Circolare di Studio n. 19 del 10 giugno 2022

Autodichiarazione aiuti di stato – scadenza 30 giugno 2022

 

Gentile Cliente,

è stato recentemente introdotto un nuovo adempimento a carico dei soggetti che hanno ricevuto aiuti per l’emergenza sanitaria Covid-19 nel periodo dal 1 marzo 2020 al 30 giugno 2022. L‘adempimento, la cui scadenza è fissata per il 30 giugno 2022, è strutturato come un’autocertificazione [Con tutte le conseguenze che ne conseguono in caso di errore] e prevede l’indicazione analitica degli aiuti goduti. La finalità è quella di consentire il monitoraggio e la verifica del rispetto dei limiti sugli aiuti di Stato (vedi tabella riportata più avanti) e prevede inoltre, in caso di superamento, la restituzione delle somme godute in eccedenza.

 

L’adempimento è al momento interessato da un acceso dibattito, sia per la mole e la modalità di raccolta delle informazioni, sia per la scadenza molto ravvicinata. È stato inoltre presentato un ricorso al Tar del Lazio il quale si dovrà pronunciare sulle modalità e sui termini di presentazione.

 

Riportiamo di seguito alcuni degli aspetti di maggiore rilievo di tale adempimento.

 


 


 

Chi è obbligato alla presentazione dell’autodichiarazione?

 

Sono tenuti alla presentazione dell’autodichiarazione coloro che hanno beneficiato delle misure di aiuto indicate nel modello di autodichiarazione allegato alla presente circolare nel periodo dal 1 marzo 2020 al 30 giugno 2022.

 

L’autodichiarazione va trasmessa all’Agenzia delle Entrate entro il 30.6.2022, esclusivamente in via telematica, mediante il servizio web disponibile nell’area riservata del sito Internet del­l’Agenzia delle Entrate.

 


 

Cosa indicare nell’autodichiarazione?

 

L’autodichiarazione ha la finalità di attestare che l’importo complessivo degli aiuti fruiti non ha superato i massimali consentiti dalla normativa. Si precisa che i contributi sono raggruppati in due diverse tipologie alle quali si applicano differenti massimali (vedi tabella sotto riportata). Nell’autodichiarazione occorrerà indicare i contributi ricevuti distinguendoli fra le due diverse categorie (denominate Sezione 3.1 e Sezione 3.12).

 

Oltre all’indicazione analitica degli aiuti fruiti, sarà necessario fornire informazioni in merito all‘esistenza di un gruppo di imprese (cd. “impresa unica”).

 

Qualora fossero stati superati i massimali consentiti, sarà possibile restituire l’eccedenza dei benefici goduti senza applicazione di sanzioni.

 

Qui di seguito riportiamo i massimali consentiti precedentemente citati:

 

AIUTI DI CUI ALLA SENZIONE 3.1

Periodo di concessione dell’aiuto

Imprese
“generiche”

Imprese pesca
e acquacoltura

Imprese produzione
primaria di prodotti agricoli

1.3.2020 - 27.1.2021

800.000,00 euro

120.000,00 euro

100.000,00 euro

28.1.2021 - 30.6.2022


1.800.000,00 euro

270.000,00 euro

225.000,00 euro

 


 

AIUTI DI CUI ALLA SEZIONE 3.12

Periodo di concessione dell’aiuto

Massimale

13.10.2020 - 27.1.2021

3 milioni di euro

28.1.2021 - 30.6.2022

10 milioni di euro

 

Si precisa che i limiti indicati per il secondo periodo di concessione tengono conto degli aiuti già ottenuti nel periodo precedente.

 


 


 

Impresa unica

 

In riferimento alla verifica del rispetto dei massimali, assume particolare rilievo la definizione di “impresa unica” in quanto i limiti consentiti dalla norma si applicano alla sommatoria degli aiuti ricevuti da tutte le imprese facenti parte del gruppo.

 

Sostanzialmente ai fini dei relativi conteggi assumono rilievo i rapporti di controllo tra le imprese che hanno avuto accesso agli aiuti.

 

A tal fine, nel quadro B del modello di autodichiarazione, vanno indicati i codici fiscali dei soggetti che appartengono all’impresa unica che viene definita come l’insieme delle imprese fra le quali esiste almeno una delle relazioni seguenti:

 

un’impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un’altra impresa;

 

un’impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del Consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un’altra impresa;

 

un’impresa ha il diritto di esercitare un’influenza dominante su un’altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest’ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest’ul­tima;

 

un’impresa azionista o socia di un’altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell’altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azio­nisti o soci di quest’ultima.

 

 

 

Superamento dei massimali e restituzione

 

Il monitoraggio degli aiuti ha la finalità di individuare eventuali casi in cui siano stati superati i limiti previsti ai fini del conseguente recupero delle eccedenze che potrà avvenire:

 

tramite restituzione volontaria da parte del beneficiario;

 

tramite scomputo da eventuali aiuti successivi (se l’aiuto successivo non dovesse consentire l’integrale recupero, l’eccedenza andrà quindi riversata).

 

In riferimento alle modalità di restituzione, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che le somme da restituire non possono essere oggetto di compensazione con eventuali crediti.

 

I Clienti sono invitati a prendere contatto con i professionisti di riferimento al fine di definire tale adempimento.