Circolare di Studio n.21 del 4 dicembre 2025

Trattamento fiscale degli omaggi – obbligo pagamenti tracciabili (NOVITA’ 2025)

 

Gentile Cliente, 

con l’approssimarsi delle festività natalizie riteniamo utile riepilogare il trattamento fiscale degli omaggi a terzi effettuati da imprese, sia ai fini Iva che Imposte Dirette, precisando che dal 2025 le spese di rappresentanza e quelle per omaggi sono deducibili solo se effettuate con sistemi di pagamento tracciabili (bonifici, assegni, carte di credito ed anche app come Satispay e Paypal, eccecc). 

Si riporta una sintesi del diverso trattamento previsto nel caso di omaggi a clienti o a dipendenti.


OMAGGI A CLIENTI O A SOGGETTI TERZI

 Gli omaggi a clienti o a soggetti terzi (diversi dai dipendenti) di importo uguale o inferiore ad € 50,00 potranno godere del beneficio della integrale deduzione sia ai fini Iva che ai fini delle Imposte sui redditi, mentre quelli di importo superiore ad € 50,00 non potranno godere della detrazione dell’Iva, che andrà a sommarsi al costo, e dovranno essere contabilizzati fra le “spese di rappresentanza” che sono soggette ad un limite di deducibilità proporzionale al fatturato. 

 In riferimento alla definizione di "valore unitario", si rileva che tale concetto non va riferito al costo dei singoli beni, bensì all'omaggio nel suo complesso; il valore deve quindi essere considerato unitariamente e non in riferimento ai singoli beni che compongono l’omaggio .

Nella tabella seguente riassumiamo il trattamento ai fini Iva e Imposte sui redditi:

Imponibile          Iva 22% Totale    Iva                    Costo    II.DD. 

€ 48,00                    € 10,56    € 58,56    Deducibile               € 48,00    Deducibile

€ 50,00                    € 11,00    € 61,00    Deducibile               € 50,00    Deducibile

€ 55,00                    € 12,10    € 67,10    Indeducibile            € 67,10    Spesa Rapp.za


In sintesi, per gli acquisti di beni destinati ad essere ceduti gratuitamente, l’IVA relativa alle spese di rappresentanza è detraibile solo in relazione all’acquisto di beni di costo unitario non superiore a € 50,00 e la relativa cessione a titolo gratuito è da considerarsi sempre esclusa da IVA. Pertanto, l’IVA sostenuta “a monte” su tali tipologie di acquisti è:

-    detraibile, se il valore unitario del bene non è superiore a 50,00 euro;

-    indetraibile, se il valore unitario del bene è superiore a 50,00 euro.


Resta in ogni caso da provare l’inerenza delle spese, ed a tale fine si consiglia di predisporre sempre una lista dei soggetti (clienti, fornitori, etc.) destinatari degli omaggi. 


OMAGGI AI DIPENDENTI E AI SOGGETTI ASSIMILATI

Il costo sostenuto dal datore di lavoro per l’acquisto di beni concessi in omaggio ai dipendenti è deducibile dal reddito d’impresa secondo le norme relative ai costi per le prestazioni di lavoro.

Per il dipendente l’omaggio concorre a formare il reddito con esclusione degli omaggi che nel periodo d’imposta  non superino, insieme ad altri fringe benefit i seguenti importi:

-    € 1.000,00 per i dipendenti senza figli fiscalmente a carico;

-    € 2.000,00 per i dipendenti con figli fiscalmente a carico.


Raccomandiamo di prestare la massima attenzione al rispetto dei limiti sopra indicati, precisando che l’eventuale superamento del limite comporta la tassazione complessiva di tutto il fringe benefit e non solo dell’eccedenza. Attenzione pertanto anche agli omaggi natalizi in presenza di fringe benefit prossimi alla soglia di esenzione.


Lo Studio resta a disposizione per eventuali chiarimenti.