Circolare di Studio numero 15 del 7 giugno 2021

Decreto Legge n. 73/2021 c.d. “Decreto Sostegni-bis” – Misure di sostegno

 

Gentile Cliente,

il Decreto Legge n. 73/2021 (c.d. decreto “Sostegni-bis”) ha introdotto ulteriori misure di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro e salute, connesse all’emergenza sanitaria da COVID-19.

Nella presente circolare vengono trattate alcune misure di maggior interesse, tra cui il riconoscimento di un ulteriore contributo a fondo perduto. E’ in corso l’iter di conversione in legge, pertanto alcune misure potrebbero subire variazioni per le quali provvederemo a darvi pronta segnalazione.


ART. 1 – CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO 

Il contributo a fondo perduto è previsto dall’art. 1 e spetta a coloro che hanno la partita IVA attiva al 26.5.2021. Sono state introdotte tre tipologie di sostegno:

  • un contributo “automatico”;
  • se più conveniente, un contributo “alternativo” che viene parametrato su un diverso periodo di riferimento;
  • un contributo “integrativo” o “perequativo”, il cui calcolo dipende dal risultato economico d’esercizio.

In ogni caso, il contributo non potrà eccedere euro 150.000,00.

Le tre tipologie di contributo presentano le seguenti caratteristiche.

Contributo automatico

Il contributo spetta nella stessa misura e con le stesse modalità con cui è stato riconosciuto il precedente contributo previsto dal Decreto Sostegni. In sostanza, per chi ha ricevuto il contributo del Decreto Sostegni, l’erogazione sarà automatica e non sarà necessaria la presentazione di ulteriori istanze.


Contributo alternativo

Il Decreto ha introdotto inoltre un contributo “alternativo” a quello automatico calcolato su un differente periodo temporale, riconosciuto a coloro che rispettano in parte i medesimi requisiti del contributo automatico ma che per semplicità qui di seguito riportiamo:

i ricavi/compensi 2019 non devono essere superiori a 10 milioni di euro;

l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dall’1.4.2020 al 31.3.2021 sia inferiore almeno del 30% rispetto all’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dall’1.4.2019 al 31.3.2020.

L’ammontare del contributo viene determinato sulla base della differenza tra l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi riferito ai suddetti periodi. Per i soggetti che hanno beneficiato del contributo a fondo perduto previsto dal Decreto Sostegni, il contributo è calcolato applicando a tale differenza le seguenti percentuali:

60%, per i soggetti con ricavi/compensi 2019 non superiori a 100.000,00 euro;

50%, per i soggetti con ricavi/compensi 2019 compresi tra 100.000,00 e 400.000,00 euro;

40%, per i soggetti con ricavi/compensi 2019 compresi tra 400.000,00 e 1 milione di euro;

30%, per i soggetti con ricavi/compensi 2019 compresi tra 1 e 5 milioni di euro;

20%, per i soggetti con ricavi/compensi 2019 compresi tra 5 e 10 milioni di euro.

Si applicano invece percentuali diverse per coloro che non hanno beneficiato del contributo previsto dal Decreto Sostegni. Per tali soggetti, sulla differenza di fatturato sono applicate le seguenti percentuali:

90%, per i soggetti con ricavi/compensi 2019 non superiori a 100.000,00 euro;

70%, per i soggetti con ricavi/compensi 2019 compresi tra 100.000,00 e 400.000,00 euro;

50%, per i soggetti con ricavi/compensi 2019 compresi tra 400.000,00 e 1 milione di euro;

40%, per i soggetti con ricavi/compensi 2019 compresi tra 1 e 5 milioni di euro;

30%, per i soggetti con ricavi/compensi 2019 compresi tra 5 e 10 milioni di euro.

Le modalità di richiesta sono sostanzialmente simili a quanto previsto per i precedenti contributi. Andrà infatti presentata un’istanza telematica all’Agenzia delle Entrate, secondo le modalità che saranno stabilite con un apposito provvedimento. Il contribuente potrà inoltre scegliere se ricevere il pagamento diretto oppure utilizzare l’importo come credito d’imposta.

Contributo automatico e contributo alternativo: gestione delle due misure

E’ previsto che, coloro i quali hanno ottenuto il contributo “automatico”, possano comunque ottenere un’integrazione in ragione dell’importo spettante sulla base dei conteggi del contributo “alternativo”. In sostanza, il contribuente potrà trasmettere l’istanza per la richiesta del contributo alternativo e l’Agenzia delle entrate provvederà al pagamento della differenza dovuta in favore del contribuente, qualora risulti spettante un importo maggiore rispetto al contributo automatico. 

Contributo “perequativo” – integrazione delle misure di sostegno.

Tale ulteriore misura è subordinata all’autorizzazione della Commissione europea ed è stata introdotta per finalità perequative al fine di consentire il riconoscimento delle misure di sostegno in rapporto al peggioramento della propria situazione reddituale (i contributi finora riconosciuti sono stati invece basati sulla riduzione di fatturato).

Il contributo sarà riconosciuto a condizione che vi sia un peggioramento del risultato economico d’esercizio relativo al periodo d’imposta in corso al 31.12.2020 rispetto a quello del periodo d’imposta in corso al 31.12.2019.

La misura della riduzione richiesta per accedere al contributo, così come le modalità di determinazione dello stesso, saranno definite con un apposito decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze. Sulla base dell’attuale formulazione, l’invio dell’istanza sarebbe consentito entro il 10.09.2021 e solo se a tale data sia già stata presentata la dichiarazione dei redditi.

Su tale misura sarà nostra cura fornire un apposito aggiornamento quando saranno definite le modalità di richiesta.


ART. 2 – SOSTEGNO DELLE ATTIVITA’ ECONOMICHE CHIUSE

Per le attività economiche che sono state costrette, a norma di legge [Artt. 1 e 2 del D.L. 19/2020], alla chiusura per un periodo complessivo di almeno quattro mesi fra il 1° gennaio 2021 e la data di conversione del presente decreto, viene istituito un contributo a fondo perduto denominato “Fondo per il sostegno alle attività economiche chiuse”, con una dotazione di 100 milioni di euro per l’anno 2021.

 

Con Decreto del Ministero dello sviluppo economico verranno definite le modalità attuative e le procedure di richiesta ed erogazione.

 


 

ART. 4 - CREDITO D’IMPOSTA PER I CANONI DI LOCAZIONE DEGLI IMMOBILI

 

Il Decreto è intervenuto su tale misura di sostegno, prevedendo:

 

  • una misura generalizzata: proroga del credito d’imposta per canoni di locazione ed affitto pagati relativi ad immobili ad uso non abitativo per i mesi da gennaio a maggio 2021.
  • una misura specifica: per le imprese del settore alberghiero e turistico, agenzie di viaggio e tour operator, infatti, è prevista l’estensione della misura fino a luglio 2021.

 


 

Misura generalizzata

 

Il nuovo credito d’imposta è previsto per i mesi da gennaio a maggio 2021 e presenta le seguenti caratteristiche. Si tratta, in primo luogo, di una misura generalizzata che riguarda ogni attività, indipendentemente dal codice ATECO e dalla localizzazione geografica.

 


 

Dal punto di vista soggettivo, riguarda:

 

i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione, con ricavi o compensi non superiori a 15 milioni di euro nel secondo periodo d’imposta antecedente a quello in corso al 26.5.2021 (anno 2019, per i soggetti “solari”);

 

gli enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti.

 

Per i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione, il credito spetta a condizione che si sia verificata una riduzione di fatturato del 30% tra l’ammontare medio mensile del fatturato riferito al periodo 1.4.2020-31.3.2021 con quello riferito al periodo 1.4.2019 - 31.3.2020. Tale condizione del calo del fatturato non è richiesta per coloro che hanno iniziato l’attività a partire dall’1.1.2019.

 

Il credito va calcolato sulla base delle seguenti percentuali:

 

60% dei canoni di locazione, di leasing o di concessione di immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento dell’attività (medesima percentuale è prevista per gli enti non commerciali che destinano gli immobili esclusivamente allo svolgimento di attività istituzionale);

 

30% dei canoni di affitto d’azienda.

 


 

Imprese del settore alberghiero e turistico, agenzie di viaggio e tour operator 

 

Sulla base dei precedenti decreti, tali soggetti hanno sostanzialmente avuto la possibilità di godere del credito per il periodo da marzo 2020 ad aprile 2021. Con il Decreto Sostegni-bis tale misura viene ora prorogata fino a luglio 2021.

 

Il credito d’imposta spetta indipendentemente dall’ammontare dei ricavi e richiede la riduzione del fatturato del 50% da verificare nei singoli mesi.

 

Anche per tali soggetti, il credito spetta nella misura del 60% dei canoni di locazione, di leasing o di concessione di immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento dell’attività.

 

art. 16 - Proroga moratoria per le PMI

 

Previa comunicazione dell’impresa beneficiaria, da far pervenire al soggetto finanziatore entro il 15.6.2021, è riconosciuta la proroga al 31.12.2021 della moratoria del rientro dalle esposizioni debitorie nei confronti di banche e intermediari finanziari, limitatamente alla sola quota capitale, ove applicabile.

