Circolare di Studio n. 12 del 20 aprile 2022
Oggetto: Novità introdotte dal DL “Milleproroghe”
Gentile cliente,
riepiloghiamo di seguito le principali misure introdotte dal DL c.d.
“Milleproroghe” convertito nella L. 25.2.2022 n. 15.
Bilancio 2021 - sospensione degli ammortamenti
Viene estesa al bilancio 2021 la possibilità di sospendere gli ammortamenti
materiali ed immateriali, già prevista per il 2020 per i soggetti che redigono il
bilancio in base alle disposizioni del codice civile.
A fronte della sospensione, si ricorda che permane l’obbligo di dare apposita
informativa in nota integrativa e di creare una riserva indisponibile di
ammontare pari alla quota di ammortamento sospesa.
La deducibilità fiscale della quota di ammortamento è comunque ammessa
anche in favore di coloro che si siano avvalsi della sospensione.
Rinvio della copertura delle perdite 2021
Anche le perdite subite nell’esercizio chiuso al 31.12.2021 potranno essere
coperte nel termine di cinque anni e non si applicheranno le disposizioni del
codice civile in merito alla loro obbligatoria copertura1, che potrà essere
posticipata all’assemblea che approverà il bilancio 2026.
Analoga misura era stata prevista per i bilanci in corso al 31.12.2020.
In nota integrativa dovrà inoltre essere fornita apposita informativa con distinta
indicazione di tali perdite, della loro origine e delle relative movimentazioni.
Tale decisione dovrà essere attentamente ponderata con il professionista di
riferimento al fine di valutarne ogni possibile effetto.
Limiti all’utilizzo del contante
Con circolare di Studio n. 26 del 2021 era stata fornita informativa in merito alla
riduzione del limite di utilizzo del denaro contante ad € 999,99 a partire dal
01.01.2022.
Il DL Milleproroghe, già convertito in legge, proroga la riduzione di un anno e
pertanto 01.01.2022 sarà quindi possibile l’utilizzo del denaro contante fino ad
Euro 1.999,99.
Proroga dei termini di tenuta a distanza delle assemblee
Viene prevista la possibilità che le assemblee di società, associazioni e
fondazioni possano svolgersi “a distanza” fino al 31.7.2022, indipendentemente
dalle disposizioni statutarie.
Credito d’imposta per investimenti in beni strumentali 2021 – Proroga del
termine di effettuazione degli investimenti
Viene prorogato al 31 dicembre 2022 (in luogo del 30 giugno 2022) il termine
per completare gli investimenti in beni strumentali, ordinari e/o 4.0, “prenotati”
entro il 31 dicembre 2021 (trattasi degli investimenti per i quali entro il 31
1Non si applicano gli articoli 2446, secondo e terzo comma, 2447, 2482-bis, quarto, quinto e sesto comma, e 2482-ter del codice civile – inoltre non sarà operativa la causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale di cui agli articoli 2484, primo comma, numero 4, e 2545-duodecies del codice civile
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dicembre 2021 l’ordine sia stato accettato dal venditore e siano stati pagati acconti per almeno il 20%).
La proroga è quindi relativa a beni strumentali nuovi:
- “ordinari”, sia materiali che immateriali
- materiali Industria 4.0
mentre non riguarda beni immateriali 4.0 per i quali rimane il termine del 30.06.2022 per completare la consegna dell’immobilizzazione “prenotata”.
Ampliato il termine finale per l’emissione delle note di credito per recupero IVA in caso di crediti non incassati per procedure concorsuali
L’art. 18 del D.L. n. 73/2021 ha apportato modifiche ai termini di recupero dell’Iva relativa a perdite su crediti da clienti assoggettati a procedure concorsuali, prevedendo la possibilità per il cedente del bene o prestatore del servizio di portare in detrazione l’IVA emettendo la nota di credito, in caso di
mancato pagamento del corrispettivo da parte del cliente moroso, a partire dalla data in cui quest'ultimo è assoggettato a una procedura concorsuale. . Si ricorda che un debitore si considera assoggettato ad una procedura concorsuale rispettivamente dalla data:
- della sentenza dichiarativa del fallimento;
- del provvedimento che dispone la liquidazione coatta amministrativa; - del decreto di ammissione al concordato preventivo;
- del decreto che dispone l’amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi.
Il DL Milleproroghe è intervenuto al fine di chiarire la data di decorrenza di tale disposizione, prevedendo che la stessa si applica alle procedure concorsuali avviate dal 26 maggio 2021 compreso (data di entrata in vigore del D.L. n. 73/2021).
Per quanto sopra:
1. la nota di credito può essere emessa a partire dalla data d’inizio della procedura concorsuale;
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2. il termine ultimo per l’emissione della nota di credito è quello previsto per la presentazione (attualmente il 30 aprile dell’anno successivo) della dichiarazione Iva relativa all'anno di apertura della procedura;
3. la detrazione va esercitata nella liquidazione periodica in cui confluisce la nota di credito o, al massimo, nella dichiarazione Iva dell’anno di emissione della stessa.
Si precisa inoltre che l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che per coloro che scelgono di non avvalersi della suddetta facoltà di emettere la nota di variazione all’apertura della procedura concorsuale, rimane consentita la possibilità di attendere l’esito della procedura concorsuale stessa, emettendo la relativa nota di credito solo all’esito del piano di riparto infruttuoso che attesta il definitivo mancato pagamento del corrispettivo.
Lo Studio resta a disposizione per ogni eventuale chiarimento.