Gentile Cliente,
nella giornata di ieri è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale l’atteso decreto cd. “Cura Italia” (1) in merito al quale intendiamo fornire le prime ed urgenti informazioni relative agli adempimenti ed ai versamenti fiscali.
(1) Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020
VERSAMENTI FISCALI
È stato introdotto un complesso sistema di proroghe basato (i) sulla dimensione dei soggetti, (ii) sulla tipologia di imposte e (iii) sulla ubicazione territoriale del contribuente. Come già anticipato con la nostra Circolare di Studio n. 14 di ieri, ricordiamo che per alcuni contribuenti i termini di versamento del 16 marzo 2020 sono stati spostati a domani 20 marzo 2020 (con una proroga di appena quattro giorni). Segnaliamo inoltre che per alcune tipologie di pagamento non sono state concesse ulteriori proroghe, come ad esempio le ritenute fiscali su agenti e lavoratori autonomi (cod. 1040) e le tasse di CC.GG. che scadono, quindi, entro domani 20 marzo 2020 per tutti i contribuenti.
Nella tabella che segue sono riepilogate le scadenze previste per le diverse tipologie di versamento, sottolineando che quelle interessate dalla proroga al 31 maggio 2020 sono solamente l’Iva, le ritenute per i lavoratori dipendenti ed i contributi assistenziali, previdenziali ed assicurativi. Ogni altro pagamento diverso da quelli sopra indicati non rientra nella ulteriore proroga. Raccomandiamo pertanto la clientela di procedere entro domani 20 marzo 2020 al pagamento delle ritenute nei confronti dei lavoratori autonomi ed alle tasse di concessione governativa, nonché all’imposta di registro ed agli altri eventuali versamenti diversi da quelli sopra citati.
TABELLA 1 – TERMINI DI PAGAMENTO PER IVA, RITENUTE E CONTRIBUTI LA CUI SCADENZA ORIGINARIA ERA PREVISTA PER IL 16 MARZO 2020
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Contribuente |
IVA |
Ritenute dipendenti |
Ritenute autonomi |
Contributi prev.li |
Contribuenti con ricavi 2019 superiori a 2/milioni di Euro |
20/3/2020 |
20/3/2020 |
20/3/2020 |
20/3/2020 |
Contribuenti con ricavi 2019 superiori a 2/milioni di Euro con determinati codici attività (vedi Ris.12/E allegata) |
31/5/2020 (2) |
31/5/2020 (2) |
20/3/2020 |
31/5/2020 (2) |
Contribuenti con ricavi 2019 inferiori a 2/milioni di Euro |
31/5/2020 (2) |
31/5/2020 (2) |
20/3/2020 |
31/5/2020 (2) |
(2) La scadenza prevista per il 31 maggio 2020 può essere onorata in unica soluzione o mediante rateizzazione fino ad un massimo di 5 rate mensili di pari importo
La Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 12/E del 18 marzo 2020, allegata alla presente Circolare, ha identificato una serie di codici attività che possono beneficiare della proroga al 31 maggio 2020, i cui contenuti erano già stati anticipati nella Circolare di Studio n. 14 di ieri.
TABELLA 2 – PAGAMENTO IVA, RITENUTE E CONTRIBUTI LA CUI SCADENZA ORIGINARIA ERA PREVISTA PER IL 16 APRILE 2020
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Contribuente |
IVA |
Ritenute dipendenti |
Ritenute autonomi |
Contributi prev.li |
Contribuenti con ricavi 2019 superiori a 2/milioni di Euro |
Termini ordinari |
Termini ordinari |
Termini ordinari |
Termini ordinari |
Contribuenti con determinati codici attività (vedi Ris.12/E allegata) |
Termini ordinari |
31/5/2020 |
Termini ordinari |
31/5/2020 |
Contribuenti con ricavi 2019 inferiori a 2/milioni di Euro |
Termini ordinari |
Termini ordinari |
Termini ordinari |
Termini ordinari |
Per le associazioni e le società sportive professionistiche e dilettantistiche, nonché per i soggetti che gestiscono stadi, impianti sportivi, palestre, club, centri sportivi, piscine, etc., il differimento dei termini si applica anche per i versamenti scadenti fino al 31 maggio 2020, i quali sono differiti al 30 giugno 2020 in unica soluzione oppure fino ad un massimo di cinque rate mensili di pari importo.
