Gentili Clienti,
forniamo un aggiornamento alla nostra precedente comunicazione (Circolare di Studio n. 14/2025) relativa all'obbligo, in capo agli amministratori di società, di dotarsi di un indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC) o domicilio digitale e di iscriverlo al Registro Imprese.
Sono state infatti introdotte importanti modifiche e forniti chiarimenti che restringono il campo di applicazione e ridefiniscono il termine di adempimento e le sanzioni.
Vi preghiamo di prendere visione delle seguenti novità rispetto a quanto precedentemente comunicato.
CARICHE SOCIETARIE SOGGETTE ALL'OBBLIGO (RESTRIZIONE)
L'obbligo non riguarda più tutti gli amministratori e i liquidatori, ma è stato ristretto a specifiche figure.
I soggetti effettivamente obbligati sono:
- Amministratore Unico
- Amministratore Delegato
- In mancanza dei precedenti, Presidente del Consiglio di Amministrazione (CdA).
ESCLUSIONI RILEVANTI
Salvo ulteriori chiarimenti, sulla base della disciplina attuale e delle indicazioni fornite, sono da ritenersi quindi esclusi dall’obbligo:
- coloro che ricoprono cariche in società di Persone (S.n.c., S.a.s.);
- liquidatori (salvo ulteriori chiarimenti, in quanto non espressamente citati dal nuovo testo);
- amministratori di S.r.l. con amministrazione congiunta o disgiunta
(c.d. co-amministratori);
- altri consiglieri di CdA privi di deleghe.
TERMINE PER L'ADEMPIMENTO
La scadenza per le società già esistenti al 31 ottobre 2025 è stata prorogata rispetto al termine precedentemente indicato.
Di seguito i nuovi termini di scadenza:
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Situazione societaria |
Nuovo Termine (DL 159/2025) |
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Società già esistenti al 31.10.2025 |
31 dicembre 2025 |
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Nuove nomine o conferimenti |
All'atto del conferimento o rinnovo dell'incarico |
PROFILI SANZIONATORI
In caso di mancato adempimento, sono previste le seguenti sanzioni:
- società di nuova costituzione/nuova nomina: la mancata indicazione della PEC è causa di sospensione della domanda di iscrizione della società o della nomina, in attesa della regolarizzazione;
- società già esistenti: in caso di mancata comunicazione entro il 31.12.2025, si applica la sanzione prevista dall'art. 2630 c.c. in misura raddoppiata, ovvero da 206,00 a 2.064,00 euro.
INDICAZIONI OPERATIVE
Ai fini del corretto adempimento dell’obbligo va inoltre tenuto in considerazione che:
- la PEC non deve coincidere con quella della società;
- è possibile utilizzare la medesima PEC per più incarichi in società diverse;
- è possibile utilizzare una PEC già attiva (ad esempio, come libero professionista);
- la pratica di comunicazione della sola PEC dell'amministratore è esente da bolli e diritti di segreteria.
Vi invitiamo a verificare che gli amministratori soggetti all'obbligo siano dotati di una PEC individuale valida ai fini della relativa iscrizione.
Coloro che non avessero già provveduto, sono invitati a comunicare allo studio l'indirizzo PEC degli amministratori interessati entro e non oltre il 30 NOVEMBRE 2025.
Potete comunicare gli indirizzi PEC tramite mail, utilizzando il modulo allegato, ai seguenti indirizzi:
- STUDIO CAVALLI MARINELLI: segreteria@studiocavallimarinelli.it
- SINIBALDI MARINELLI: segreteria@sinibaldimarinelli.it
Lo Studio resta a disposizione per ogni eventuale chiarimento.