Circolare di Studio n. 4 del 27 gennaio 2023

 Assegnazione beni ai soci 

 

Gentili Clienti,

l’art. 1 co. 100 – 106 della Legge di Bilancio 2023 (n. 197 del 29.12.2022) reintroduce un incentivo riguardante l’assegnazione e cessione di beni ai soci riconoscendo un trattamento fiscale agevolato.

Anticipiamo che i professionisti di studio procederanno alle valutazioni delle singole posizioni che siano ritenute di particolare convenienza al fine di concordare l’eventuale adesione alla procedura agevolata.

Nel prosieguo verrà delineata la disciplina delle operazioni di assegnazione dei beni ai soci.


Requisiti 

I vincoli posti dalla legge riguardano:

La natura giuridica delle società: possono assegnare o cedere i beni beneficiando delle agevolazioni le società di persone commerciali (snc e sas) e le società di capitali (srl, spa e sapa);

La natura dei beni assegnati: i beni agevolati sono rappresentati dai beni immobili (terreni e fabbricati), fatta eccezione per quelli strumentali per destinazione, e dai beni mobili iscritti nei pubblici registri non utilizzati come beni strumentali nell’attività propria dell’impresa;

La qualifica dei soci: l’agevolazione è concessa alla condizione che i soci siano iscritti a libro soci, ove prescritto, al 30.09.2022, o che lo siano entro il 31.01.2023, ma in forza di un titolo di trasferimento avente data certa anteriore all’01.10.2022.


Termine

I benefici previsti dalla Legge di Bilancio 2023 competono a condizione che l’atto di assegnazione avvenga entro il 30.09.2023.

Tassazione della società

Per quanto riguarda le imposte sui redditi, la norma prevede che:

Sulle plusvalenze che emergono a seguito delle operazioni agevolate è dovuta un’imposta sostitutiva delle imposte dirette e IRAP pari all’8% (10,5% se la società è di comodo per almeno due periodi d’imposta sugli ultimi tre);

Le stesse plusvalenze possono essere determinate assumendo, in luogo del valore normale, il valore catastale degli immobili (o un qualsiasi valore intermedio tra i due); pertanto la plusvalenza è determinata dalla differenza tra valore normale (o catastale o valore intermedio) dell’immobile e il suo costo fiscale. Per i beni diversi dagli immobili, la base imponibile è determinata in via ordinaria (valore normale meno costo fiscale);

Sulle riserve in sospensione d’imposta annullate per effetto dell’assegnazione è dovuta un’imposta sostitutiva del 13%. L’imposta quindi è dovuta solo se per effetto dell’assegnazione si annullano, in contropartita dei beni assegnati, dette riserve.


Trattamento delle riserve e tassazione dei soci

Ai fini del versamento dell’imposta sostitutiva del 13%, rileva l’ammontare delle riserve annullate, a prescindere dal fatto che queste siano diverse dal valore normale/catastale del bene.

Il pagamento dell’imposta sostitutiva del 13%, operata dalla società, libera le riserve utilizzate in sede di assegnazione ed è definitivo e liberatorio anche per i soci assegnatari di qualsiasi ulteriore tassazione. In particolare, per i soci delle società di capitali, il pagamento dell'imposta sostitutiva, operato dalla società per poter utilizzare le riserve in sospensione d’imposta, determina l’irrilevanza in capo agli stessi dell'importo assoggettato a tassazione dalla società.

Nelle società di persone, l’applicazione delle ordinarie regole di tassazione per trasparenza determina, per i soci, l’irrilevanza dell’importo già assoggettato a tassazione dalla società con il pagamento dell'imposta sostitutiva relativa all’assegnazione agevolata in esame.

Nell’ipotesi di assegnazione da parte di società di capitali con riduzione delle riserve di utili, il socio assegnatario verrà assoggettato a imposta del 26% dell’importo non assoggettato ad imposta sostitutiva.

Nel caso in cui, a fronte dell’assegnazione di beni, la società riduca le riserve di capitale, il socio non consegue alcun reddito, ma l’operazione comporterà la riduzione del costo fiscale della partecipazione detenuta a norma dell’art. 47, comma 5, TUIR.


Versamento delle imposte sostitutive

Il versamento delle imposte sostitutive deve avvenire:

Per il 60% entro il 30.09.2023;

Per il rimanente 40% entro il 30.11.2023.


Iva e imposte indirette

La normativa in materia di imposte indirette prevede che l’aliquota dell’imposta di registro, se dovuta in misura proporzionale, è ridotta alla metà, e le imposte ipotecaria e catastale si applicano in misura fissa.

Non viene previsto nessun trattamento agevolato con riferimento all’IVA che va quindi assolta nei modi ordinari. 


- L’elencazione assume carattere tassativo, per cui sono esclusi dall’agevolazione le società cooperative, le società consortili, i consorzi e gli altri enti commerciali, nonché gli enti non commerciali, anche se esercitano in via non prevalente attività d’impresa. Non vi sono, invece, preclusioni per le società in liquidazione.

 - Possono quindi riguardare: gli immobili patrimonio di cui all’art. 90 del TUIR; gli immobili “merce”, alla cui produzione o scambio è destinata l’attività dell’impresa e gli immobili strumentali per natura (iscritti nelle categorie catastali B, C, D, E e A/10 e non utilizzati direttamente per l’esercizio dell’attività d’impresa).

 - Per le società di persone e le altre società non obbligate alla tenuta del libro soci, secondo la circ. Agenzia delle Entrate dell’01.06.2016 n.26, occorre che alla data di riferimento la qualifica di socio sia provata con titoli idonei aventi data certa.



Lo Studio rimane a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento.