Circolare di Studio n. 17 del 19 maggio 2023

Versamento acconto IMU per l’anno 2023.

 


Gentili Clienti,

il prossimo 16 Giugno 2023 scade il termine per versare l’acconto dell’IMU relativa all’anno 2023. 

Se sono intervenute delle variazioni rispetto ai periodi precedenti invitiamo la clientela a comunicarlo tempestivamente, e comunque entro il prossimo 26 maggio 2023, inviando una mail ai seguenti indirizzi:

segreteria@studiocavallimarinelli.it

segreteria@sinibaldimarinelli.it

comunicando il tipo di variazione (ad esempio acquisto, vendita, ristrutturazione, successione, ecc.) e allegando la relativa documentazione (atto di compravendita, documentazione catastale relativa alla variazione di rendita, ecc.).

Qui di seguito si riepilogano le principali novità che hanno interessato la normativa IMU.

 

 

NOVITA’ 2023

Dal 1° gennaio 2023 è prevista l’esenzione dal pagamento dell’IMU per gli immobili occupati abusivamente. Per godere dell’agevolazione è necessario che sia stata presentata apposita denuncia all’Autorità giudiziaria per violazione di domicilio o invasione di terreni e edifici ai sensi del Codice Penale o in caso di occupazione abusiva sia stata presentata apposita denuncia o sia già iniziata l’azione giudiziaria penale. Dovrà inoltre essere inviata un’apposita comunicazione al Comune in cui è ubicato l’immobile con le modalità che verranno definite dal Ministero dell’Economia e delle Finanze.

Anche nel 2023 l’abitazione principale non di lusso è esente dal pagamento dell’IMU. Si ricorda che alla luce della recente sentenza della Corte Costituzionale, che ha dichiarato illegittima parte della normativa IMU relativa alle agevolazioni per l’abitazione principale, è stato ri-definito l’ambito di esenzione IMU prevista per l’abitazione principale nel caso in cui i coniugi risultino avere residenza e dimora abituale in due immobili diversi. In particolare, ciascun coniuge proprietario/soggetto passivo IMU dell’immobile in cui risiede e dimora abitualmente può usufruire dell’esenzione IMU prevista per la propria abitazione principale, a prescindere dalla residenza e dimora abituale degli altri componenti del nucleo familiare. Teniamo a precisare che l’utilizzo di un immobile quale dimora abituale origina consumi di energia elettrica, servizi idrici, gas, ecc., e che tali dati saranno messi a disposizione dei Comuni per tutte le attività di contrasto all’evasione dei tributi locali.

Anche per l’annualità 2023 i fabbricati costruiti e destinati alla vendita dall’impresa costruttrice (c.d. beni merce) saranno esenti da IMU fintanto che gli stessi resteranno invenduti e non sono comunque locati.

E’ necessario che lo Studio entri in possesso di tutte le variazioni intervenute negli immobili posseduti e detenuti a far data dal 1° Gennaio 2023, in quanto le stesse possono incidere sulla determinazione delle imposte dovute, o sulla individuazione del soggetto obbligato al pagamento. A titolo meramente esemplificativo le variazioni potrebbero essere costituite da:

acquisti, vendite, costituzioni di usufrutto, o di altri diritti reali sugli immobili;

trasferimenti di residenza, teniamo a precisare che per abitazione principale non soggetta al versamento dell’IMU si rinvia a quanto scritto poco sopra;

interventi di recupero, risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia (ad esclusione delle ordinarie e straordinarie manutenzioni);

variazioni catastali intervenute sugli immobili;

variazione del valore di area edificabile e variazione della destinazione urbanistica dei terreni;

inizio o termine della realizzazione di fabbricato;

casi di acquisto o perdita all’esenzione / esclusione dall’IMU;

accatastamento con attribuzione di rendita di immobili in precedenza sprovvisti;

stipula di contratti di leasing immobiliare;

trasferimenti per successioni ereditarie;

stipula di nuovi contratti di locazione e/o comodato;

stipula di nuovi contratti che permettono la detenzione di immobili, terreni o aree edificabili.


Vanno inoltre segnalate allo Studio tutte le variazioni sulla consistenza dell’immobile (ampliamenti, riduzioni) e sulla sua agibilità: per gli immobili di interesse storico e per quelli dichiarati inagibili o inabitabili è prevista una riduzione del 50%, mentre per gli immobili in corso di ristrutturazione o in costruzione l’imposta sarà commisurata al valore dell’area (terreno edificabile) su cui insiste il fabbricato.


Lo Studio resta a disposizione per ogni eventuale chiarimento.