Gentili Clienti,
di seguito vengono analizzate le principali novità introdotte dal cd Decreto fiscale .
IPER-AMMORTAMENTO - ELIMINAZIONE DEL REQUISITO TERRITORIALE
La Legge di Bilancio prevedeva il requisito della provenienza geografica dei beni per il riconoscimento dell’iper-ammortamento (agevolazione che si sostanzia nel riconoscimento fiscale di un maggior ammortamento rispetto all’investimento effettuato). Tale requisito viene ora eliminato, rendendo ammissibili anche gli investimenti aventi ad oggetto beni strumentali prodotti al di fuori dei Paesi dell’Unione europea e dei Paesi aderenti all’Accordo sullo Spazio economico europeo.
La disposizione si applica per gli investimenti effettuati dall’1.1.2026.
ELIMINAZIONE DELLA SOGLIA DI PARTECIPAZIONE – REGIME DI ESCLUSIONE DEI DIVIDENDI E REGIME PEX
Con la Legge di Bilancio era stata introdotta la verifica della soglia partecipativa minima del 5% o del valore fiscale minimo della partecipazione di 500.000,00 euro ai fini dell’esclusione dal reddito dei dividendi percepiti dai soggetti imprenditori e dell’applicazione della participation exemption.
In particolare, le norme abrogate consentivano ai soggetti imprenditori di escludere dal reddito i dividendi nella misura del 95% (o del 60%, 50,28% o 41,86% per le imprese individuali e le società di persone) solo qualora la partecipazione nell’emittente fosse almeno pari al 5% in termini di partecipazione al capitale o, in alternativa, avesse un valore fiscale in termini assoluti almeno pari a 500.000,00 euro. Tali disposizioni risultavano applicabili alle distribuzioni dell’utile e delle riserve deliberate a partire dall’1.1.2026. L’abrogazione retroagisce all’1.1.2026, rendendo sostanzialmente prive di effetti le norme introdotte dalla Legge di Bilancio.
RITENUTA SU PROVVIGIONI DELLE AGENZIE DI VIAGGIO
La Legge di Bilancio ha previsto l’abrogazione del regime di esonero dall’applicazione della ritenuta per le provvigioni percepite dalle agenzie di viaggio e turismo.
Il Decreto fiscale e successive modifiche prevedono che l’obbligo di applicazione della ritenuta si applichi dall’1.5.2026 (in luogo del precedente 1.3.2026).
La ritenuta deve essere operata all’atto del pagamento e quindi è applicabile anche in riferimento a provvigioni maturate e fatturate anteriormente ma oggetto di pagamento in data successiva all’1.5.2026.
La ritenuta deve essere applicata nella misura del 23% sul 50% della provvigione.
Le agenzie potranno richiedere, in presenza dei requisiti previsti (impiego, in via continuativa, di dipendenti o terzi), l’applicazione della ritenuta in misura ridotta (23% sul 20% della provvigione in luogo del 50%). Tale scelta andrà comunicata per l’anno 2026, con le modalità tecniche previste , al committente via PEC o raccomandata entro il 16.5.2026.
Lo Studio rimane a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento.
Ricordiamo infine che le Circolari di Studio sono liberamente fruibili nel nostro sito al link https://www.cmsmcommercialisti.it/novita/