Entro il prossimo 28 Dicembre 2020 (in quanto la scadenza del 27 dicembre cade di domenica) i titolari di partita Iva dovranno versare l’acconto IVA. Ricordiamo che i recenti interventi a sostegno delle imprese colpite da emergenza Covid hanno previsto la possibilità di rinviare il versamento al 16 marzo 2021 al ricorrere di specifiche condizioni (vedi nostra circolare n. 46/2020).
L’acconto viene determinato calcolando l’88% del debito Iva risultante dalla liquidazione del medesimo periodo dell’anno precedente, maggiorato dell’eventuale acconto versato (metodo storico). Pertanto, la base di calcolo, su cui applicare l’88%, è pari al debito d’imposta risultante:
Ricordiamo inoltre che è anche possibile calcolare l’acconto con il metodo previsionale. In tal caso l’acconto da versare sarà pari all’88% dell’importo che si presume costituirà il debito del periodo di riferimento dell’anno 2020 (ad esempio, dicembre 2020 per i mensili). In caso di previsione errata per difetto, sarà necessario regolarizzare il mancato pagamento tramite l’istituto del ravvedimento operoso.
Qualora da tale calcolo previsionale emerga una liquidazione Iva a credito, non si procederà al versamento di alcun acconto.
E’ infine possibile effettuare una liquidazione straordinaria al 20 dicembre 2020, versando il totale dell’imposta a debito (cosiddetto metodo analitico). Si consiglia in tale caso di contattare lo Studio al fine di coordinare le attività da porre in essere.
Si ricorda infine che la liquidazione Iva del mese di dicembre (o ultimo trimestre) deve recare l’importo dell’acconto Iva versato.
SOGGETTI ESONERATI DAL VERSAMENTO DELL’ACCONTO
Non sono tenuti al versamento dell’acconto Iva:
VERSAMENTO MINIMO – CODICE TRIBUTO
L’acconto non è dovuto se di importo inferiore ad € 103,29 e non può essere rateizzato. Il versamento va fatto con il modello F24 utilizzando i seguenti codici tributo:
Trattandosi di versamento con modello F24 sarà possibile godere della compensazione con altri tributi e/o contributi a credito, purché non siano stati notificati accertamenti e/o debiti scaduti verso Equitalia per tributi erariali e accessori superiori a € 1.500,00, in tal caso la compensazione è vietata fino a concorrenza dell’importo dei debiti per i quali è scaduto il termine di pagamento.
Da ultimo vi ricordiamo che le compensazioni devono essere effettuate utilizzando le modalità tecniche previste dalla normativa vigente (Fiscoonline / Entratel), verificando inoltre l’avvenuta apposizione del visto di conformità nella relativa dichiarazione qualora ne ricorrano i presupposti. In riferimento alle regole di addebito dei modelli F24 in presenza di compensazioni si rimanda alle precedenti circolari.
VARIAZIONE DELLA PERIODICITA’ DI LIQUIDAZIONE IVA
Nel caso in cui sia stata modificata la periodicità di liquidazione dell’Iva rispetto all’anno 2019 si dovrà operare come segue:
Lo Studio rimane a disposizione per qualsiasi chiarimento in materia.