Gentile Cliente,
è stato pubblicato il DL 157/2020, c.d. decreto “Ristori-quater”, con il quale sono state introdotte ulteriori misure finalizzate a contrastare gli effetti dell’emergenza da Covid-19. Con nostra Circolare n. 44/2020 abbiamo già anticipato l’informativa relativa al rinvio del versamento del secondo acconto delle imposte e del termine di trasmissione delle dichiarazioni dei redditi, disposizioni contenute negli artt. 1 e 3 del decreto.
Riepiloghiamo di seguito le misure fiscali e quelle relative ai contributi a fondo perduto previste, precisando che il DL 157/2020 è in corso di conversione in legge e le relative disposizioni sono quindi suscettibili di modifiche.
ART. 2 – SOSPENSIONE DEI VERSAMENTI TRIBUTARI E CONTRIBUTIVI IN SCADENZA NEL MESE DI DICEMBRE
Il decreto introduce ulteriori proroghe dei versamenti, con specifico riferimento alle scadenze previste nel mese di dicembre e relative a:
IVA (sia per la scadenza periodica del 16 che per l’acconto in scadenza il 28 dicembre);
ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati;
trattenute relative all’addizionale regionale e comunale all’IRPEF, operate in qualità di sostituti d’imposta.
contributi previdenziali e assistenziali dei lavoratori dipendenti (esclusi i premi INAIL).
I suddetti versamenti oggetto di proroga possono essere effettuati senza applicazione di sanzioni e interessi:
in un’unica soluzione entro il 16.03.2021;
oppure mediante rateizzazione fino a un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16.03.2021.
Non rientrano quindi nella sospensione le altre tipologie di versamento, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le ritenute su redditi di lavoro autonomo.
La disposizione si applica a diverse tipologie di contribuenti, in particolare:
esercenti attività d’impresa, arte o professione, ovunque localizzati, che hanno conseguito nel periodo d’imposta precedente a quello in corso al 30.11.2020 (2019, per i soggetti “solari”) ricavi o compensi non superiori a 50 milioni di euro e che nel mese di novembre 2020, hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% rispetto al mese di novembre 2019;
esercenti attività economiche sospese ai sensi dell’art. 1 del DPCM 3.11.2020 (a titolo esemplificativo, si ricorda che trattasi di attività di spettacolo, delle sale da ballo e discoteche, delle sale giochi, delle sale scommesse, delle sale bingo e casinò, delle attività di palestre, piscine, ecc). Per tali categorie di soggetti non è previsto il limite di ricavi o compensi e non è richiesta la verifica di diminuzione del fatturato o dei corrispettivi;
esercenti attività di ristorazione che hanno domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nelle c.d. “zone arancioni” o “zone rosse”, di cui, rispettivamente, agli artt. 2 e 3 del DPCM 3.11.2020, come individuate alla data del 26.11.2020 dalle apposite ordinanze del Ministro della Salute;
coloro che operano nei settori economici individuati nell’Allegato 2 al DL 149/2020, ovvero coloro che esercitano l’attività alberghiera, l’attività di agenzia di viaggio o di tour operator, e che hanno domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nelle c.d. “zone rosse”, di cui all’art. 3 del DPCM 3.11.2020, come individuate alla data del 26.11.2020 dalle apposite ordinanze del Ministro della Salute.
In riferimento a tali misure ricordiamo inoltre che alla data del 26.11.2020, sulla base delle varie ordinanze del Ministro della Salute, erano individuate come:
“zone arancioni”, le Regioni Puglia, Basilicata, Umbria, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Marche, Liguria e Sicilia;
“zone rosse”, le Regioni Valle d’Aosta, Lombardia, Piemonte, Calabria, Campania, Toscana, Abruzzo e la Provincia autonoma di Bolzano.
ART. 4 – PROROGA DEI TERMINI DI VERSAMENTO PER DEFINIZIONI AGEVOLATE
Per le rate in scadenza nel 2020, relative alla rottamazione dei ruoli ed al c.d. saldo e stralcio degli omessi versamenti, era prevista come data di pagamento il 10.12.2020, ora l’art. 4 del decreto posticipa tale scadenza al 01.03.2021.
ART. 5 – PROROGA VERSAMENTO PREU
Il versamento del saldo del prelievo erariale unico (PREU) sugli apparecchi da gioco di cui all’art. 110 co. 6 lett. a) e b) del TULPS e del canone concessorio, relativi al bimestre settembre-ottobre 2020 sono effettuati in misura pari al 20% del dovuto sulla base della raccolta di gioco del medesimo bimestre, con scadenza al 18.12.2020.
La restante quota, pari all’80%, può essere versata in 6 rate mensili di pari importo, di cui:
la prima rata entro il 22.01.2021;
le quattro rate successive entro l’ultimo giorno di ciascun mese successivo;
l’ultima rata entro il 30.06.2021.
ART. 6 – ESTENSIONE DEL CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO
Il contributo a fondo perduto previsto dall’art. 1 del DL 137/2020 (c.d. decreto “Ristori”) viene esteso anche ai soggetti che hanno la partita IVA attiva al 25.10.2020 e che abbiano dichiarato di svolgere come attività prevalente una di quelle comprese tra i codici ATECO indicati nell’Allegato 1 al DL 157/2020. Si tratta sostanzialmente di agenti, mediatori e procacciatori ai quali viene riconosciuto un contributo pari al 100% di quello già eventualmente goduto in precedenza.
Per coloro che invece presentano istanza per la prima volta, il contributo verrà determinato in base alle medesime regole, che prevedono la necessità di quantificare il decremento del fatturato del mese di aprile 2020 rispetto al mese di aprile 2019 (che dovrà essere superiore ai due terzi).
ART. 9 – INDENNITA’ PER I LAVORATORI STAGIONALI DEL TURISMO, DEGLI STABILIMENTI BALNEARI, DELLO SPETTACOLO E DEGLI INCARICATI ALLE VENDITE
Il comma 1 riconosce ai lavoratori che hanno già beneficiato delle indennità previste dall’art. 15 del DL 137/2020 (c.d. decreto “Ristori”), un’ulteriore indennità pari a 1.000,00 euro, erogata una tantum dall’INPS, in seguito a presentazione di apposita istanza entro il 15.12.2020.
La medesima misura di sostegno pari a 1.000,00 euro è inoltre riconosciuta anche alle categorie di lavoratori di seguito riportate che non abbiano in precedenza beneficiato delle indennità per carenza di requisiti o per aver omesso la domanda. In particolare, i destinatari di tali misure sono i lavoratori, in possesso di determinate condizioni, ed appartenenti alle seguenti categorie:
lavoratori dipendenti stagionali del settore del turismo e degli stabilimenti termali, anche in regime di somministrazione;
lavoratori dipendenti stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali;
lavoratori intermittenti;
lavoratori autonomi occasionali;
incaricati alle vendite a domicilio;
lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo;
lavoratori dipendenti a tempo determinato del settore del turismo e degli stabilimenti termali.
Lo Studio resta a disposizione per ogni eventuale chiarimento.
Allegato 1 – Codici Ateco di cui all’Allegato 1 al Decreto Legge n. 157/2020 (c.d. Decreto Ristori-quater)
Codice Ateco |
Descrizione |
46.12.01 |
Agenti e rappresentanti di carburanti, gpl, gas in bombole e simili - lubrificanti |
46.14.03 |
Agenti e rappresentanti di macchine e attrezzature da ufficio |
46.15.01 |
Agenti e rappresentanti di mobili in legno, metallo e materie plastiche |
46.15.03 |
Agenti e rappresentanti di articoli casalinghi, porcellane, articoli in vetro eccetera |
46.15.05 |
Agenti e rappresentanti di mobili e oggetti di arredamento per la casa in canna, vimini, giunco, sughero, paglia - scope, spazzole, cesti e simili |
46.15.06 |
Procacciatori d’affari di mobili, articoli per la casa e ferramenta |
46.15.07 |
Mediatori in mobili, articoli per la casa e ferramenta |
46.16.01 |
Agenti e rappresentanti di vestiario ed accessori di abbigliamento |
46.16.02 |
Agenti e rappresentanti di pellicce |
46.16.03 |
Agenti e rappresentanti di tessuti per abbigliamento ed arredamento |
46.16.04 |
Agenti e rappresentanti di camicie, biancheria e maglieria intima |
46.16.05 |
Agenti e rappresentanti di calzature e accessori |
46.16.06 |
Agenti e rappresentanti di pelletteria, valige ed articoli da viaggio |
46.16.07 |
Agenti e rappresentanti di articoli tessili per la casa, tappeti, stuoie e materassi |
46.16.08 |
Procacciatori d’affari di prodotti tessili, abbigliamento, pellicce, calzature e articoli in pelle |
46.16.09 |
Mediatori in prodotti tessili, abbigliamento, pellicce, calzature e articoli in pelle |
46.17.01 |
Agenti e rappresentanti di prodotti ortofrutticoli freschi, congelati e surgelati |
46.17.02 |
Agenti e rappresentanti di carni fresche, congelate, surgelate, conservate e secche; salumi |
46.17.03 |
Agenti e rappresentanti di latte, burro e formaggi |
46.17.04 |
Agenti e rappresentanti di oli e grassi alimentari: olio d’oliva e di semi, margarina ed altri prodotti similari |
46.17.05 |
Agenti e rappresentanti di bevande e prodotti similari |
46.17.06 |
Agenti e rappresentanti di prodotti ittici freschi, congelati, surgelati e conservati e secchi |
46.17.07 |
Agenti e rappresentanti di altri prodotti alimentari (incluse le uova e gli alimenti per gli animali domestici); tabacco |
46.17.08 |
Procacciatori d’affari di prodotti alimentari, bevande e tabacco |
46.17.09 |
Mediatori in prodotti alimentari, bevande e tabacco |
46.18.22 |
Agenti e rappresentanti di apparecchi elettrodomestici |
46.18.92 |
Agenti e rappresentanti di orologi, oggetti e semilavorati per gioielleria e oreficeria |
46.18.93 |
Agenti e rappresentanti di articoli fotografici, ottici e prodotti simili; strumenti scientifici e per laboratori di analisi |
46.18.96 |
Agenti e rappresentanti di chincaglieria e bigiotteria |
46.18.97 |
Agenti e rappresentanti di altri prodotti non alimentari NCA (inclusi gli imballaggi e gli articoli antinfortunistici, antincendio e pubblicitari) |
46.19.01 |
Agenti e rappresentanti di vari prodotti senza prevalenza di alcuno |
46.19.02 |
Procacciatori d’affari di vari prodotti senza prevalenza di alcuno |
46.19.03 |
Mediatori in vari prodotti senza prevalenza di alcuno |