Circolare di Studio n. 48 del 22 dicembre 2020

Uscita del Regno Unito dalla Ue c.d. “Brexit” – effetti Iva dal 01.01.2021

 

Gentili Clienti, ricordiamo che il Parlamento europeo ha ratificato il testo dell’accordo di recesso del Regno Unito dall’Unione europea (c.d. “Brexit”). Tale accordo presenta i seguenti elementi essenziali:

  • un periodo transitorio fino al 31.12.2020, durante il quale rimangono vigenti nei confronti del Regno Unito le disposizioni dell’Unione europea (in pratica il Regno Unito è considerato Stato membro);
  • l’uscita effettiva del Regno Unito dal territorio doganale e fiscale dell’Unione europea a decorrere dall’1.1.2021.

Visto l’imminente arrivo del fine anno riepiloghiamo di seguito le principali novità in materia di Iva applicabili dal prossimo anno che coinvolgeranno gli operatori, salvo modifiche dell’ultim’ora.


Effetti Iva a partire dal 01 Gennaio 2021

A decorrere dall’01.01.2021 il Regno Unito sarà assimilato, a tutti gli effetti, ad uno Stato extraUE. I principali effetti in ambito IVA saranno i seguenti:

  • cessioni e acquisti di beni: non potranno più qualificarsi come operazioni intracomunitarie, ma avranno natura rispettivamente di esportazioni (per i beni spediti dall’Italia al Regno Unito) e di importazioni (introduzione in Italia di beni provenienti dal Regno Unito);
  • prestazioni di servizi generici di cui all’art. 7-ter del DPR 633/72: dal lato delle operazioni attive, le fatture non dovranno più riportare l’indicazione di “inversione contabile”. Trattandosi di clienti extraUe la dicitura da indicare in fattura sarà di operazione “non soggetta”.
  • Dal lato passivo e quindi di fatture relative a prestazioni di servizi ricevute da un fornitore avente sede nel Regno Unito, il cliente italiano dovrà comunque applicare il meccanismo del reverse charge tramite emissione di auto-fattura;
  • Modelli Intrastat: venendo meno la natura di operazione intracomunitaria, i dati non andranno riepilogati negli elenchi Intrastat;
  • Gestione adempimenti doganali dal 01 Gennaio 2021

A partire dal 1° gennaio 2021 si renderà necessario adempiere agli obblighi doganali, con i connessi eventuali costi a titolo di dazi. In riferimento alla gestione di vendite di beni effettuate a cavallo d’anno, appare comunque applicabile un regime facilitato volto ad abbattere dazi e semplificare le relative procedure. Tali cessioni infatti potranno ancora essere considerate operazioni intracomunitarie, senza quindi formalità doganali, purché vi sia la prova che il trasporto è iniziato entro il 31 dicembre 2020.


Lo Studio rimane a disposizione per qualsiasi chiarimento in materia.