Gentile cliente,
con la legge di conversione del “decreto crescita” (D.L. 34/2019), sono state introdotte alcune semplificazioni dal 1° gennaio 2020 in riferimento alle procedure che l’esportatore abituale deve rispettare per poter effettuare gli acquisti senza Iva in presenza di plafond disponibile.
Riportiamo di seguito un riepilogo delle nuove modalità di gestione:
1. non è più previsto l’obbligo da parte dell’esportatore abituale di consegnare al proprio fornitore la dichiarazione d’intento unitamente alla copia della ricevuta telematica di avvenuta presentazione;
2. permane l’obbligo da parte del fornitore di eseguire il riscontro telematico dell’avvenuta presentazione; il riscontro dovrà essere fatto mediante accesso al proprio cassetto fiscale (rimarchiamo che, pur essendo stato abrogato l’obbligo di consegna della dichiarazione di intento, risulta del tutto evidente che vi dovranno comunque essere delle comunicazioni tra le parti finalizzate a segnalare l’intenzione dell’esportatore);
3. è stato eliminato l’obbligo di annotazione delle dichiarazioni d’intento (ricevute ed emesse) nell'apposito registro, nonché l’obbligo di conservazione;
4. è stato eliminato l’obbligo di compilare il quadro VI della dichiarazione Iva con i dati delle dichiarazioni d’intento ricevute;
5. i fornitori degli esportatori abituali dovranno indicare sulla fattura emessa (non imponibile Iva ex articolo 8, comma 1, lett. c, D.P.R. 633/1972) gli estremi del protocollo di ricezione della dichiarazione d’intento ricavabili dai dati desunti dal cassetto fiscale (nel caso di importazioni tale dato dovrà essere indicato dall'importatore).
Consigli pratici
Pur essendo la norma finalizzata ad introdurre diverse semplificazioni, appare il caso di rilevare che l’esportatore abituale sarà comunque tenuto ad effettuare una comunicazione al proprio fornitore al fine di evidenziare l’avvenuta trasmissione della dichiarazione d’intento all'Agenzia delle Entrate. Tale comunicazione va effettuata tempestivamente, anche al mero fine di ridurre il rischio che il fornitore non si avveda della presenza della dichiarazione d’intento e provveda ad emettere la relativa fattura con addebito dell’Iva. Dovendo quindi procedere comunque a tale comunicazione, riteniamo che possa costituire una consigliabile prassi operativa quella di continuare ad inviare al proprio fornitore anche copia della dichiarazione e della relativa ricevuta di presentazione.
Lo studio resta a disposizione per ogni eventuale chiarimento.