Circolare di Studio n. 12 del 12 maggio 2021

Contributi dovuti dagli artigiani e commercianti per l’anno 2021 – aliquote, minimali e massimali – Possibile esonero contributivo anno 2021 causa COVID.

 

Gentili Clienti, l’Inps ha aggiornato [Circolare Inps n. 17 del 9 febbraio 2021] le aliquote contributive e gli importi dei minimali e massimali di reddito applicabili per il 2021 agli iscritti alla Gestione IVS degli artigiani e commercianti

 

Il reddito minimo annuo su cui verranno calcolati i contributi dell’anno 2021 è pari a € 15.953,00. Il reddito massimo applicabile nel medesimo periodo è pari a
€ 78.965,00 (importo elevato a € 103.055,00 per i soggetti privi di anzianità contributiva al 31/12/1995).

 

Si conferma l’obbligo di iscrizione alla gestione IVS ed al versamento dei relativi contributi previdenziali per:

 

  • gli artigiani ed i commercianti che svolgono l’attività in forma individuale;

 

  • i soci di S.n.c. artigiane, commerciali o del terziario (con esclusione dei soci di capitale che non prestano attività all’interno della società);

 

  • i soci accomandatari di S.a.s. artigiane, commerciali o del terziario, che prestano attività prevalente nell’impresa;

 

  • i soci di S.r.l. artigiane, commerciali o del terziario, che prestano attività prevalente nell’impresa.

 

                   Nella tabella seguente sono riepilogate le aliquote IVS applicabili per l’annualità 2021 (la contribuzione è ridotta del 50% per gli iscritti con più di sessantacinque anni di età e già pensionati Inps):

    

Reddito

Titolare, Socio e collaboratore con età superiore a 21 anni

Collaboratore con età non superiore a 21 anni


Artigiani

Commerc.

Artigiani

Commerc.


fino a € 47.379,00

24,00%

24,09%

22,35%

22,44%


da € 47.379,00 al limite di massimale previsto

25,00%

25,09%

23,35%

23,44%


















 

Modalità e termini di versamento:

 

Non ci sono variazioni rispetto agli anni precedenti, pertanto i contributi sul reddito minimale vanno versati in quattro rate fisse alle seguenti scadenze:

 

  • 17/05/2021

 

  • 20/08/2021

 

  • 16/11/2021

 

  • 16/02/2022

 


 

Sulla base delle aliquote e dei redditi minimali sopra evidenziati gli importi minimi sono pari a:

 


    

CONTRIBUTI DA VERSARE SUL REDDITO MINIMO

 

Titolare, Socio e collaboratore con età superiore a 21 anni 

Collaboratore con età non superiore a 21 anni


Artigiani

Commerc.

Artigiani

Commerc.


Contributo sul reddito minimale

3.828,72

3.843,08

3.565,50

3.579,85


Contributo per le prestazioni di maternità

7,44

7,44

7,44

7,44


Totale contributi dovuti

3.836,16

3.850,52

3.572,94

3.587,29










 


 

Le quote dovute sul reddito eccedente il minimo saranno determinate e versate in sede di pagamento delle imposte sul reddito delle persone fisiche.

 


 


 


 

Modelli di versamento e Cassetto previdenziale:

 

L’Inps non invierà più i modelli F24 relativi ai contributi dovuti sul reddito minimo per cui ogni contribuente è tenuto a prelevare gli stessi on-line dal proprio cassetto previdenziale, oppure delegando un soggetto intermediario.

 


 

Esonero contributivo anno 2021

 


Siamo in attesa della pubblicazione ufficiale del decreto interministeriale, firmato nei giorni scorsi, avente ad oggetto l’esonero contributivo dei lavoratori autonomi e dei professionisti introdotto dallart. 1 commi da 20 a 22-bis della L. 178/2020 (Legge di bilancio 2021). I tempi previsti dalla legge di bilancio  sono stati totalmente disattesi, tenuto conto che il Ministero del Lavoro avrebbe dovuto definire in dettaglio entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge di Bilancio (quindi entro il 1 marzo 2021) le modalità e i criteri di attribuzione dell'agevolazione con un decreto ministeriale.

Sulla base delle versioni ancora non ufficiali del decreto, si segnala che l’esonero dovrebbe avere un limite massimo fissato in € 3.000 euro su base annua (l’agevolazione non copre quindi integralmente i minimi contributivi dovuti) e che dovrebbero essere esclusi dall’agevolazione coloro che sono anche titolari di un contratto di lavoro subordinato e/o di pensione diretta.

Inoltre l’esonero contributivo non è di applicazione generalizzata ma è fruibile dai lavoratori e professionisti che congiuntamente hanno:

- subìto un calo del fatturato o dei corrispettivi nell’anno 2020 non inferiore al 33% rispetto a quelli dell’anno 2019;

- percepito nel periodo d’imposta 2019 un reddito complessivo di lavoro o derivante dall’attività che comporta l’iscrizione alla gestione non superiore a 50.000 euro.

In riferimento all’ammontare del reddito percepito, le attuali indicazioni prevedono che per i soggetti iscritti alla gestione artigiani e commercianti o alla gestione separata i dati vadano reperiti dal modello REDDITI PF (quadro RR, sezioni I o II),  presentato entro il 31 luglio 2021.

È prevista anche un’apposita istanza di esonero da inviare all’Inps entro il 31 luglio 2021.

Sarà nostra cura comunicare, con una prossima circolare, le modalità ed i criteri di attribuzione definitivi appena saranno disponibili.

Lo Studio rimane a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento.