Il prossimo 17 Giugno 2019 (il 16 Giugno cade di Domenica) scade il termine per versare l’acconto dell’IMU e della TASI (Tributo per i servizi indivisibili) relative all’anno 2019. Come di consueto, invitiamo la clientela a compilare ed inviare allo Studio, entro il 30 Maggio 2019, i prospetti allegati in calce solo se sono intervenute delle variazioni rispetto alle notizie in nostro possesso utili alla determinazione del calcolo dell’imposta.
Si evidenzia che la normativa sull’IMU e sulla TASI non ha subito variazioni rispetto a quanto già previsto per l’annualità 2018, pertanto il calcolo ed i versamenti verranno effettuati con le modalità già note.
E’ necessario che lo Studio entri in possesso di tutte le variazioni intervenute negli immobili posseduti e detenuti a far data dal 1° Gennaio 2019 , in quanto le stesse possono incidere sulla determinazione delle imposte dovute, o sulla individuazione del soggetto obbligato al pagamento. A titolo meramente esemplificativo le variazioni potrebbero essere costituite da:
o acquisti, vendite, costituzioni di usufrutto, o di altri diritti reali sugli immobili;
o interventi di recupero, risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia (ad esclusione delle ordinarie e straordinarie manutenzioni);
o variazioni catastali intervenute sugli immobili;
o variazione del valore di area edificabile e variazione della destinazione urbanistica dei terreni;
o inizio o termine della realizzazione di fabbricato;
o casi di acquisto o perdita all’esenzione / esclusione dall’IMU;
o accatastamento con attribuzione di rendita di immobili in precedenza sprovvisti;
o stipula di contratti di leasing immobiliare;
o trasferimenti per successioni ereditarie;
o stipula di nuovi contratti di locazione e/o comodato;
o stipula di nuovi contratti che permettono la detenzione di immobili, terreni o aree edificabili.
Per ognuno dei casi di variazione è opportuno inviare allo Studio il relativo atto: contratto di acquisto, vendita, leasing, certificato destinazione urbanistica, notifica di rendita dell’Agenzia delle Entrate-Territorio, ecc.
Vanno inoltre segnalate allo Studio tutte levariazioni sulla consistenza dell’immobile (ampliamenti, riduzioni) e sulla sua agibilità: per gli immobili di interesse storico e per quelli dichiarati inagibili o inabitabili è prevista una riduzione del 50%, mentre per gli immobili in corso di ristrutturazione o in costruzione l’imposta sarà commisurata al valore dell’area (terreno edificabile) su cui insiste il fabbricato.
Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore approfondimento in merito.