Circolare di Studio n. 28 del 21 ottobre 2022

Operazioni con San Marino – riepilogo delle casistiche – per le fatture con IVA esposta attenzione al momento di detrazione 

 

Gentili Clienti,

richiamata la recente circolare di studio n.22/2022 relativa ad operazioni con l’estero, riteniamo utile fornire un quadro esplicativo degli adempimenti da porre in essere per le operazioni attive e passive con soggetti sammarinesi.

Ricordiamo in primo luogo che, a partire dal 1° luglio 2022, è entrato in vigore l’obbligo di emettere fattura elettronica tramite invio allo SdI per le cessioni di beni nei confronti di operatori di San Marino e per gli acquisti di beni da tali soggetti. Restano esclusi da tali obblighi gli operatori sammarinesi che nell’anno precedente hanno dichiarato ricavi per un importo inferiore a 100.000 euro e gli operatori italiani non soggetti all’obbligo di emissione della fattura elettronica.

L’emissione della fattura elettronica resta invece una facoltà per le prestazioni di servizi.,  anche se l’emissione del documento elettronico è assolutamente consigliato dal momento che integra la comunicazione dell’Esterometro.

Riportiamo di seguito le possibili casistiche di gestione dei rapporti con fornitori/clienti aventi sede a San Marino:

Acquisto di beni da San Marino: la fattura emessa dall’operatore di San Marino sarà in formato elettronico, ad eccezione delle esclusioni poco sopra descritte, e potrà essere con Iva o senza Iva:

Fattura elettronica con Iva: per poter portare in detrazione l’Iva esposta in fattura è necessario attendere che l’Agenzia delle Entrate abbia  comunicato l’esito positivo del controllo sull’avvenuto versamento dell’Iva da parte del cedente (tali informazioni sono disponibili sul portale Fatture e Corrispettivi che renderà visibile l’esito positivo dei controlli e la data di ultimazione del controllo/vidimazione della fattura);

Fattura elettronica senza Iva: in questo caso la fattura è emessa in regime di reverse charge e si rende quindi necessario procedere alla relativa integrazione
ex art. 17, c. 2 D.P.R. 633/1972. L’integrazione potrà essere effettuata elettronicamente con tipo documento TD19 ed invio allo SdI dopo aver ricevuto la comunicazione di esito positivo del controllo effettuato dall’Agenzia delle Entrate. Tale modalità di integrazione elettronica è comunque facoltativa, anche se “consigliata” dall’Agenzia delle Entrate, in quanto la fattura pervenuta da San Marino è infatti già emessa in formato elettronico ed è transitata allo SdI. L’integrazione può quindi essere effettuata anche in formato cartaceo;

Fattura cartacea con Iva: per poter portare in detrazione l’Iva esposta in fattura è necessario ricevere la fattura vidimata con timbro a secco dell’ufficio tributario di San Marino (così come avveniva in passato) e ai fini dell’esterometro andrà inviato telematicamente allo SdI. A partire dal 1° ottobre 2022 questa operazione andrà comunicata ai fini dell’esterometro con il nuovo tipo di documento TD28;

Fattura cartacea senza Iva: in questo caso la fattura è emessa in regime di reverse charge e si rende quindi necessario procedere alla relativa integrazione
ex art. 17, c. 2 D.P.R. 633/1972. Ai fini dell’esterometro l’integrazione dovrà essere effettuata elettronicamente con tipo documento TD19 ed invio allo SdI dopo aver ricevuto la fattura vidimata dall’ufficio tributi di San Marino.

acquisto di servizi da San Marino: la fattura sarà in formato cartaceo, non essendo obbligatoria l’emissione di fattura elettronica. Si rende quindi necessario generare un’autofattura e procedere alla doppia registrazione (registro iva acquisti e vendite) al fine di adempiere agli obblighi Iva. Il documento di integrazione sarà di tipo TD17, emesso in formato elettronico e dovrà transitare allo SdI. Nel caso venga ricevuta fattura elettronica dal fornitore di servizi sammarinese si procederà all’emissione del documento di integrazione di tipo TD17;

cessione beni verso San Marino: il cedente italiano emette fattura elettronica con codice destinatario dell’Ufficio tributario di San Marino 2R4GT08 e senza applicazione di Iva, trattandosi di esportazione ex art. 8 D.P.R. 633/1972 (Natura operazione N3.3 “non imponibili – cessioni verso San Marino”). La fattura elettronica verrà inviata dallo SdI all’ufficio tributario di San Marino per verificare l’assolvimento dell’imposta sull’importazione da parte del cliente sammarinese, comunicando quindi la regolarità della fattura. Per legittimare il regime di non imponibilità Iva, il cedente italiano dovrà quindi verificare l’esito positivo del controllo effettuato dall’ufficio tributario di San Marino sul portale “Fatture e corrispettivi” dove sarà resa disponibile anche la data di vidimazione della fattura. Si precisa che l’esito positivo dovrà essere ricevuto entro i quattro mesi successivi all’emissione della fattura, mentre nel caso in cui non venga convalidata la fattura o questa non avvenga entro quattro mesi, l’operatore italiano, nei trenta giorni successivi, dovrà emettere nota di variazione in aumento per l’Iva dovuta senza dover corrispondere interessi e sanzioni;

prestazione di servizi verso San Marino: la fattura può essere emessa in formato cartaceo con conseguente necessità di adempiere comunque ai conseguenti obblighi ai fini esterometro. La soluzione da preferire è che il cedente italiano opti per l’emissione della fattura direttamente in formato elettronico (stesso codice destinatario sopra indicato 2R4GT08).

 

Lo Studio rimane a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento.