sopra indicate spettano con i seguenti limiti:
- per l’intero importo della spesa sostenuta nel caso in cui il reddito complessivo non ecceda 120.000,00 euro;
- per la parte corrispondente al rapporto tra l’importo di 240.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 120.000,00 euro, qualora il reddito complessivo superi i 120.000,00 euro.
- Se il reddito complessivo supera i 240.000 euro le detrazioni non spettano.
Come anticipato, sono tuttavia previste delle eccezioni. Alcune spese sono infatti escluse dal suddetto meccanismo, quali gli interessi passivi su prestiti e mutui agrari, gli interessi passivi di mutui ipotecari per l’acquisto dell’abitazione principale e gli interessi per mutui ipotecari per la costruzione e ristrutturazione dell’abitazione principale, nonché le spese sanitarie.
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La tassazione cd. “cedolare secca” sulle locazioni immobiliari, dal 2020 si applica nelle seguenti misure:
- per le locazioni cd. “ordinarie” al 21%;
- per le locazioni a “canone concordato” (*) al 10%.
Si precisa che l’aliquota stabilita per i contratti a “canone concordato” è da considerarsi una disposizione a regime, e non è più sottoposta ad alcun limite predeterminato di durata.
(*) Si ricorda che il contratto di locazione a canone concordato rappresenta una specifica forma contrattuale di locazione nella quale l’importo del canone non è liberamente definibile dalle parti. Gli importi minimi e massimi infatti vengono stabiliti a livello locale sulla base di appositi parametri definiti tramite la contrattazione tra sindacati degli inquilini e associazioni dei proprietari, e tenuto conto di alcuni elementi di calcolo tra cui, a titolo esemplificativo, le caratteristiche dell’immobile e la zona dove è situato. Il contratto deve essere obbligatoriamente stipulato con l’intervento delle associazioni sindacali, oppure, in mancanza del loro intervento, è necessaria un’attestazione della rispondenza del contenuto del contratto agli accordi sindacali, rilasciato da una delle medesime associazioni.
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La legge di bilancio 2020 riapre la disciplina della rivalutazione del costo o del valore di acquisto dei terreni e delle partecipazioni non quotate possedute da persone fisiche, società semplici, enti non commerciali e soggetti non residenti privi di stabile organizzazione in Italia.
La questione interessa le persone fisiche che hanno in animo di cedere a terzi terreni e partecipazioni o che hanno comunque interesse ad adeguare il valore di acquisto in previsione di future cessioni.
La rivalutazione si realizza mediante (i) la predisposizione di una perizia giurata a cura di soggetti abilitati ed (ii) il pagamento di un’imposta sostitutiva dell’11% sul valore di perizia, da versarsi in unica rata entro il 30 giugno 2020, oppure in tre rate annuali a partire dal 30 giugno 2020. In tal caso, le rate successive dovranno essere maggiorate degli interessi nella misura del 3% annuo.
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Incremento dell’aliquota dell’imposta sostitutiva sulle plusvalenze immobiliari |
Viene incrementata dal 20% al 26% l’aliquota dell’imposta sostitutiva per le plusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso di terreni non edificabili e di fabbricati da parte di soggetti che non svolgono attività di impresa.
La relativa norma infatti prevede la possibilità di sostituire l’ordinaria tassazione Irpef con un’imposta sostitutiva che viene versata dal Notaio a seguito della stipula dell’atto di cessione dei beni sopra indicati.
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Rivisti i limiti entro i quali i buoni pasto sono esclusi dal reddito di lavoro dipendente. Dal 2020, i buoni pasto non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente entro i seguenti limiti giornalieri:
- 4,00 euro per i buoni pasto cartacei (in luogo del precedente limite di 5,29 euro);
- 8,00 euro per i buoni pasto elettronici (in luogo del precedente limite di 7,00 euro).
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A partire dal 2020 viene abolita la TASI.
Permane invece la tassazione IMU, seppur vengano introdotte alcune lievi modifiche di natura tecnica che impattano in particolare sulle modalità di calcolo delle rate. Le regole fondamentali di applicazione dell’IMU, ad esempio i termini di versamento, non subiscono tuttavia variazioni.
Lo Studio rimane a disposizione per qualsiasi chiarimento ed approfondimento.