Circolare di Studio n. 14 del 02 ottobre 2026

Novità introdotte dal Decreto Omnibus (D.Lgs. 148/2026)

 

Gentili Clienti,

con la presente riepiloghiamo alcune misure contenute nel c.d. “Decreto Omnibus ”.


Auto aziendali in uso promiscuo ai dipendenti – nuovo calcolo del fringe benefit

Viene rivista la quantificazione del compenso in natura (fringe benefit) a carico del dipendente al quale l’azienda assegna un veicolo ad uso promiscuo. 

Il calcolo viene effettuato dal consulente del lavoro direttamente nella busta paga del dipendente assegnatario, per cui si consiglia di effettuare una verifica analitica del proprio parco auto assegnato in uso promiscuo ai dipendenti.

In linea generale il valore da tassare in busta paga viene determinato sulla base di una tariffa forfettaria stabilita annualmente dall’ACI per ciascuna tipologia di veicolo, alla quale vanno applicate le seguenti percentuali:

•    In via ordinaria il 50% della tariffa ACI;

•    10% per i veicoli esclusivamente elettrici a batteria;

•    20% per i veicoli ibridi plug-in.

Sul valore così ottenuto si applicano ora due maggiorazioni:

•    un incremento del 50% per i veicoli con più di cinque anni di anzianità (calcolati dal 31 dicembre del quinto anno successivo alla prima immatricolazione);

•    un incremento forfetario del 5% in presenza di optional e allestimenti non compresi nelle tabelle ACI e non pagati direttamente dal dipendente.

Le nuove regole si applicano a partire dal periodo d’imposta 2026 e interessano, in alcuni casi, anche i veicoli assegnati nel corso del 2025.


2. Disallineamenti tra POS e corrispettivi telematici – nuovo regime sanzionatorio

Viene alleggerito il quadro sanzionatorio applicabile alle violazioni degli obblighi di memorizzazione e trasmissione dei corrispettivi telematici quando queste non incidono sulla liquidazione dell’IVA, introducendo una soglia di tolleranza tra numero di pagamenti elettronici accettati e numero di operazioni registrate.

2.1 Sanzione

Per le omissioni o gli errori di memorizzazione/trasmissione dei corrispettivi che non producono effetti sulla liquidazione Iva, è dovuta una sanzione fissa di 100,00 euro per ciascuna errata trasmissione, fino a un massimo di 1.000,00 euro per trimestre. 

2.2 Soglia di non punibilità del 5%

È prevista una causa di non punibilità: la sanzione non è dovuta qualora lo scostamento tra il numero delle operazioni memorizzate e trasmesse al Fisco e il numero dei pagamenti elettronici accettati non superi il 5% (il limite protegge dalle incongruenze puramente formali. Se invece uno scontrino pagato con POS viene omesso, ciò determina un danno erariale ed in questo caso la franchigia non opera).

Tenuto conto dell’incrocio dei dati effettuato dall’amministrazione finanziaria in riferimento a corrispettivi trasmessi ed incassi elettronici, invitiamo i Clienti a prestare particolare attenzione nelle operazioni di emissione degli scontrini.

 

Lo Studio rimane a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento.

Ricordiamo infine che le Circolari di Studio sono liberamente fruibili nel nostro sito al link https://www.cmsmcommercialisti.it/novita/