Circolare di Studio n. 11 del 21 aprile 2021

Decreto Legge n. 41/2021 c.d. “Decreto Sostegni” – altre misure di sostegno

 

Gentile Cliente,

il Decreto Legge n. 41/2021 (c.d. decreto “Sostegni”) ha introdotto alcune misure in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all’emergenza sanitaria da COVID-19.

Nella Circolare n. 10/2021 abbiamo trattato il contributo a fondo perduto previsto all’art. 1 del Decreto. Nella presente circolare vengono fornite indicazioni su altre misure introdotte in materia di riscossione e di contributi riconosciuti a specifiche categorie di lavoratori.


INTERVENTI IN MATERIA DI RISCOSSIONE 

Si riepilogano di seguito le principali misure di intervento.

Pagamento cartelle, avvisi di addebito e accertamento

E’ previsto il differimento al 30 aprile 2021 del termine di sospensione per il versamento delle entrate tributarie e non tributarie derivanti da cartelle di pagamento, avvisi di addebito e avvisi di accertamento affidati all’Agente della riscossione.

Pertanto, i pagamenti con scadenza dall’8.3.2020 al 30.4.2021 devono essere effettuati entro la fine del mese successivo, cioè entro il 31.5.2021. Prima del Decreto Sostegni, il termine finale del periodo di sospensione era il 28.2.2021 e il pagamento sarebbe dovuto avvenire entro il 31.3.2021.

 

Sospensione attività di notifica e pignoramenti

Durante il periodo di sospensione, 8.3.2020 al 30.4.2021, non saranno notificate le cartelle di pagamento.

Sono sospesi fino al 30 aprile anche gli obblighi derivanti dai pignoramenti presso terzi effettuati, prima della data di entrata in vigore del Decreto Rilancio (19/5/2020) su stipendi, salari, altre indennità relative al rapporto di lavoro o impiego, nonché a titolo di pensioni e trattamenti assimilati.


Pagamenti relativi a "Rottamazione-ter”, “Saldo e stralcio” e “Definizione agevolata delle risorse UE”

E’ previsto il differimento al 31 luglio 2021 (in luogo del termine precedentemente fissato al 1° marzo 2021) del termine “ultimo” per il pagamento delle rate in scadenza nel 2020.

E’ stato previsto un differimento anche per le rate del 2021 che dovranno essere corrisposte entro il 30 novembre 2021.


Stralcio automatico dei ruoli fino ad € 5.000,00 

E’ previsto l’annullamento dei ruoli 2000-2010 consegnati agli Agen­ti della Riscossione entro il 31.12.2010, di natura tributaria, contributiva o di altra natura e che abbiano al 23.3.2021 un importo residuo sino a 5.000,00 euro.

Lo stralcio ha carattere generale e può quindi riguardare, ad esempio, imposte, contributi previdenziali spettanti all’INPS o alle Casse di previdenza. Restano escluse alcune fattispecie, a titolo esemplificativo dazi doganali e IVA all’importazione.


INDENNITÀ PER LAVORATORI DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO 

Per fare fronte agli effetti dell’emergenza sanitaria, sono state previste ulteriori misure di sostegno al reddito delle seguenti categorie di lavoratori:

  • lavoratori stagionali e lavoratori in somministrazione dei settori del tu­ri­smo e degli stabilimenti termali;
  • lavoratori a tempo determinato dei settori del turismo e degli stabili­men­ti termali;
  • lavoratori dipendenti stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali;
  • lavoratori intermittenti;
  • lavoratori autonomi occasionali;
  • incaricati alle vendite a domicilio;
  • lavoratori dello spettacolo.

L’indennità è pari a 2.400,00 euro e viene erogata dall’INPS nelle seguenti modalità:

  • In automatico per le suddette categorie che siano già state beneficiarie delle misure di cui agli artt. 15 e 15-bis del Decreto “Ristori”.
  • A seguito di presentazione della relativa richiesta entro il 31 maggio 2021 (termine così posticipato dall’INPS rispetto al termine iniziale del 30 aprile previsto dal decreto Sostegni) per le medesime categorie di lavoratori che non abbiano già beneficiato della suddetta indennità del Decreto “Ristori”. 


INDENNITÀ EROGATA DALLA SOCIETÀ “SPORT E SALUTE SPA”

L’art. 10 co. 10 - 15 riconosce inoltre un’indennità in favore dei lavoratori sportivi che, in conseguenza dell’emergenza da COVID-19, hanno cessato, ridotto o so­speso l’attività. Tale indennità è erogata da“Sport e Salute spa” ed è determinata in misura variabile sulla base dei dati dichiarati dai. I parametri di riferimento sono i seguenti:

ai soggetti che, nel 2019, hanno percepito compensi relativi ad attività sportiva in misura superiore a 10.000,00 euro annui, spetta la somma di 3.600,00 euro;

ai soggetti che, nel 2019, hanno percepito compensi relativi ad attività sportiva in misura compresa tra 4.000,00 e 10.000,00 euro annui, spetta la somma di 2.400,00 euro;

ai soggetti che, nel 2019, hanno percepito compensi relativi ad attività sportiva in misura inferiore a 4.000,00 euro annui, spetta la somma di 1.200,00 euro.


Lo Studio rimane a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento.