Circolare di Studio n. 16 del 26/06/2019

Fatture immediate e differite – nuove modalità operative di emissione dal 1° Luglio 2019.

 

Gentile Cliente,

come anticipato con nostre precedenti circolari, dal 1° luglio 2019 entreranno a regime le nuove regole per l’emissione e l’invio allo SDI delle fatture elettroniche (ex DL 119/2018). Con la recente Circolare num. 14E del 17 giugno 2019, l’Agenzia delle Entrate, è nuovamente intervenuta sul tema fornendo, oltre ad altri aspetti, indicazioni operative in materia di emissione di fatture immediate e differite che dovranno essere applicati a partire dal1° luglio 2019, e che riportiamo qui di seguito .

- Fatturazione immediata :

Tale documento può essere emesso, a scelta dell’operatore, nel giorno di effettuazione dell’operazione, come da prassi ormai consolidata [1], oppure può essere generato, ed inviato allo SdI, nei 10 giorni successivi.

 In entrambi i casi la data da indicare sul documento è quella del giorno in cui l’operazione è stata effettuata  .

A titolo esemplificativo, in caso di fattura immediata per cessione di beni effettuata in data 28 settembre, l’operatore potrà scegliere di generare la fattura ed inviarla allo SdI entro lo stesso giorno, oppure procedere all’emissione ed all’invio allo SdI entro i 10 giorni successivi (8 ottobre), riportando sul documento qualedata della fattura quella del 28 settembre.

  In tale ultima ipotesi la fattura deve essere annotata sul registro delle fatture di vendita nel mese di ottobre (entro il 15) , con riferimento al mese precedente concorrendo quindi alla liquidazione dell’Iva relativa al mese di settembre.  

Nel caso in cui si utilizzi un metodo misto l’Agenzia delle Entrate, sempre con la medesima circolare, suggerisce di distinguere le registrazioni delle fatture immediate emesse ed inviate allo SdI nello stesso giorno di effettuazione dell’operazione, da quelle emesse ed inviate entro i 10 giorni successivi. La distinzione può avvenire con una distinta numerazione o con l’istituzione di un registro sezionale. Resta la piena libertà dei contribuenti su come ottemperare a tale obbligo (utilizzando, ad esempio, una specifica codifica che consenta l’imputazione corretta dell’imposta nel periodo di riferimento, i registri sezionali o altro metodo ritenuto idoneo).

- Fatturazione differita:

Nel caso di consegna di beni risultanti da documenti di trasporto o altro documento idoneo, e l’operatore opti per l’emissione della fattura riepilogativa a fine mese, la data da indicare sulla fattura è quella dell’ultima consegna.

A titolo esemplificativo, nel caso di consegne di beni effettuate in data 2, 10 e 28 settembre, il contribuente che emette fattura differita deve indicare quale data fattura quella dell’ultima consegna (28 settembre), e potrà emettere il documento, ed inviarlo allo SdI, tra il 28 settembre ed il 15 ottobre.

 Nel caso di invio allo SDI il 28 settembre (o comunque entro il 30 settembre) la fattura sarà annotata nel registro delle fatture di vendita di settembre, mentre, nel caso di invio nel mese di ottobre, la fattura deve essere annotata sul registro delle fatture di vendita di ottobre (entro il 15), con riferimento al mese precedente, concorrendo quindi alla liquidazione dell’Iva relativa al mese di settembre. 

Unica eccezione alla suesposta regola è quella relativa alle cessioni di beni triangolazione nazionale: per tali operazioni la fattura può essere emessa entro il mese successivo a quelle di consegna o spedizione e registrate entro il giorno 15 del mese successivo a quello di emissione, con riferimento al medesimo mese.

Tornando all’esempio, in caso di operazioni triangolari nazionali e per le consegne o spedizioni effettuate nel mese di settembre, l’operatore può emettere fattura, ed inviarla allo Sdi, entro il 31 ottobre ed annotare il documento sul registro delle fatture emesse entro il 15 novembre, facendo concorrere la fattura alla liquidazione dell’iva relativa al mese di ottobre (in caso di contribuenti mensili)

Lo Studio rimane a disposizione per qualsiasi chiarimento ed assistenza.



[1] Si ricorda che per le operazioni effettuate fino al 30 giugno 2019 è possibile trasmettere la fattura allo SDI entro il termine di effettuazione della liquidazione periodica (16 luglio 2019 per i mensili oppure 16 agosto 2019).