Circolare di Studio n. 7 del 13 febbraio 2023

Regime Forfetario – le novità per l’anno 2023

 

Gentili Clienti, 

l’art. 1 co. 54 della Legge di Bilancio 2023 (n. 197 del 29.12.2022) introduce ulteriori modifiche alla normativa inerente al regime forfetario, di cui all’art.1 delle Legge 23 dicembre 2014, n.190.

Riepiloghiamo le principali novità introdotte, fornendo un approfondimento sulle cause ostative di decadenza e di nuova introduzione del regime in oggetto.

A decorrere dal 1° gennaio 2023:

- possono accedere al regime forfetario i contribuenti persone fisiche esercenti attività di impresa, arti o professioni;

- che nell’anno precedente hanno conseguito ricavi ovvero hanno percepito compensi, ragguagliati ad anno, non superiori a euro             € 85.000,00.

Si rammenta che, in caso di esercizio di più attività occorre considerare la somma di tutti i ricavi o compensi delle predette attività, ragguagliati ad anno e determinati tenendo in considerazione i criteri di determinazione reddituali valevoli nell’anno oggetto di verifica:

criteri di determinazione reddituali valevoli nell’anno oggetto di verifica

In merito all’innalzamento della soglia dei ricavi ad € 85.000,00, si precisa che:

- il contribuente già in regime forfetario mantiene lo stesso regime nel 2023 se ha conseguito ricavi o compensi entro € 85.000,00;

- il contribuente può accedere al regime forfetario nel 2023 se nel 2022 ha conseguito ricavi entro i € 85.000,00, salvo il rispetto di tutte le condizioni previste dalla norma (vedi cause ostative riportate di seguito).

Cause ostative al regime forfetario

Non possono adottare il regime forfetario:

- Soggetti che hanno sostenuto spese per lavoro dipendente di un ammontare superiore ad € 20.000,00 lordi (1);

- Soggetti non residenti: tuttavia, può aver accesso al regime un soggetto residente in uno degli Stati membri dell’Unione Europea o in uno Stato aderente all’Accordo sullo Spazio Economico Europeo che assicuri un adeguato scambio di informazioni, e se il reddito prodotto in Italia rappresenta almeno il 75% del reddito complessivo prodotto;

- I contribuenti che si avvalgono di regimi speciali IVA o di regimi forfetari di determinazione del reddito. Ciononostante, se il regime IVA prevede la possibilità di optare per la determinazione dell’imposta secondo le regole ordinarie è possibile utilizzare il regime forfetario, rinunciando al regime speciale IVA;

(1) È necessario considerare, ai fini del controllo delle spese per lavoro dipendente, i costi sostenuti per i collaboratori (art. 50, comma 1, lettere c) e c bis), del TUIR, dpr 917/1986), i costi sostenuti per lavoro accessorio (art.70 Dlgs n.276 del 2003), i costi sostenuti per lavoratori assunti secondo le modalità riconducibili a un progetto (art. 61 e seguenti del Dlgs n.276 del 2003), le somme erogate sotto forma di utili da partecipazione agli associati in partecipazione con apporto di solo lavoro (art.53, comma 2, lettera c) e infine i costi sostenuti per le prestazioni di lavoro (art.60 del TUIR dpr 917/86).

- I soggetti che effettuano cessioni di fabbricati o porzioni di fabbricati e di terreni edificabili in via esclusiva o prevalente;

- I soggetti che effettuano cessioni di mezzi di trasporto nuovi, in via esclusiva prevalente;

- I contribuenti soci di società di persone, di associazioni professionali o che partecipano ad imprese familiari (a meno che il contribuente si liberi della partecipazione entro il 31 dicembre dell’anno precedente a quello in cui intende aderire al regime forfetario);

- I contribuenti che detengono il controllo diretto o indiretto in società a responsabilità limitata o associazioni in partecipazione, le quali esercitano attività economiche riconducibili a quelle svolte dal contribuente in regime forfettario;

- I soggetti che nell’anno precedente hanno percepito redditi di lavoro dipendente e redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente di ammontare superiore ad € 30.000,00. In caso di cessazione del rapporto, tale soglia risulta irrilevante.

È incompatibile con il mantenimento del regime forfetario l’esercizio di attività in forma prevalente (con più del 50% dei ricavi o compensi) nei confronti del datore di lavoro con il quale sono in corso rapporti o erano intercorsi rapporti nei due anni precedenti. Tuttavia, possono svolgere attività in regime forfetario, in misura prevalente a favore del datore o ex datore di lavoro dei due anni precedenti, senza il decadimento dal regime forfetario, i soggetti che iniziano una nuova attività dopo aver svolto il periodo di pratica obbligatoria ai fini dell’esercizio di arti o professioni.

Infine, l’art. 1 co. 54 della Legge di Bilancio 2023 (n. 197 del 29.12.2022), introduce una nuova causa di esclusione immediata, la fuoriuscita obbligatoria dal regime durante il periodo d’imposta in caso di superamento della soglia di € 100.000,00 di ricavi o compensi conseguiti nel 2023. Mentre, con ricavi o compensi superiori ad € 85.000,00 ma entro € 100.000,00, la fuoriuscita dal regime decorrerà dall’esercizio successivo.

L’uscita immediata dal regime comporta due importanti conseguenze:

- ai fini IVA, si ha l’obbligo di applicare e versare l’imposta a decorrere dalle operazioni che determinano il superamento della soglia di    € 100.000,00;

- a livello di imposte dirette, il reddito dell’intero anno dovrà essere determinato con le modalità ordinarie, con conseguente assoggettamento del medesimo ad IRPEF e relative addizionali. Non si ha quindi, come nel caso dell’Iva, una divisione del periodo d’imposta in due periodi. Si precisa inoltre che dal momento del superamento i compensi saranno da assoggettare a ritenuta d’acconto, ove dovuta.

Lo Studio rimane a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento