Circolare di Studio n. 10 del 16 aprile 2019

Assolvimento imposta di bollo su fatture elettroniche. 

 

Gentile Cliente,

ricordiamo che  il 23 aprile 2019 scade il termine per il versamento dell'imposta di bollo sulle fatture elettroniche  emesse nel primo trimestre del 2019. Appare il caso di precisare che la scadenza originaria risulterebbe il 20 aprile che cade di sabato e viene quindi posticipata al primo giorno lavorativo successivo.


Fatture elettroniche e obbligo di assolvimento dell’imposta di bollo  

Il versamento dell'imposta è regolato dalle disposizioni di cui al DM 17.6.2014 e le fatture elettroniche sono soggette ad imposta di bollo secondo la ordinaria disciplina; l’imposta di bollo non è comunque dovuta:

- su fatture i cui importi rientrano nell’ambito di applicazione dell’IVA (principio di alternatività IVA-imposta di bollo).

- su fatture riguardanti importi inferiori ad € 77,47.

- in presenza di specifiche esclusioni di legge (a titolo esemplificativo per esportazioni, cessioni intracomunitarie).


Scadenze di versamento

E’ previsto che “  il pagamento dell’imposta relativa alle fatture elettroniche emesse in ciascun trimestre solare  ” sia effettuato entro il 20 del mese successivo a ciascun trimestre.

Lo scadenziario 2019 risulta quindi il seguente.

Periodo di riferimento

Scadenza di versamento

Trimestre gennaio - marzo

Entro il 23.04.2019

Trimestre aprile - giugno

Entro il 20.07.2019

Trimestre luglio - settembre

Entro il 20.10.2019

Trimestre ottobre - dicembre

Entro il 20.01.2020


Modalità di assolvimento

L’Agenzia delle entrate provvede al calcolo dell’importo dovuto, riportando i relativi dati nell’area riservata del portale “Fatture e Corrispettivi” nel quale è ora presente l’apposita sezione “Pagamento imposta di bollo”.

Va precisato che il calcolo dell’Agenzia delle entrate viene effettuato sulla base dei documenti emessi, da intendersi come documenti consegnati o messi a disposizione nel trimestre di riferimento. Dalle prime verifiche effettuate risulta infatti che una fattura datata nel trimestre, ad esempio a marzo, ma spedita allo SDI ad aprile, determini il relativo conteggio del bollo nel secondo trimestre. In sostanza, per l’assolvimento del bollo, salvo diverse future indicazioni, assume rilevanza il trimestre di effettiva spedizione della fattura.

Sono previste due modalità di pagamento:

1. direttamente dall’area presente sul portale “Fatture e Corrispettivi”, inserendo l’Iban sul quale disporre l’addebito;

2. tramite “F24” (il relativo modello viene generato direttamente dal portale). Si riportano per completezza i relativi codici tributo.

Codice tributo
Trimestre
2521
I° trimestre
2522
II° trimestre
2523
III° Trimestre
2524
IV° Trimestre


L’anno di riferimento da indicare nel modello F24 è naturalmente il 2019.

In caso di ritardo nel pagamento, l’obbligo può essere regolarizzato tramite ravvedimento operoso provvedendo al versamento di sanzioni ed interessi, rispettivamente con codice tributo 2525 e 2526.

Riteniamo utile precisare che il calcolo proposto dall’Agenzia delle entrate potrebbe non essere corretto qualora nella relativa fattura i campi dell’imposta di bollo non siano stati correttamente attivati. Vi invitiamo pertanto ad effettuare comunque una verifica contabile delle fatture sulle quali risulta dovuta l’imposta di bollo al fine di integrare eventualmente il versamento dell’importo proposto.


Lo Studio rimane a disposizione per qualsiasi chiarimento ed assistenza.