La sospensione dei versamenti opera inoltre, a prescindere dal volume dei ricavi o dei compensi percepiti, in favore dei contribuenti residenti nelle Province di Bergamo, Cremona, Lodi e Piacenza.
ADEMPIMENTI
Il Decreto Legge prevede inoltre la sospensione degli adempimenti tributari che scadono nel periodo compreso fra l’8 marzo ed il 31 maggio 2020, ad eccezione della presentazione telematica e consegna del modello CU, limitatamente ai percipienti interessati alla dichiarazione dei redditi precompilata.
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Adempimenti |
Scadenza originaria |
Nuova scadenza |
Dichiarazione IVA 2020 |
30/4/2020 |
30/6/2020 |
Esterometro 1° trim. 2020 |
30/4/2020 |
30/6/2020 |
LIPE 1° trim. 2020 |
31/5/2020 (3) |
30/6/2020 |
Intrastat cessioni febbraio 2020 |
25/3/2020 |
30/6/2020 |
Intrastat cessioni marzo 2020 |
27/4/2020 |
30/6/2020 |
Intrastat cessioni aprile 2020 |
25/5/2020 |
30/6/2020 |
Intrastat cessioni 1° trim. 2020 |
27/4/2020 |
30/6/2020 |
(3) La scadenza originaria del 31 maggio 2020 cade di domenica e sarebbe stata automaticamente posticipata al 1° giugno 2020
Resta invece confermata la scadenza del 31 marzo 2020 per l’invio telematico della Certificazione Unica rilevante per la predisposizione delle dichiarazioni precompilate, nonché la scadenza del 30 aprile 2020 per l’invio telematico della richiesta di rimborso IVA del 1° trimestre 2020.
CENNI SULLE ULTERIORI MISURE A SOSTEGNO DELLE IMPRESE
Riteniamo utile segnalare alcune ulteriori misure definite dal Decreto in argomento per aiutare le imprese a superare le difficoltà legate agli effetti del “corona virus”, ed in particolare alla possibilità di accedere alla cassa integrazione ed alle misure previste per il sostegno all’indebitamento finanziario.
Per le imprese danneggiate dall’epidemia “COVID-19”, sarà possibile:
Le misure di sostegno finanziario operano in favore di tutte le PMI e delle micro Imprese, ad esclusione, quindi, delle grandi imprese, dei liberi professionisti e degli enti non commerciali.
ULTERIORI SOSPENSIONI IN MERITO AL PAGAMENTO DI DEBITI FISCALI
Segnaliamo infine la sospensione di tutti i termini di pagamento dei tributi, non rateizzati, affidati all’Agenzia della Riscossione che scadono nel periodo dall’8 marzo al 31 maggio 2020. I versamenti oggetto di sospensione dovranno essere versati entro il 30 giugno 2020 in unica soluzione.
Le rate relative alla cd. rottamazione-ter (scadente il 28/2/20) ed al cd. saldo e stralcio (scadente il 31/3/20) dei debiti ex Equitalia, sono prorogate al 31 maggio 2020.
Le rate eventualmente già versate non potranno essere rimborsate.
Al contrario, tutte le rateizzazioni in corso e derivanti da cartelle esattoriali e da avvisi bonari proseguono secondo il piano di pagamento originario.
Non rientrano nella sospensione, e quindi proseguono gli ordinari termini di pagamento, i versamenti relativi agli accertamenti con adesione, alle conciliazioni, agli avvisi bonari ed alle eventuali rateizzazioni ad essi collegate.
Non risultano infine dilazioni in merito ai termini applicabili agli accertamenti con adesione.
Nella presente circolare abbiamo evidenziato le novità che hanno un impatto immediato nell’organizzazione aziendale. Procederemo con una ulteriore informazione in merito alle novità introdotte dal Decreto e che verranno approfondite nei prossimi giorni.
Lo Studio rimane a disposizione della clientela per ogni riflessione in merito.