Circolare di studio n.12 del 20 aprile 2022

Novità introdotte dal DL “Milleproroghe”

 

Circolare di Studio n. 12 del 20 aprile 2022  

  

Oggetto: Novità introdotte dal DL “Milleproroghe”  

Gentile cliente, 

riepiloghiamo di seguito le principali misure introdotte dal DL c.d.  

“Milleproroghe” convertito nella L. 25.2.2022 n. 15. 

Bilancio 2021 - sospensione degli ammortamenti  

Viene estesa al bilancio 2021 la possibilità di sospendere gli ammortamenti 

materiali ed immateriali, già prevista per il 2020 per i soggetti che redigono il  

bilancio in base alle disposizioni del codice civile. 

A fronte della sospensione, si ricorda che permane l’obbligo di dare apposita  

informativa in nota integrativa e di creare una riserva indisponibile di  

ammontare pari alla quota di ammortamento sospesa. 

La deducibilità fiscale della quota di ammortamento è comunque ammessa  

anche in favore di coloro che si siano avvalsi della sospensione.

Rinvio della copertura delle perdite 2021  

Anche le perdite subite nell’esercizio chiuso al 31.12.2021 potranno essere  

coperte nel termine di cinque anni e non si applicheranno le disposizioni del  

codice civile in merito alla loro obbligatoria copertura1, che potrà essere  

posticipata all’assemblea che approverà il bilancio 2026.  

Analoga misura era stata prevista per i bilanci in corso al 31.12.2020. 

In nota integrativa dovrà inoltre essere fornita apposita informativa con distinta  

indicazione di tali perdite, della loro origine e delle relative movimentazioni. 

Tale decisione dovrà essere attentamente ponderata con il professionista di  

riferimento al fine di valutarne ogni possibile effetto. 

Limiti all’utilizzo del contante  

Con circolare di Studio n. 26 del 2021 era stata fornita informativa in merito alla  

riduzione del limite di utilizzo del denaro contante ad € 999,99 a partire dal  

01.01.2022. 

Il DL Milleproroghe, già convertito in legge, proroga la riduzione di un anno e  

pertanto 01.01.2022 sarà quindi possibile l’utilizzo del denaro contante fino ad  

Euro 1.999,99. 

Proroga dei termini di tenuta a distanza delle assemblee  

Viene prevista la possibilità che le assemblee di società, associazioni e  

fondazioni possano svolgersi “a distanza” fino al 31.7.2022, indipendentemente  

dalle disposizioni statutarie. 

Credito d’imposta per investimenti in beni strumentali 2021 – Proroga del  

termine di effettuazione degli investimenti  

Viene prorogato al 31 dicembre 2022 (in luogo del 30 giugno 2022) il termine  

per completare gli investimenti in beni strumentali, ordinari e/o 4.0, “prenotati”  

entro il 31 dicembre 2021 (trattasi degli investimenti per i quali entro il 31  

  

1Non si applicano gli articoli 2446, secondo e terzo comma, 2447, 2482-bis, quarto, quinto e sesto comma, e 2482-ter  del codice civile – inoltre non sarà operativa la causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del  capitale sociale di cui agli articoli 2484, primo comma, numero 4, e 2545-duodecies del codice civile

dicembre 2021 l’ordine sia stato accettato dal venditore e siano stati pagati  acconti per almeno il 20%). 

La proroga è quindi relativa a beni strumentali nuovi:  

- “ordinari”, sia materiali che immateriali  

- materiali Industria 4.0  

mentre non riguarda beni immateriali 4.0 per i quali rimane il termine del  30.06.2022 per completare la consegna dell’immobilizzazione “prenotata”. 

Ampliato il termine finale per l’emissione delle note di credito per recupero IVA  in caso di crediti non incassati per procedure concorsuali  

L’art. 18 del D.L. n. 73/2021 ha apportato modifiche ai termini di recupero  dell’Iva relativa a perdite su crediti da clienti assoggettati a procedure concorsuali, prevedendo la possibilità per il cedente del bene o prestatore del servizio di portare in detrazione l’IVA emettendo la nota di credito, in caso di  

mancato pagamento del corrispettivo da parte del cliente moroso, a partire  dalla data in cui quest'ultimo è assoggettato a una procedura concorsuale. . Si ricorda che un debitore si considera assoggettato ad una procedura  concorsuale rispettivamente dalla data: 

- della sentenza dichiarativa del fallimento; 

- del provvedimento che dispone la liquidazione coatta amministrativa; - del decreto di ammissione al concordato preventivo; 

- del decreto che dispone l’amministrazione straordinaria delle grandi  imprese in crisi. 

Il DL Milleproroghe è intervenuto al fine di chiarire la data di decorrenza di tale  disposizione, prevedendo che la stessa si applica alle procedure concorsuali  avviate dal 26 maggio 2021 compreso (data di entrata in vigore del  D.L. n. 73/2021). 

Per quanto sopra: 

1. la nota di credito può essere emessa a partire dalla data d’inizio della  procedura concorsuale;

2. il termine ultimo per l’emissione della nota di credito è quello previsto per la  presentazione (attualmente il 30 aprile dell’anno successivo) della  dichiarazione Iva relativa all'anno di apertura della procedura; 

3. la detrazione va esercitata nella liquidazione periodica in cui confluisce la  nota di credito o, al massimo, nella dichiarazione Iva dell’anno di emissione  della stessa. 

Si precisa inoltre che l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che per coloro che  scelgono di non avvalersi della suddetta facoltà di emettere la nota di variazione  all’apertura della procedura concorsuale, rimane consentita la possibilità di  attendere l’esito della procedura concorsuale stessa, emettendo la relativa nota  di credito solo all’esito del piano di riparto infruttuoso che attesta il definitivo  mancato pagamento del corrispettivo. 

Lo Studio resta a disposizione per ogni eventuale chiarimento.