Circolare di Studio n. 19 del 27 marzo 2020

Decreto Legge cd. “Cura Italia” ed altre misure anticrisi – ulteriori indicazioni e chiarimenti – modifica e aggiornamento dei codici attività non soggette a sospensione.

 

Gentile Cliente,

con la presente circolare forniamo ulteriori indicazioni in riferimento alle misure adottate dal Governo nell’attuale periodo di emergenza sanitaria, sulla base anche dei chiarimenti forniti dagli enti interessati e degli approfondimenti pubblicati dagli organi di stampa.


  • Disposizioni relative alla chiusura delle attività – modifica e aggiornamento dei codici attività non soggetti a sospensione

Richiamate le nostre Circolari n. 12/2020 e n. 16/2020 relative alle misure introdotte per la chiusura di alcune attività, riteniamo utile evidenziare che le norme di cui al Dpcm del 11/03/2020 e del successivo Dpcm del 22/03/2020 vanno lette in maniera coordinata.


Il Decreto del 22/03/2020 prevede infatti la sospensione, e quindi la chiusura, sull’intero territorio nazionale di tutte le attività ritenute non essenziali dal 23 marzo al 3 aprile 2020. L’elenco delle attività che possono rimanere aperte è contenuto nell’allegato 1 al medesimo decreto.

L’art. 1 c. 1 lett. a dello stesso Decreto del 22 marzo fa un espresso richiamo alle precedenti disposizioni prevedendo che “Resta fermo, per le attività commerciali, quanto disposto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020 e dall’ordinanza del Ministro della salute del 20 marzo 2020”.

Per quanto sopra, le attività già autorizzate all’apertura sulla base del Dpcm del 11/03/2020 possono per espressa disposizione normativa continuare ad operare (a titolo esemplificativo, vendita di generi alimentari, tabacchi, edicole, farmacie, commercio elettronico).

In riferimento alle attività non soggette alla chiusura previste dal Decreto del 22 marzo 2020, in data 25 marzo 2020 il Ministero dello Sviluppo Economico ha emanato un Decreto   [Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 80 del 26 marzo 2020] con cui sono state aggiornati e modificati i codici attività non soggetti a sospensione. Vi invitiamo a controllare attentamente l’elenco allegato al Decreto ministeriale del 25 marzo 2020, che inviamo insieme alla presente, perché sostituisce integralmente l’elenco delle attività contenuto nel precedente Decreto del 22 marzo 2020.  Sono presenti diverse novità rispetto alla precedente situazione, in particolare ci sono attività non più presenti nel nuovo Decreto che dovranno quindi essere sospese (ad esempio 22.1 Fabbricazione di articoli in gomma, 28.3 Fabbricazione di macchine per l’agricoltura e la silvicoltura e 28.93 Fabbricazione di macchine per l’industria alimentare) e attività che sono state aggiunte nel nuovo elenco e che di conseguenza non sono più soggette a chiusura (ad esempio 25.92 Fabbricazione di imballaggi leggeri in metallo, 28.29.30 Fabbricazione di macchine automatiche per la dosatura, la confezione e per l’imballaggio).


Le attività sospese per effetto di questo nuovo Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico, e solo queste, dovranno completare le attività necessarie alla sospensione entro il 28 marzo 2020, compresa la spedizione della merce in giacenza.


  • Pagamento di debiti fiscali affidati all’Agenzia Entrate e della Riscossione – termini di versamento e sospensioni


Richiamata la nostra circolare n. 15/2020, tenuto conto degli ulteriori chiarimenti pervenuti, evidenziamo che la sospensione di tutti i termini di pagamento dei tributi affidati all’Agenzia della Riscossione che scadono nel periodo dall’8 marzo al 31 maggio 2020 è da considerarsi norma di carattere generale. Pertanto tutti i pagamenti rateizzati che riguardano cartelle di pagamento gestite da Agenzia Entrate e Riscossioni (Ex Equitalia) possono essere sospesi in tale fase temporale e andranno poi effettuati entro il 30 giugno 2020 in unica soluzione.


D’altro lato, ribadiamo che invece non rientrano nella sospensione, e quindi proseguono gli ordinari termini di pagamento, i versamenti relativi agli accertamenti con adesione, alle conciliazioni, agli avvisi bonari ed alle eventuali rateizzazioni ad essi collegate.


  • Art. 96 Decreto Cura Italia – Indennità per i collaboratori sportivi


  • Tra le misure anticrisi, è previsto il riconoscimento (per ora “una tantum” per il mese di marzo) di un’indennità di euro 600,00 in favore dei soggetti titolari di rapporti di collaborazione di cui all’art. 67, comma 1, lettera m. del TUIR (i c.d. “compensi sportivi dilettantistici”). L’indennità è fruibile sia da parte dei titolari di rapporti di co.co.co amministrativo/gestionale che dei c.d. “sportivi dilettanti puri”, in possesso della sola lettera di incarico. L’indennità erogata “non concorre alla formazione del reddito” e quindi, riteniamo, nemmeno ai fini della determinazione del “plafond” dei 10.000 euro annui di cui all’at. 69 del TUIR
    • La richiesta del contributo andrà presentata alla società “Sport & Salute SPA”. La fruizione del contributo è sottoposta a diverse condizioni e non è immediata in quanto è previsto un apposito decreto del MeF, che disciplinerà modalità di presentazione delle domande nonché i criteri di getione delle risorse disponibili e di controllo dell’intera procedura.

Lo Studio resta a disposizione per ogni eventuale chiarimento e ribadiamo alla Clientela che lo Studio si è programmato da tempo per lavorare in smart-working e che i professionisti ed i collaboratori, nel rispetto delle disposizioni di Legge e del buon senso, sono a disposizione per qualsiasi necessità.

Allegato DM-MiSE-25-03-20