Circolare di Studio n.18 del 17 ottobre 2025

Aggiornamento sull’obbligo di assicurazione contro i rischi catastrofali

 

Gentili Clienti,

richiamata la nostra precedente circolare di studio n. 13/2025, forniamo un ulteriore aggiornamento sull’obbligo, per le imprese, di stipulare una polizza assicurativa per i danni causati da eventi catastrofali (terremoti, alluvioni, frane, inondazioni, esondazioni), tenuto conto che entro il 31 dicembre tale obbligo diventerà sostanzialmente operativo per tutte le imprese.


Soggetti Obbligati 

L’obbligo riguarda le imprese con sede legale o stabile organizzazione in Italia, iscritte al Registro delle Imprese, indipendentemente dalla sezione (incluse le Società tra Professionisti - STP).

Restano escluse:

-    Imprese agricole (ex art. 2135 c.c.), già coperte da un fondo mutualistico nazionale.

-    Imprese che non possiedono o impiegano (a qualsiasi titolo) i beni oggetto di copertura elencati di seguito.


Beni ed eventi oggetto di copertura

La copertura deve riguardare le seguenti immobilizzazioni materiali impiegate nell'attività d'impresa, anche se non di proprietà (ad esempio, in locazione, leasing o comodato):

-    Terreni e fabbricati;

-    Impianti e macchinari;

-    Attrezzature industriali e commerciali.


Di seguito, alcune importanti esclusioni e precisazioni su specifiche casistiche:

-    Beni ad uso promiscuo: l'obbligo ricade sulla sola porzione di edificio destinata all’esercizio dell’attività d’impresa.

-    Esclusioni assolute: sono esclusi i beni immobili abusivi o costruiti senza autorizzazioni, il magazzino (beni dell’attivo circolante) e i veicoli iscritti al PRA.

-    Beni già assicurati: non sono soggetti all'obbligo i beni già coperti da analoga polizza, anche se stipulata da terzi (es. dal proprietario dell'immobile locato).


I contratti di assicurazione sono destinati alla copertura dei danni ai suddetti beni, direttamente cagionati da calamità naturali ed eventi catastrofali verificatisi sul territorio nazionale, individuati in:

-    sismi

-    alluvioni

-    frane

-    inondazioni

-    esondazioni

come definiti all’art. 3 del DM 18/2025.


Scadenze definitive per la stipula

Si ricorda che le scadenze di stipula delle coperture assicurative sono le seguenti:

Dimensione Impresa

Scadenza per la Stipula

Regime Sanzionatorio

Grandi Imprese

31 marzo 2025

Le sanzioni operano dal 30 giugno 2025 (dopo 90 giorni dalla scadenza)

Medie Imprese

01 ottobre 2025

Sanzioni dopo questa data

Piccole e Micro Imprese

31 dicembre 2025

Sanzioni dopo questa data

Imprese della pesca e acquacoltura

31 dicembre 2025

Sanzioni dopo questa data


Condizioni contrattuali

La norma ha stabilito alcune condizioni standard che devono essere comprese nelle polizze catastrofali, per la cui stipula consigliamo quindi di effettuare un’attenta valutazione con la Vostra compagnia assicurativa di fiducia.


Regime Sanzionatorio

Il mancato adempimento non comporta sanzioni pecuniarie immediate, ma di tale inadempimento si deve tener conto nell’assegnazione di contributi, sovvenzioni o agevolazioni di carattere finanziario a valere su risorse pubbliche, incluse quelle previste in caso di eventi calamitosi.


Lo Studio resta a disposizione per ogni eventuale chiarimento o supporto.


Ricordiamo infine che le Circolari di Studio sono liberamente fruibili nel nostro sito al link https://www.cmsmcommercialisti.it/novita/