Circolare di Studio n. 29 del 21 ottobre 2022

Distribuzione di dividendi entro il 31.12.2022 – trattamento fiscale 

 

Gentili Clienti,

ricordiamo che, a partire dagli utili maturati dal 01.01.2018, è stata prevista un’unica tassazione con ritenuta a titolo d'imposta del 26%.

Per gli utili maturati entro il 31.12.2017 e distribuiti entro il 31.12.2022 è previsto invece un regime transitorio che si illustra di seguito.


Regime transitorio in scadenza il 31.12.2022

Per i dividendi da partecipazioni qualificate (1) oggetto di delibera e distribuzione fino al 31.12.2022 e formatesi con utili prodotti sino all'esercizio in corso al 31.12.2017, continuano ad applicarsi le seguenti disposizioni precedentemente in vigore:

nel limite del 40%, per gli utili formatisi fino all'esercizio in corso al 31.12.2007;

nel limite del 49,72%, per gli utili formatisi dopo l'esercizio in corso al 31.12.2007 e sino all'esercizio in corso al 31.12.2016;

nel limite del 58,14%, per gli utili formatisi fino all'esercizio in corso al 31.12.2017.

Valutazioni in merito a distribuzioni di utili entro il 31.12.2022

Per quanto sopra, per coloro che abbiano in programma distribuzioni di utili formatisi fino al 31.12.2017, si rende necessario provvedere alle opportune valutazioni entro il 31.12.2022 al fine di deliberare l’eventuale distribuzione entro tale data.

In tale ambito, si segnala per completezza che l’Agenzia delle Entrate ritiene che l’applicazione della norma transitoria sia applicabile qualora entro il 31.12.2022 siano avvenuti sia la formale delibera che la materiale distribuzione degli utili.

Segnaliamo infine che la distribuzione di dividendi potrebbe, in alcuni casi, comportare il recupero dell’agevolazione precedentemente calcolata sull’accantonamento degli utili (c.d. super-Ace).

 

Lo Studio rimane a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento.


1 _ sono partecipazioni qualificate quelle che rappresentano complessivamente una percentuale di diritti di voto esercitabili nell'assemblea ordinaria superiore al 2% o al 20%, ovvero una partecipazione al capitale od al patrimonio superiore al 5% o al 25%, a seconda che si tratti di partecipazioni negoziate in mercati regolamentati o di altre partecipazioni.