Circolare di Studio n.19 del 20 novembre 2025

Aggiornamento - Obbligo di comunicazione PEC per gli Amministratori

 

Gentili Clienti,

forniamo un aggiornamento alla nostra precedente comunicazione (Circolare di Studio n. 14/2025) relativa all'obbligo, in capo agli amministratori di società, di dotarsi di un indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC) o domicilio digitale e di iscriverlo al Registro Imprese.

Sono state infatti introdotte importanti modifiche  e forniti chiarimenti  che restringono il campo di applicazione e ridefiniscono il termine di adempimento e le sanzioni.

Vi preghiamo di prendere visione delle seguenti novità rispetto a quanto precedentemente comunicato.


CARICHE SOCIETARIE SOGGETTE ALL'OBBLIGO (RESTRIZIONE)

L'obbligo non riguarda più tutti gli amministratori e i liquidatori, ma è stato ristretto a specifiche figure.

I soggetti effettivamente obbligati sono:

-    Amministratore Unico

-    Amministratore Delegato 

-    In mancanza dei precedenti, Presidente del Consiglio di Amministrazione (CdA).


ESCLUSIONI RILEVANTI

Salvo ulteriori chiarimenti, sulla base della disciplina attuale e delle indicazioni fornite, sono da ritenersi quindi esclusi dall’obbligo:

-    coloro che ricoprono cariche in società di Persone (S.n.c., S.a.s.);

-    liquidatori (salvo ulteriori chiarimenti, in quanto non espressamente citati dal nuovo testo);

-    amministratori di S.r.l. con amministrazione congiunta o disgiunta 

(c.d. co-amministratori);

-    altri consiglieri di CdA privi di deleghe.


TERMINE PER L'ADEMPIMENTO

La scadenza per le società già esistenti al 31 ottobre 2025 è stata prorogata rispetto al termine precedentemente indicato.

Di seguito i nuovi termini di scadenza:


Situazione societaria

Nuovo Termine (DL 159/2025)

Società già esistenti al 31.10.2025

31 dicembre 2025

Nuove nomine o conferimenti

All'atto del conferimento o rinnovo dell'incarico



PROFILI SANZIONATORI 

In caso di mancato adempimento, sono previste le seguenti sanzioni:

-    società di nuova costituzione/nuova nomina: la mancata indicazione della PEC è causa di sospensione della domanda di iscrizione della società o della nomina, in attesa della regolarizzazione;

-    società già esistenti: in caso di mancata comunicazione entro il 31.12.2025, si applica la sanzione prevista dall'art. 2630 c.c. in misura raddoppiata, ovvero da 206,00 a 2.064,00 euro.


INDICAZIONI OPERATIVE 

Ai fini del corretto adempimento dell’obbligo va inoltre tenuto in considerazione che:

-    la PEC non deve coincidere con quella della società;

-    è possibile utilizzare la medesima PEC per più incarichi in società diverse;

-    è possibile utilizzare una PEC già attiva (ad esempio, come libero professionista);

-    la pratica di comunicazione della sola PEC dell'amministratore è esente da bolli e diritti di segreteria.

Vi invitiamo a verificare che gli amministratori soggetti all'obbligo siano dotati di una PEC individuale valida ai fini della relativa iscrizione.

Coloro che non avessero già provveduto, sono invitati a comunicare allo studio l'indirizzo PEC degli amministratori interessati entro e non oltre il 30 NOVEMBRE 2025.

Potete comunicare gli indirizzi PEC tramite mail, utilizzando il modulo allegato, ai seguenti indirizzi:

-    STUDIO CAVALLI MARINELLI: segreteria@studiocavallimarinelli.it

-    SINIBALDI MARINELLI: segreteria@sinibaldimarinelli.it


Lo Studio resta a disposizione per ogni eventuale chiarimento.