 

art. 19 - ACE innovativa 2021

 

Il calcolo dell’ACE per l’esercizio d’imposta successivo a quello in corso al 31.12.2020 (2021 per i soggetti con esercizio solare), prevede un potenziamento dell’agevolazione con applicazione di un coefficiente del 15% sugli incrementi patrimoniali (ad esempio, conferimenti in denaro, accantonamenti di utili a riserva) rilevanti ai fini della base di calcolo dell’agevolazione e registrati nel medesimo esercizio.

 

L’agevolazione Ace del 15% consisterà quindi in una deduzione nel modello Redditi 2022. In alternativa, previa comunicazione da trasmettere all’Agenzia delle Entrate, è consentita la conversione in un credito di imposta determinato con l’aliquota del contribuente valida per il 2020.

 

art. 22 - LIMITE ANNUO DI CREDITI UTILIZZABILI IN COMPENSAZIONE

 

Limitatamente all’anno 2021 è previsto un incremento da 700.000,00 a 2.000.000,00 di euro del limite annuo, di cui all’art. 34 della L. 388/2000, relativo all’am­mon­tare cumulativo dei crediti d’imposta e contributivi che possono essere utilizzati in compensazione “orizzontale” nel modello F24.

 

art. 32 - credito d’imposta per sanificazione e dispositivi di protezione

 

Al fine di contrastare la diffusione del virus COVID-19, viene introdotto un nuovo credito d’imposta pari al 30% (nel limite massimo di € 60.000,00) delle spese sostenute per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati e per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale.

 

L’agevolazione si riferisce alle spese sostenute nei mesi di giugno, luglio e agosto 2021. Il credito spetta ai seguenti soggetti:

 

esercenti attività d’impresa, arti e professioni;

 

enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti;

 

strutture ricettive extra-alberghiere a carattere non imprenditoriale dotate di codice identificativo.

 

Il credito potrà essere utilizzato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di sostenimento della spesa ovvero in compensazione. L’Agenzia delle entrate emanerà un apposito provvedimento con il quale verranno definite le disposizioni attuative e le modalità di richiesta e fruizione del credito.

 

ART. 42 - iNDENNITÀ PER LAVORATORI DEL TURISMO, occasionali E DELLO SPETTACOLO

 

Il Decreto Sostegni-Bis introduce un’ulteriore indennità erogata dall’INPS, pari a 1.600,00 euro, in favore delle seguenti categorie di lavoratori:

 

lavoratori dipendenti stagionali e lavoratori in somministrazione dei settori del turismo e degli stabilimenti termali;

 

lavoratori dipendenti a tempo determinato dei settori del turismo e degli stabilimenti termali;

 

lavoratori dipendenti stagionali e lavoratori in somministrazione appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali;

 

lavoratori intermittenti;

 

lavoratori autonomi occasionali;

 

incaricati alle vendite a domicilio;

 

lavoratori dello spettacolo.

 

A tali soggetti, qualora abbiano già beneficiato della medesima indennità sulla base del Decreto “Sostegni”, il nuovo importo sarà erogato una tantum dall’INPS.

 

Per coloro che invece non abbiano usufruito dell’indennità sulla base del Decreto “Sostegni”, è rico­nosciuta questa nuova indennità onnicomprensiva sempre di 1.600,00 euro, al ricorrere di determinati requisiti (art. 42 del Decreto Sostegni-bis). Tali soggetti dovranno eventualmente trasmettere le relative richieste all’INPS entro il 31.7.2021, sulla base delle specifiche modalità che saranno definite dall’istituto.

 

art. 44 - INDENNITÀ per collaboratori sportivi

 

In continuità a quanto già previsto nei precedenti decreti, è riconosciuta un’indennità in favore dei lavoratori sportivi che, in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività.

 

Tale indennità è erogata dalla società “Sport e Salute spa”.

 

L’ammontare dell’indennità è variabile in base ai seguenti parametri:

 

ai soggetti che, nel 2019, hanno percepito compensi relativi ad attività sportiva in misura superiore a 10.000,00 euro annui, spetta la somma di 2.400,00 euro;

 

ai soggetti che, nel 2019, hanno percepito compensi relativi ad attività sportiva in misura compresa tra 4.000,00 e 10.000,00 euro annui, spetta la somma di 1.600,00 euro;

 

ai soggetti che, nel 2019, hanno percepito compensi relativi ad attività sportiva in misura inferiore a 4.000,00 euro annui, spetta la somma di 800,00 euro.

 

I requisiti per la spettanza dell’indennità sono oggetto di autocertificazione da parte dei lavoratori. Si invitano quindi i Clienti interessati a verificare con attenzione il possesso di tutti i requisiti richiesti, tenuto conto delle potenziali responsabilità derivanti da false attestazioni.

 


 

Lo Studio rimane a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento.