Circolare di Studio n. 19 del 14 giugno 2023

Decreto “Alluvioni” – indennità una tantum ed altre misure di sostegno

 

Gentile Cliente,

come già comunicato con la Circolare n.18/2023, ricordiamo che è stato pubblicato il c.d. Decreto “Alluvioni” che prevede misure di sostegno per fronteggiare l'emergenza provocata dagli eventi alluvionali che hanno colpito i territori delle regioni Emilia-Romagna, Marche e Toscana.

Riportiamo di seguito l’informativa relativa all’indennità una tantum prevista in favore di alcune categorie di lavoratori e ad altre misure di sostegno.

Si precisa che il Decreto è in corso di conversione in legge e le relative disposizioni sono quindi suscettibili di modifiche ed integrazioni.


INDENNITA’ UNA TANTUM

Premessa

Si segnala in primo luogo che l’Inps erogherà l’indennità nei limiti dei fondi disponibili, pertanto qualora dall’attività di monitoraggio dovesse emergere, anche in via prospettica, il raggiungimento del complessivo limite di spesa, l’Inps non procederà all’accoglimento delle ulteriori domande eventualmente pervenute.

 

Categorie di lavoratori

L’indennità è prevista in favore delle seguenti categorie di lavoratori:

collaboratori coordinati e continuativi, dottorandi, assegnisti di ricerca e i medici in formazione specialistica;

titolari di rapporti di agenzia e di rappresentanza commerciale;

lavoratori autonomi, professionisti e esercenti attività d’impresa.

In tale ultima categoria, rientrano:

lavoratori autonomi iscritti alla Gestione artigiani e commercianti e alla Gestione speciale per i coltivatori diretti e per i coloni e mezzadri dell’Inps (compresi gli IAP e i coadiuvanti e coadiutori);

pescatori autonomi;

liberi professionisti iscritti alla Gestione separata dell’Inps (compresi i partecipanti agli studi associati o società semplici);

lavoratori autonomi che svolgono attività per la quale vige l’obbligo contributivo presso la gestione speciale ex Enpals;

professionisti con cassa.


Requisiti 

Possono accedere all’indennità coloro che alla data del 1° maggio 2023, risiedevano o erano domiciliati ovvero operavano, esclusivamente o, nel caso degli agenti e rappresentanti, prevalentemente in uno dei Comuni per cui è stato dichiarato lo stato di emergenza con delibere del Consiglio dei ministri del 4 maggio 2023, del 23 maggio 2023 e del 25 maggio 2023 e che hanno dovuto sospendere l’attività a causa degli eventi alluvionali occorsi a partire dal 1° maggio 2023.


Misura dell’indennità

L’indennità una tantum è pari a 500 euro per ciascun periodo di sospensione non superiore a quindici giorni e comunque l’importo massimo erogabile a ciascun lavoratore non può superare 3.000 euro.

Il richiedente dovrà indicare in sede di presentazione della domanda i periodi di sospensione dell’attività.


Modalità di presentazione della domanda

Il Decreto prevede che l’indennità sia erogata dall’Inps sulla base di apposita domanda e che la stessa deve essere adeguatamente documentata.

La richiesta deve essere presentata in via telematica all’Inps entro la data del 30 settembre 2023, utilizzando i consueti canali messi a disposizione.

Come già comunicato dall’Inps, si segnala in particolare che la procedura sarà accessibile dal 15 giugno 2023, accedendo alla sezione “Punto d’accesso alle prestazioni non pensionistiche” raggiungibile dalla home page del sito web www.inps.it, seguendo il percorso “Sostegni, Sussidi e Indennità” > “Esplora Sostegni, Sussidi e Indennità” > selezionare la voce “Vedi tutti” nella sezione Strumenti > “Punto d’accesso alle prestazioni non pensionistiche”.

E’ poi necessario selezionare “Indennità una tantum in favore dei lavoratori autonomi che hanno sospeso l’attività lavorativa nei Comuni indicati nell’allegato 1 del DL 61/2023, a seguito degli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023”.

L’Inps erogherà l’indennità sulla base dei dati autocertificati dal richiedente. Qualora, sulla base dei successivi controlli, l’indennità risulti non spettante, la stessa sarà oggetto di recupero, ferme restando le sanzioni, anche penali, previste in caso di rilascio di dichiarazioni non veritiere.

 

PROROGA DETRAZIONE 110% 

È prevista la proroga per le spese sostenute fino al 31.12.2023 della detrazione nella misura del 110% per gli interventi effettuati su immobili ubicati nei territori alluvionati. La disposizione è da ritenersi relativa esclusivamente alle unità immobiliari unifamiliari.


SOSPENSIONE DEI TERMINI DI GIUDIZI AMMINISTRATIVI E TRIBUTARI

Dal 1.5.2023 al 31.7.2023, sono sospesi i termini processuali per il compimento di qualsiasi atto nei giudizi amministrativi, contabili, militari e tributari. Rientrano quindi nella sospensione anche:

 la proposizione di atti introduttivi del giudizio;

le impugnazioni;

la proposizione di ricorsi amministrativi;

qualora almeno una delle parti all’1.5.2023 era residente, domiciliata o aveva sede nei territori alluvionati.

La disposizione è applicabile anche nell’ipotesi in cui uno dei difensori abbia la residenza o studio legale nei predetti territori, a condizione che la nomina sia anteriore all’1.5.2023.


CONTRIBUTI ALLE IMPRESE ESPORTATRICI

L’art. 10 prevede misure di sostegno in favore delle imprese esportatrici localizzate nei territori alluvionati. In particolare, la Società italiana per le imprese all'estero, Simest S.p.A., è autorizzata all’erogazione di contributi a fondo perduto per l’indennizzo dei comprovati danni diretti subiti dalle imprese esportatrici localizzate nei territori interessati dagli eventi alluvionali, nei limiti della quota dei medesimi per la quale non si è avuto accesso ad altre forme di ristoro a carico della finanza pubblica.

Il contributo non è rilevante ai fini delle imposte sui redditi e dell’IRAP. Condizioni, termini e modalità di erogazione saranno stabiliti con una o più deliberazioni del Comitato agevolazioni.


ALTRE MISURE DI SOSTEGNO – SOSPENSIONE DEI TERMINI

L’art. 11 prevede inoltre la sospensione di alcuni termini per le società e le imprese che, alla data del 1° maggio 2023, avevano la sede operativa nei territori considerati alluvionati. Sono in particolare sospesi dal 1° maggio 2023 e sino al 30 giugno 2023, senza applicazione di sanzioni e interessi:

i versamenti riferiti al diritto camerale annuale (che andrà versato in unica soluzione alla ripresa del termine, quindi 01.07.2023);

gli adempimenti contabili e societari in scadenza entro il 30 giugno 2023;

il pagamento delle rate dei mutui e dei finanziamenti di qualsiasi genere, ivi incluse le operazioni di credito agrario di esercizio e di miglioramento e di credito ordinario, erogati dalle banche, nonché dagli intermediari finanziari;

i pagamenti di canoni per contratti di locazione finanziaria aventi ad oggetto edifici divenuti inagibili, anche parzialmente, ovvero beni immobili strumentali all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale, agricola o professionale svolta nei medesimi edifici;

i pagamenti di canoni per contratti di locazione finanziaria aventi per oggetto beni mobili strumentali all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale, agricola o professionale.

Lo stesso articolo 11 prevede inoltre che:

gli eventi alluvionali che hanno colpito le imprese sono da considerarsi causa di forza maggiore ai sensi dell'articolo 1218 del codice civile, anche ai fini dell'applicazione della normativa bancaria e delle segnalazioni delle banche alla Centrale dei rischi;

per le società e le imprese aventi sede operativa nei territori alluvionati, tenute a presentare atti e documenti presso le Camere di commercio, sono sospesi, a decorrere dal 1° maggio 2023 e fino al 31 luglio 2023, tutti i termini per i relativi adempimenti amministrativi e il pagamento delle conseguenti sanzioni previste dalla vigente normativa.


INTERVENTI DEL FONDO DI GARANZIA PMI 

L'art. 9 del Decreto Alluvioni prevede un rafforzamento degli interventi del Fondo di garanzia per le PMI localizzate nei territori alluvionati che prevede il rilascio di garanzia pubblica su alcune tipologie di finanziamento, oltreché l'esonero dal pagamento delle commissioni “una tantum”.


RISTORI PER IL SETTORE TURISTICO 

L’art. 17 del Decreto prevede un apposito Fondo finalizzato al sostegno della ripresa delle attività produttive ed al riconoscimento di ristori a fronte dei danni subiti dagli operatori economici con sede operativa nei territori alluvionati per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza dal Consiglio dei Ministri.

I destinatari di tale misura sono le attività turistiche e ricettive, inclusi porti turistici, gli stabilimenti termali e balneari, i parchi tematici, i parchi divertimento, gli agriturismi e il settore fieristico, nonché della ristorazione.

Le modalità e le procedure di erogazione saranno definite con apposito decreto del Ministro del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.


Lo Studio rimane a disposizione per qualsiasi chiarimento ed assistenza.